L' Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere nell' ambito del suo territorio l' assistenza sanitaria per tutte le infermità e con le stesse modalità previste dalla
legge 3 aprile 1958, n. 469 e del RDL 18 agosto 1942, n. 1175, esclusa quella ospedaliera, disciplinata dalla
legge 17- 8- 1974, n. 386, a favore:
a) degli invalidi di guerra pensionati dalla seconda all' ottava categoria e dei rispettivi familiari conviventi ed a carico;
b) dei figli maggiorenni, parzialmente inabili, con una perdita della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, degli invalidi di guerra e per servizio, pensionati dalla prima all' ottava categoria, che risultino conviventi ed a carico dei genitori;
c) degli orfani di guerra, minori od inabili, delle vedove e degli orfani minori od inabili di invalidi di guerra non aventi titolo all' assistenza prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 944;
d) degli invalidi di guerra e degli invalidi per causa di servizio, proposti per la concessione di un trattamento di pensione o di assegno rinnovabile, per infermità che risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio o fatto di guerra, e dei rispettivi familiari, conviventi ed a carico.
I figli degli invalidi di cui alle lettere a) e d) e gli orfani non inabili di cui alla lettera c), hanno diritto all' assistenza prevista dal presente articolo fino al compimento del ventunesimo anno di età, ed, in caso di iscrizione ad Università, non oltre il 28 anno di età.