LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 giugno 1975, n. 43

Interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/07/1975
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 
In attesa che la riforma dell' assistenza sociale abbia piena attuazione nel quadro di un organico sistema di sicurezza e di un moderno assetto dei servizi sanitari, attraverso i quali il cittadino trovi la dovuta, efficace protezione globale delle sue essenziali necessità l' Amministrazione regionale predispone il seguente provvedimento di legge da valere per gli esercizi finanziari 1975-1976, al fine di garantire la continuità dei più urgenti ed inderogabili interventi in materia.
TITOLO I
 Interventi integrativi di previdenza
CAPO I
 Assistenza farmaceutica ed assegni di maternità
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa che le Casse Mutue provinciali di malattia, operanti nel territorio regionale, sostengono per gli appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, aventi titolo all' assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, al fine di:
a) estendere l' assistenza farmaceutica e quella integrativa e/ o facoltativa - limitatamente alle cure termali, idropiniche ed ortofoniche, alla fornitura di occhiali, di protesi acustiche, dentarie e ortopediche nonché a presidi terapeutici - a favore dei titolari di pensione, anche se iscritti come unità attive presso le competenti Casse Mutue, nonché a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico iscritti presso tali casse;
b) estendere l' assistenza farmaceutica a favore delle unità attive, iscritte come tali presso le competenti Casse Mutue, nonché a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico, iscritti presso dette casse;
c) corrispondere alle coltivatrici dirette, iscritte come unità attive negli appositi elenchi ai fini dell' assicurazione di malattia, l' assegno integrativo regionale di lire 80.000 in caso di parto, o di aborto spontaneo o terapeutico.

Il concorso regionale per gli scopi previsti dalle lettere a) e b) è limitato, per quanto concerne l' assistenza farmaceutica, ai medicinali prescritti dal prontuario INAM ed è subordinato alla condizione che ai beneficiari l' assistenza farmaceutica, l' assistenza integrativa e/o facoltativa non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.
L' assegno integrativo di cui alla lettera c) è corrisposto in unica soluzione su domanda della lavoratrice interessata, da presentarsi alla Cassa Mutua coltivatori diretti presso cui la richiedente è iscritta ai fini dell' assicurazione malattia entro 90 giorni dal parto, corredata dal certificato di nascita del bambino o del certificato medico attestante l' avvenuto parto o l' avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.
Art. 3
 
Gli interventi di cui alle lettere a) e b) previsti dallo art. 2 sono disposti annualmente ed in via anticipata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, in proporzione al numero degli assistibili iscritti presso le rispettive Casse Mutue provinciali di malattia.
La misura del concorso regionale non potrà superare lo ammontare della spesa effettivamente sostenuta dalle Casse Mutue di malattia per gli stessi interventi con le somme percepite nell' anno precedente.
Gli interventi di cui alla lettera c) dell' art. 2 sono disposti contestualmente alle anticipazioni previste dal primo comma del presente articolo, sulla scorta degli assegni erogati, nell' anno precedente.
Art. 4
 
Le Casse Mutue provinciali di malattia hanno l' obbligo di presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo, all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, a titolo di rendiconto, il prospetto delle assistenze erogate, specificandone il tipo, corredato di una dichiarazione del legale rappresentante della Cassa Mutua, attestante che nei confronti dei beneficiari non ricorreva alcuna delle condizioni preclusive previste dall' art. 2.
Alla presentazione del rendiconto sarà provveduto allo eventuale conguaglio tra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute per l' erogazione degli assegni di cui alla lettera c) dell' art. 2.
Art. 5
 
Il concorso regionale per gli interventi di cui all' art. 2 - lettere a) e b) non potrà superare l' 80% delle spese risultanti dai rendiconti presentati dalle Casse Mutue di malattia per l' anno precedente. Le eventuali somme non utilizzate dalle Casse Mutue nell' esercizio 1975 potranno essere scomputate nelle assegnazioni da effettuarsi per l' anno 1976 e quelle non utilizzate in tale anno potranno essere scomputate nell' assegnazione da effettuarsi per l' anno seguente.
CAPO II
 Assistenza sanitaria a favore degli invalidi di guerra e per
servizio, loro familiari, orfani di guerra ed altri
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere nell' ambito del suo territorio l' assistenza sanitaria per tutte le infermità e con le stesse modalità previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 469 e del RDL 18 agosto 1942, n. 1175, esclusa quella ospedaliera, disciplinata dalla legge 17- 8- 1974, n. 386, a favore:
a) degli invalidi di guerra pensionati dalla seconda all' ottava categoria e dei rispettivi familiari conviventi ed a carico;
b) dei figli maggiorenni, parzialmente inabili, con una perdita della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, degli invalidi di guerra e per servizio, pensionati dalla prima all' ottava categoria, che risultino conviventi ed a carico dei genitori;
c) degli orfani di guerra, minori od inabili, delle vedove e degli orfani minori od inabili di invalidi di guerra non aventi titolo all' assistenza prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 944;
d) degli invalidi di guerra e degli invalidi per causa di servizio, proposti per la concessione di un trattamento di pensione o di assegno rinnovabile, per infermità che risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio o fatto di guerra, e dei rispettivi familiari, conviventi ed a carico.

I figli degli invalidi di cui alle lettere a) e d) e gli orfani non inabili di cui alla lettera c), hanno diritto all' assistenza prevista dal presente articolo fino al compimento del ventunesimo anno di età, ed, in caso di iscrizione ad Università, non oltre il 28 anno di età.
Art. 7
 
S' intendono esclusi dall' assistenza indicata nell' articolo che precede:
1) coloro che non risiedono stabilmente nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia all' atto della domanda di assistenza da almeno un anno;
2) gli occupati e coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano diritto all' assistenza a carico di Enti mutui assicurativi;
3) i soggetti che risultino titolari presso i competenti uffici finanziari di un reddito complessivo superiore a lire 2.500.000.

Art. 8
 
L' assistenza di cui al presente Capo è effettuata a decorrere dal 1 gennaio 1975 dalle Direzioni provinciali dell' ONIG operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
Le modalità di tale assistenza, i controlli sanitari ed amministrativi nonché tutte le altre condizioni per l' erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dal RDL 18 agosto 1942, n. 1175, e dalla legge 3 aprile 1958, n. 469.
È fatto obbligo all' ONIG di richiedere all' ENPAS, per quanto concerne le spese sostenute per l' assistenza agli invalidi per servizio di cui alla lettera d) dell' art. 6, il rimborso delle stesse, nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti in proposito.
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale verserà alle Sedi provinciali dell' ONIG operanti nell' ambito regionale le somme necessarie a garantire l' assistenza sanitaria di cui trattasi. Detto versamento avverrà per il tramite della Sede provinciale dell' ONIG di Udine.
Art. 10
 
La Direzione provinciale dell' ONIG di Udine, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenterà all' Assessorato Regionale del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione il rendiconto dell' assistenza prestata ai sensi del presente Capo nelle quattro circoscrizioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nel corso dell' anno precedente, nonché il bilancio preventivo relativo all' assistenza da erogare per l' anno in corso.
Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dei documenti giustificativi delle spese e quello preventivo da una relazione comprovante la fondatezza delle previsioni.
CAPO III
 Provvidenze per i lavoratori agricoli e pescatori in caso di
malattia o di infortunio
Art. 11
 
Ai lavoratori agricoli (salariati fissi, obbligati, avventizi permanenti, abituali, occasionali, eccezionali, speciali e compartecipanti) dipendenti da aziende agricole della Regione, è concessa, in caso di malattia, un' indennità giornaliera di lire 1.000, integrativa di quella loro corrisposta dall' INAM ai sensi delle assicurazioni sociali obbligatorie.
L' indennità di cui sopra è corrisposta anche ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti nell' ambito regionale, per il tramite dell' INAM, limitatamente alle malattie che comportano incapacità lavorativa.
Ai lavoratori, di cui ai precedenti capoversi, è concessa, in caso di infortunio sul lavoro, un' indennità giornaliera di lire 1.000 integrativa di quella loro corrisposta dall' INAIL ai sensi dell' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 12
 
L' indennità integrativa di cui all' articolo precedente è corrisposta tramite le Sedi provinciali dell' INAM e dell' INAIL operanti nel territorio regionale, agli aventi diritto, contemporaneamente all' erogazione delle indennità di malattia o di infortunio previste dalla legislazione nazionale nel caso dei lavoratori agricoli. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, l' indennità stessa viene erogata dall' INAM o dall' INAIL al termine del periodo di malattia o di infortunio. Essa non compete ai lavoratori che fruiscono dell' indennità di malattia o di infortunio in altri settori.
Art. 13
 
Per gli scopi di cui all' articolo 11, l' Amministrazione regionale corrisponderà alle Sedi provinciali dell' INAM e dell' INAIL, operanti nell' ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di malattia o di infortunio indennizzate dagli Istituti medesimi nell' anno precedente, in ogni Provincia della Regione.
Art. 14
 
È fatto obbligo alle Sedi provinciali dell' INAM e dell' INAIL di trasmettere all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, entro il mese di febbraio, l' elenco nominativo dei lavoratori agricoli e dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno beneficiato nell' anno precedente delle provvidenze previste dal presente Capo, con a fianco di ciascuno indicati il numero delle giornate di indennità integrativa erogata ed il relativo importo complessivo corrisposto.
Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all' eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.
Art. 15
 
A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione dell' assegno regionale previsto dal presente Capo è dovuto alle Sedi provinciali dell' INAM e dell' INAIL del Friuli - Venezia Giulia un compenso pari al 6% delle somme da esse erogate.
Le eventuali somme non utilizzate nell' esercizio 1975 potranno essere scomputate nelle assegnazioni da effettuarsi per l' anno 1976 e quelle non utilizzate in tale anno potranno essere scomputate nell' assegnazione da effettuarsi per l' anno seguente.
CAPO IV
 Provvidenze per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Art. 16
 
È concessa, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, un' indennità giornaliera di lire 1.500 ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, e soci di cooperative agricole, indicati nell' art. 205 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, senza limiti di età, residenti nel Friuli - Venezia Giulia, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende, con esclusione dei casi di infortunio previsti dall' art. 209 del decreto medesimo.
Detta indennità è corrisposta per ogni giornata di inabilità temporanea assoluta e non compete ai lavoratori che fruiscono dell' indennità di infortunio o di malattia professionale in altri settori.
Art. 17
 
Per gli scopi di cui all' articolo precedente l' Amministrazione regionale corrisponderà alle Sedi provinciali dell' INAIL, operanti nell' ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di inabilità temporanea assoluta per infortunio o per malattia professionale assistite dall' Istituto medesimo, nell' anno precedente in ogni Provincia della Regione.
Art. 18
 
È fatto obbligo alle Sedi provinciali dell' INAIL di trasmettere all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, entro il mese di febbraio, l' elenco nominativo dei lavoratori di cui all' art. 16, che hanno beneficiato nell' anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge con a fianco di ognuno indicato il numero delle giornate di indennità regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.
Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all' eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.
Art. 19
 
A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione dell' assegno regionale previsto dal presente Capo è dovuto alle Sedi provinciali dell' INAIL del Friuli - Venezia Giulia un compenso pari al 6% delle somme da esse erogate.
Art. 20
 
Le norme che precedono cesseranno d' avere efficacia con l' entrata in vigore di leggi dello Stato che contemplino l' erogazione di provvidenze di entità pari o superiore a quelle previste nel presente Titolo.
TITOLO II
 Interventi di assistenza sociale
CAPO I
 Assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed
invalidi civili
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) agli invalidi civili, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che beneficiano della pensione di inabilità o dell' assegno mensile o della pensione sociale di cui agli artt. 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di lire 10.000 (diecimila);
b) ai ciechi civili, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che beneficiano della pensione statale prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, o dell' assegno vitalizio di cui all' art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632 e loro successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di lire 12.000 (dodicimila) a favore dei ciechi civili assoluti e di lire 10.000 (diecimila) a favore dei ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo e dei ciechi civili che fruiscono dell' assegno vitalizio a norma dello art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) ai sordomuti, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che fruiscono dell' assegno mensile di assistenza ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo
mensile non reversibile nella misura di lire 10.000 (diecimila).

Agli assistiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo viene corrisposta una tredicesima mensilità di pari importo.
Qualora l' assegno integrativo abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell' anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite nell' anno.
Art. 22
 
L' erogazione dell' assegno integrativo regionale avviene tramite il Comune di residenza, al quale gli interessati dovranno presentare la domanda.
L' assegno integrativo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al Comune.
Art. 23
 
L' assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della Giunta comunale, previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti dall' art. 21.
Art. 24
 
Il Comune provvederà bimestralmente ed in forma posticipata al pagamento dell' assegno integrativo, previo accertamento d' ufficio del persistere delle condizioni di cui allo art. 21.
Art. 25
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, ripartisce ed assegna annualmente ai Comuni i fondi necessari per l' erogazione degli assegni integrativi previsti dalla presente legge.
L' assegnazione dei fondi è disposta con decreto dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione.
Art. 26
 
I Comuni dovranno presentare all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione la richiesta di fabbisogno della spesa entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno i Comuni trasmetteranno l' elenco dei beneficiari degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 21 con l' indicazione dell' ammontare relativo.
Per l' anno 1975 l' accreditamento dei fondi ai Comuni sarà effettuato sulla base delle somme erogate nell' anno 1973.
Art. 27
 
La revoca o la sospensione della pensione o dell' assegno statale, per qualsiasi causa, determina l' immediata revoca o sospensione dell' assegno integrativo regionale.
Agli assistiti di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 21 beneficiari di assegni integrativi mensili concessi ai sensi delle leggi regionali 14- 8- 1969, n. 28 e 17- 8- 1971, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto l' assegno di cui al presente Capo con decorrenza dal 1 gennaio 1975 senza obbligo per gli stessi della presentazione della domanda di cui all' art. 22.
Per i fini di cui trattasi gli Enti comunali di assistenza trasmetteranno ai Comuni competenti gli elenchi dei beneficiari dell' assegno integrativo per l' anno 1974 tuttora in possesso dei requisiti richiesti.
CAPO II
 Assistenza domiciliare agli anziani ed inabili
Art. 28
 
L' Amministrazione regionale, al fine di consentire una valida scelta alternativa al ricovero in ambienti comunitari, quando si verifichi per le persone anziane nonché per gli inabili carenza di assistenza familiare, concorre nelle spese sostenute dai Comuni o dai loro Consorzi per l' assistenza domiciliare.
Per assistenza domiciliare s' intende l' attività prestata da collaboratrici familiari e da altro personale di assistenza sociale e sanitaria al domicilio dell' assistito.
Art. 29
 
Gli Enti interessati, per essere ammessi a contributo, dovranno presentare all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, domanda corredata da deliberazione del competente Organo da cui risulti:
a) il tipo del servizio;
b) il numero dei beneficiari;
c) il numero e la qualifica del personale addetto;
d) il preventivo di spesa.

Art. 30
 
Sulla scorta degli elementi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, ripartisce annualmente i contributi.
I contributi sono erogati con decreto dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione.
Il contributo regionale non potrà comunque superare lo importo di lire 120.000 per ogni persona assistita.
Art. 31
 
Entro il mese di febbraio dell' anno successivo a quello dell' avvenuta erogazione gli Enti beneficiari dovranno trasmettere all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, a titolo di rendiconto, la deliberazione del competente Organo con cui si approva il conto finale della spesa sostenuta con il contributo regionale, corredandola di una relazione sull' attività svolta.
TITOLO III
 Interventi straordinari
Art. 32
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi integrativi straordinari a favore di lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno per riduzione, sospensione o cessazione di salari o stipendi, determinate da difficoltà aziendali in dipendenza di eventi calamitosi o di fallimento o di altre gravi situazioni di crisi nell' attività dell' azienda cui essi appartengono.
Art. 33
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre interventi straordinari, anche se integrativi di quelli statali, a favore dei lavoratori emigrati, già residenti nella Regione, che rientrino nel territorio regionale e si trovino in condizioni di bisogno a seguito di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all' estero.
Gli interventi di cui al precedente comma sono subordinati alla condizione che il rientro nel territorio regionale sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rientro stesso risulti in data successiva al 1 dicembre 1974. Il lavoratore rimpatriato dovrà produrre al Comune di residenza apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all' estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana, nonché una dichiarazione comprovante un' anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati dell' Ufficio di Collocamento del luogo di residenza non inferiore a giorni 60.
Art. 34
 
Per l' attuazione degli interventi di cui all' art. 32 l' Amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai Comuni nel cui territorio è situata l' azienda.
Per ottenere le sovvenzioni di cui al comma precedente i Comuni dovranno produrre apposita istanza all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione corredata da apposita delibera e dall' elenco nominativo dei lavoratori destinatari delle provvidenze regionali.
Le sovvenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione e sono erogate con decreto dell' Assessore medesimo.
Art. 35
 
La ripartizione delle sovvenzioni tra i lavoratori interessati di cui all' art. 32 è eseguita dall' Amministrazione comunale d' intesa con le organizzazioni Sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori dell' azienda in cui la situazione di crisi si è verificata.
Art. 36
 
È fatto obbligo al Comune di trasmettere all' Assessorato del Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, a titolo di rendiconto, entro il termine indicato nel decreto di erogazione, il solo elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.
Art. 37
 
Gli interventi di cui all' art. 33 sono disposti dall' Assessore al Lavoro, Assistenza Sociale ed Emigrazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a favore del lavoratore rimpatriato per il tramite del Comune nel cui territorio il lavoratore medesimo fissa la propria residenza, dietro presentazione di istanza del Sindaco, corredata da apposita delibera.
Art. 38
 
Gli interventi straordinari previsti dal presente Titolo non operano nei confronti di coloro che fruiscono di particolari trattamenti regolati da leggi nazionali concernenti la garanzia del salario.
NORME FINALI E FINANZIARIE
 
Art. 39
 
Con effetto dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 25 marzo 1971, n. 10, 25 marzo 1971, n. 11, 27 febbraio 1973, n. 14, 14 agosto 1969, n. 28, 17 agosto 1971, n. 37, 17 maggio 1973, n. 46, 24 agosto 1971, n. 41, 3 agosto 1974, n. 36, 7 gennaio 1972, n. 3 - Titolo II - e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 24 marzo 1971, n. 9.
Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati o ancora da impegnare alla data dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.
Art. 40
 
Nell' osservanza delle decorrenze stabilite dalla presente legge, restano validi i provvedimenti, compresi gli atti convenzionali, posti in essere per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di cui all' art. 39 che, all' entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora avuto esecuzione o l' hanno avuta successivamente al 1 gennaio 1975.
Sono considerate valide le domande presentate ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 39 successivamente al 1 gennaio 1975 ma prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, la spesa complessiva di lire 3.115.000.000, di cui lire 1.315 milioni per il Titolo I, lire 1.600 milioni per il Titolo II e lire 200 milioni per il Titolo III.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV, sono istituiti i seguenti capitoli:
- Capitolo 1574 con la denominazione: << Interventi integrativi di provvidenza per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non; per gli assegni parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni e le malattie professionali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l' assistenza sanitaria di invalidi di guerra >> e con lo stanziamento di lire 1.315 milioni;
- Capitolo 1575 con la denominazione: << Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l' assistenza domiciliare degli anziani ed invalidi >> e con lo stanziamento di lire 1.600 milioni;
- Capitolo 1576 con la denominazione: << Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni. - Al complessivo onere di lire 3.115 milioni, si provvede: per lire 2.075 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo);
- per lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 - Fondo per le spese obbligatorie e d' ordine - dello stesso stato di previsione;
- per lire 840 milioni mediante storno di lire 180 milioni dal capitolo 1565, di lire 600 milioni dal capitolo 1571, di lire 30 milioni dal capitolo 1572 e di lire 30 milioni dal capitolo 2452 del medesimo stato di previsione.

La spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico per l' esercizio 1975 rispettivamente ai sopracitati capitoli 1574, 1575 e 1576, e quella relativa all' esercizio 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detto esercizio.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1975 potranno essere utilizzati nell' esercizio successivo.
Art. 42
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.