LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 27

Interventi straordinari e provvidenze a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1975
Materia:
130.01 - Comuni e Province

CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
Per i fini indicati nell' articolo 54 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e ad integrazione degli interventi finanziari disposti con leggi settoriali della Regione, è assegnata ai Comuni ed alle Province una quota delle entrate regionali da ripartirsi e da utilizzarsi nei modi previsti dalle disposizioni seguenti.
CAPO II
 Provvidenze a favore dei Comuni
Art. 2
 
La quota da assegnarsi ai Comuni ai sensi dell' articolo 1 sarà determinata in ragione del numero degli abitanti e sulla base dell' importo unitario di lire 5.650 per abitante.
Nei confronti dei Comuni classificati in tutto od in parte montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, od inclusi nelle zone montane a termini dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, l' importo capitario di cui al precedente comma è aumentato di lire 3.200 per un massimo di cinquemila abitanti.
Nei confronti dei Comuni gravati da servitù militari lo importo capitario di cui al primo comma è del pari aumentato di lire 1.000 per un massimo di cinquemila abitanti.
Nei confronti dei rimanenti Comuni l' importo capitario base di lire 5.650 è aumentato di lire 1.800 limitatamente ai primi cinquemila abitanti.
Art. 3
 
Gli aumenti previsti dal secondo e dal terzo comma dell' articolo precedente sono fra loro cumulabili qualora, nei riguardi del Comune, ricorrano entrambe le posizioni soggettive ipotizzate nei due commi stessi.
L' aumento previsto nel terzo comma dell' articolo precedente è, del pari, cumulabile con l' aumento previsto nel quarto comma dello stesso articolo per tutti i rimanenti Comuni.
Ai fini dell' attribuzione dei due aumenti particolari previsti dal secondo e dal terzo comma dell' articolo 2, la posizione dei singoli Comuni nei riguardi della classificazione quale zona totalmente o parzialmente montana, della inclusione in una zona montana o della soggezione a servitù militari, è riferita alla data del primo giorno di ottobre dell' anno antecedente a quello in cui viene effettuata la ripartizione.
CAPO III
 Comuni - Impiego delle somme assegnate
Art. 4
 
Una somma non inferiore al 50% dell' importo assegnato a norma dell' articolo 2 sarà destinata dai Comuni a sollievo degli oneri che essi sopportano od andranno ad assumere per l' esecuzione, anche in forma consorziale od a mezzo della Comunità montana di appartenenza, di opere e lavori con precedenza per le opere igienico - sanitarie, scolastiche, assistenziali.
Nell' ambito delle tre categorie accennate avranno la preferenza le opere già in corso non ancora ultimate.
Art. 5
 
Una somma fino al massimo del 25% dell' importo assegnato a norma dell' articolo 2 potrà essere utilizzata dai Comuni per il pagamento di spese, contributi o quote di ammortamento di mutui afferenti la realizzazione di opere pubbliche, con precedenza per le opere previste in programmi pluriennali.
Art. 6
 
Una somma fino al massimo del 30% dell' importo assegnato a norma dell' articolo 2 potrà essere utilizzata, con autonome scelte, dai Comuni anche riuniti in Consorzio per finalità assistenziali e socio - sanitarie, nonché per il finanziamento di attività di Consorzi fra enti locali territoriali, ivi comprese le Comunità montane, che perseguano, in base al loro statuto, fini di sviluppo economico e sociale generale.
CAPO IV
 Provvidenze a favore delle Province
Art. 7
 
La quota da assegnarsi alle Province ai sensi dell' articolo 1 della presente legge viene determinata globalmente in lire 1.800.000.000.
Detto importo sarà ripartito, fra i quattro Enti destinatari, per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione dell' estensione del rispettivo territorio.
CAPO V
 Province - Impiego delle somme assegnate
Art. 8
 
Una somma non inferiore al 50% dell' importo assegnato a norma dell' articolo precedente sarà utilizzata dalle Province a sollievo degli oneri che le stesse sopportano od andranno ad assumere per l' esecuzione, anche in forma consorziale, di opere e lavori con precedenza per le opere scolastiche, assistenziali, stradali.
Nell' ambito delle tre categorie accennate avranno la preferenza le opere già in corso non ancora ultimate.
Art. 9
 
Una somma fino al massimo del 25% dell' importo assegnato a norma dell' articolo 7 potrà essere utilizzata dalle Province per il pagamento di spese, contributi o quote di ammortamento di mutui afferenti alla realizzazione di opere pubbliche, con precedenza per le opere ed i servizi previsti in programmi pluriennali.
Art. 10
 
Una somma fino al massimo del 30% dell' importo assegnato a norma dell' articolo 7 potrà essere utilizzata dalle Province nei settori assistenziali e socio - sanitari di propria competenza, compresa quella attribuita loro con leggi regionali.
CAPO VI
 Disposizioni comuni ai Capi II e IV
Art. 11
 
Per l' applicazione degli articoli 2 e 7 si ha riguardo ai risultati definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.
L' estensione territoriale delle quattro Province sarà invece desunta dai dati contenuti nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto centrale di statistica nell' anno 1974 e denominata: << Dati per Comune sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni - Volume II - Dati riassuntivi - Parte Prima >>.
Art. 12
 
L' assegnazione ai Comuni ed alle Province di un importo annuo pari alla somma costituente il 25% previsto dagli articoli 5 e 9 è garantita per la durata di anni 20 a partire dall' esercizio finanziario 1975 e sarà iscritta annualmente nel bilancio degli enti interessati per tutto il periodo di assegnazione.
Art. 13
 
L' accertamento che l' utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo con l' osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio degli ordinari controlli che loro competono in base alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 14
 
Alla ripartizione ed all' erogazione delle somme assegnate dalla presente legge provvede l' Assessore regionale agli Enti locali con propri decreti anche cumulativi.
CAPO VII
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 15
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.500 milioni per l' esercizio finanziario 1975, di cui 2.500 milioni quale limite d' impegno per la concessione di contributi annui costanti, per l' assegnazione di cui al precedente articolo 12.
Art. 16
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, sono istituiti - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
n. 5651 con la denominazione: << Assegnazione straordinaria a favore delle Province e dei Comuni in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto regionale >> con lo stanziamento di lire 8 miliardi;
n. 5654 con la denominazione: << Interventi annui costanti a favore delle Province e dei Comuni in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto regionale >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

A favore dei precitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 10.500 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 4 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 8.000 milioni, autorizzata per l' esercizio 1975 dal precedente articolo 15, fa carico al sopracitato capitolo 5651. Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con lo stesso articolo 15 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.
L' onere di lire 2.500 milioni, relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1975 fa carico al sopracitato capitolo 5654, mentre quello di pari importo conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.