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Indice:
L.R. n. 44/1975
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
27 giugno 1975
, n.
44
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni: << Istituzione della consulta regionale dell' emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie >>.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/07/1975, N. 044
Data di entrata in vigore:
03/07/1975
Materia:
240.02
-
Emigrazione - Immigrazione
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per le finalità previste dalla
legge regionale 26 giugno 1970, n. 24
e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 432 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 11 e 13 e di lire 28 milioni per gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge regionale.
Art. 2
All'
articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24
, dopo la lettera e) viene aggiunta la seguente lettera:
<< f) rimborso delle spese di assistenza medico - generica, specialistica e farmaceutica, sulla base del prontuario INAM e delle convenzioni mediche col medesimo Istituto, fino al 90%, e per un periodo massimo di 180 giorni, ai lavoratori disoccupati che rientrino in territorio regionale a causa di licenziamenti o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all' estero, quando per legge, o per altro titolo, tali spese non debbono essere assunte da altri enti o istituzioni >>.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10, sono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Categoria III: il capitolo 1503 con la denominazione: << Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine, nonché spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie >> e con lo stanziamento di lire 28 milioni;
- alla Categoria IV: il capitolo 1573 con la denominazione: << Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari nelle forme previste dagli articoli 6, 7, 11 e 13 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 432 milioni.
A fronte dell' onere complessivo di lire 460 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 432 milioni e di 28 milioni autorizzata con il precedente articolo 1 fa carico rispettivamente ai sopracitati capitoli 1573 e 1503.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative