LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1975, n. 29

Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1975
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
La lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituita dalla seguente:
<< a) la costruzione, presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute, da parte del Registro Italiano Navale, la vetustà e la inadeguatezza tecnica; nella concessione dei contributi verrà data la precedenza alle domande concernenti natanti di stazza lorda sino a 10 tonnellate >>.

Art. 2
 
Le lettere a) e b) dell' art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, vengono così sostituite:
<< a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 8 tonnellate, idonei alle attività d' allevamento;
b) la realizzazione, l' ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici >>.

Art. 3
 
All' articolo 4, primo comma, della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene aggiunta la seguente lettera:
<< d) la realizzazione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici >>.

Art. 4
 
La lettera b) dell' articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituita dalla seguente:
<< b) da una relazione nella quale venga illustrata l' iniziativa che si intende attuare e, limitatamente alla costruzione di nuovi motopescherecci, vengano altresì indicate le persone in possesso dei prescritti titoli professionali che ne formeranno l' equipaggio >>.

Il quarto comma dello stesso articolo 5 viene sostituito con il seguente:
<< La concessione dei contributi e di ogni altra agevolazione regionale può essere negata, su motivato parere del Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7, alle persone che abitualmente violino le vigenti norme in materia di pesca. >>

Art. 5
 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, vengono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 6 bis
 
Al fine di valorizzare le risorse marine e di promuovere il razionale sviluppo dell' attività di pesca e di acquacoltura nel golfo di Trieste e nelle lagune di Grado e di Marano, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, e, ove occorra, a sostenere spese dirette per:
a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, di vallicoltura e di maricoltura, sulle possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l' ambiente marino e di incrementare il patrimonio ittico;
b) sperimentare e applicare nuove tecniche di acquacoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l' acquisto di seme e di novellame per l' allevamento e l' acclimatamento di specie economicamente importanti;
c) promuovere la creazione di parchi marini a fini scientifici, didattici o di difesa di ambienti particolarmente significativi, nonché di zone di tutela biologica e di alternanza di pesca, anche mediante la costruzione di rifugi e ostacoli artificiali, concorrendo eventualmente ad assicurare la necessaria vigilanza ed, in genere, il rispetto delle norme in materia di pesca;
d) istituire borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi o neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione - in Italia o all' estero - a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari e altre simili iniziative;
e) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l' aggiornamento professionale degli addetti al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali marittimi per la pesca, nonché l' applicazione di nuove tecniche di pesca e l' impiego degli strumenti di bordo;
f) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l' offerta e di incrementare il consumo e l' impiego interno di tutte le risorse marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia;
g) realizzare, nei settori indicati, ogni altra utile iniziativa che rivesta un interesse pratico di ordine economico e scientifico, anche attraverso il conferimento di appositi incarichi di consulenza o di collaborazione.

Gli interventi per le finalità previste dal presente articolo possono essere disposti a favore di istituti, laboratori, organismi tecnici e di ogni altro soggetto pubblico o privato, purché - in questo ultimo caso - siano utilizzati prevalentemente per scopi scientifici.
Art. 6 ter
 
I contributi di cui all' articolo 6 bis vengono concessi, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dall' Assessore all' industria ed al commercio con proprio decreto, nel quale vengono altresì stabilite le modalità per l' erogazione. >>

Art. 6
 
Il numero 3) dell' articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, viene sostituito dal seguente:
<< 3) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio >>.

Art. 7
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, come modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2, e dalla presente legge, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni, che potrà venir destinata anche al soddisfacimento delle domande di contributo presentate nell' esercizio finanziario 1974 e non accolte per insufficienza dei fondi disponibili.
Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, istituito con l' articolo 5 della presente legge, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6626 con la seguente denominazione: << Interventi a fondo perduto a favore di istituti, laboratori, organismi tecnici e di ogni altro soggetto pubblico o privato per la valorizzazione delle risorse marine e la promozione di uno sviluppo razionale delle attività di pesca e di acquacoltura nel golfo di Trieste e nelle lagune di Grado e di Marano >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo alla spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 6626.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.