TITOLO I
        
       Interventi per lo sviluppo del settore industriale
        
        
        
          CAPO I
          
       Istituzione di un fondo speciale di dotazione per la
<<  Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia -  SpA   -
Friulia   SpA    >>, sottoscrizione di nuove azioni della
<<  Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni
Industriali di Sviluppo   SpA   Friulia - Lis  SpA    >> e
proroga del termine di cui all' articolo 1 della legge
regionale 13 agosto 1965, n. 14.
          
          
          
            Art.   1
            
       
            
            
            L' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere alla <<  Finanziaria regionale  Friuli - Venezia  Giulia  SpA -  Friulia   SpA     >>  un  contributo  <<   una  tantum    >> dell' importo di lire 2 miliardi per la costituzione di  uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale,  a favore di imprese ubicate nel territorio della regione.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.   2
            
       
            
            
            L' Amministrazione regionale è autorizzata ad  aumentare la  misura  della  partecipazione  azionaria  della  Regione nella <<   Finanziaria  regionale  Friuli  -  Venezia  Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo -  SpA   - Friulia - Lis SpA    mediante sottoscrizione di  nuove  azioni  fino  alla concorrenza dell' importo di lire 500 milioni.
           
          
          
          
            Art.   3
            
       
            
            
            Il termine massimo di 10 anni previsto  dall' 
articolo  1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte  dell' Istituto  di  Mediocredito  di  Udine  delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per  la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.
 
           
         
        
        
        
          CAPO II
          
       Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 30 settembre
1969, n. 35 e successive modificazioni,
e 4 aprile 1972, n. 8.
          
          
          
          
          
          
         
        
        
        
          CAPO III
          
       Integrazione e finanziamento della legge regionale 16
gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni.  Contributi
per la costituzione di un fondo rischi a favore del
consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative di
consumo, produzione e lavoro, e rifinanziamento delle
leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25,
e 4 maggio 1973, n. 32, Capo I.
          
          
          
            Art.   6
            
       
            
            
            Le disposizioni di cui al 
Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni,  sono  estese ai  consorzi  per   l' esportazione  costituiti  o  che   si costituiranno fra piccole imprese industriali della  regione anche se operanti in settori produttivi non omogenei.
 
            
            
            Possono beneficiare delle provvidenze  di  cui  al  comma precedente anche i consorzi misti tra  imprese  industriali, commerciali, artigiane e di servizi,  singole  o  associate, ivi  comprese  le  società  cooperative,   operanti   nella regione, costituiti o che si costituiranno per  il  medesimo fine.
           
          
          
          
          
          
          
            Art.   8
            
       
            
            
            Per  le  finalità  previste  dalla  
legge  regionale  16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti  articoli  6  e  7,  è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975,  l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
 
           
          
          
          
            Art.   9
            
       
            
            
            Allo scopo di sostenere il settore della cooperazione, la Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  integrare  il fondo rischi che le cooperative  di  consumo,  produzione  e lavoro   e   loro   consorzi   creeranno,    successivamente all' entrata in vigore della presente  legge,  costituendosi in  consorzio   regionale   di   garanzia   fidi,   società cooperativa   a   responsabilità    limitata    ai    sensi dell' articolo 27 del   DLCPS    14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.
            
            
            Al consorzio di garanzia fidi di cui al comma  precedente potranno  anche  essere   associate   per   contribuire   al raggiungimento degli scopi sociali le  società  cooperative di credito e loro organismi.
           
          
          
          
            Art.  10
            
       
            
            
            Per la concessione dei contributi di  cui  al  precedente articolo 9 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della 
legge regionale 6  luglio  1970,  n. 25, in quanto compatibile con la normativa  vigente  per  le società cooperative.
 
           
          
          
          
         
       
      
        TITOLO III
        
       Interventi per lo sviluppo del settore della cooperazione di
produzione e lavoro, nonché del settore distributivo.
        
        
        
          CAPO I
          
       Norme di integrazione e modifica della legge regionale
5 giugno 1967, n. 9.
          
          
          
            Art.  14
            
       
            
            
            Allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione  di produzione e  lavoro,  i  contributi  previsti  dalla  
legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive  modificazioni  e integrazioni, possono essere  concessi,  con   l' osservanza delle disposizioni di detta legge,  in  quanto  applicabili, alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
 
           
          
          
          
            Art.  15
            
       
            
            
            Per le finalità previste dal precedente  articolo  14  e dalla 
legge regionale 5  giugno  1967,  n.  9  e  successive integrazioni    e     modificazioni,     è     autorizzato, nell' esercizio finanziario 1975, un limite  di  impegno  di lire 200 milioni.
 
           
         
        
        
        
          CAPO II
          
       Ulteriore finanziamento della legge regionale 12 agosto
1972, n. 40.
          
          
          
         
       
      
        TITOLO IV
        
       Disposizioni finanziarie
        
        
        
          Art.  17
          
       
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975,  al  Titolo  II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  3  -  Categoria  XII,  vengono istituiti i seguenti capitoli:
- n. 6005 con la denominazione: <<  Contributo a favore della   Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per   Azioni  -  Friulia   SpA    -   da   utilizzare   per   la   costituzione di uno speciale fondo di  dotazione  per  gli   interventi  determinati   da   particolari   esigenze   di   carattere economico - sociale  >> e con lo stanziamento  di   lire 2 miliardi;
- n. 6006 con la denominazione: <<  Sottoscrizione  di  nuove   azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia   - Locazioni industriali di sviluppo - Società per  Azioni   - Friulia - Lis   SpA    >> e con lo stanziamento  di  lire   500 milioni.
 
          
          
          A  favore  di  detti  capitoli   si   provvede   mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.500 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale  per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5  allegato  al bilancio medesimo).
          
          
          La spesa di lire 2.000  milioni  e  quella  di  lire  500 milioni autorizzata con gli articoli 1 e  2  della  presente legge fa carico rispettivamente ai precitati capitoli 6005 e 6006.
         
        
        
        
          Art.  18
          
       
          
          
          Le spese autorizzate con gli articoli  4,  5  e  8  della presente legge  fanno  carico  rispettivamente  ai  capitoli 6606, 6613 e 2054 dello stato di previsione della spesa  del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, i  cui stanziamenti vengono elevati  rispettivamente  di  lire  700 milioni, di lire 900 milioni e di lire 400 milioni.
          
          
          Alla spesa complessiva di lire  2  miliardi  si  provvede mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di  previsione della  spesa  del  bilancio  regionale  per     l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco  5  allegato  al bilancio medesimo).
          
          
          In relazione al disposto dell' articolo 6 della  presente legge la denominazione del citato capitolo 2054 viene  così modificata: <<  Contributi a favore dei consorzi fra  piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei, dei  consorzi  per   l' esportazione  fra  piccole   imprese industriali, dei consorzi  misti  per   l' esportazione  fra imprese industriali, commerciali, artigianali e di  servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, e del Centro per  l' assistenza  tecnica  alle  aziende  delle sedie in legno  (  CATAS  )   (
legge  regionale  16  gennaio 1973, n. 3, 
articolo 3 legge regionale 13  agosto  1974,  n. 41)  >>.
 
          
          
          Il maggior stanziamento previsto sul  precitato  capitolo 2054,   eventualmente   non   impegnato      nell' esercizio finanziario   1975,   potrà   essere    utilizzato    anche nell' esercizio finanziario 1976.
         
        
        
        
          Art.  19
          
       
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975,  al  Titolo  II - Sezione V - Categoria XI,  vengono  istituiti  i  seguenti capitoli:
- alla Rubrica n.  7,  il  Cap.  n.  6618  con  la  seguente   denominazione: <<  Contributi  al  consorzio  regionale  di   garanzia fidi fra cooperative  di  consumo,  produzione  e   lavoro e loro consorzi nonché cooperative  di  credito  e   loro organismi; ai consorzi provinciali di  garanzia  fidi   fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo  e   loro consorzi e gruppi volontari   d' acquisto  collettivo   tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi   tra le piccole industrie  ed  al  consorzio  regionale  di   garanzia fidi tra pescatori marittimi per  l' integrazione   dei rispettivi fondi rischi  >> e con  lo  stanziamento  di   lire 1250 milioni. - alla Rubrica n. 7, il Cap. 6624 con la  denominazione:  <<    Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di   consumo e dei loro consorzi, per l' acquisto, il  rinnovo,   l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili  relative   ai centri di vendita ed ai locali, singoli  o  consortili,   di  deposito,  nonché  per   l' acquisto  dei  mezzi   di   trasporto, interni e stradali,  necessari   all' esercizio   dell' attività   e   contributi   alle   cooperative   di   produzione e di lavoro e loro consorzi per  l' acquisto  e   il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei  mezzi   di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa  >>  e   con lo stanziamento di lire 200 milioni. - alla Rubrica  n.  2,  Presidenza  della  Giunta  regionale   - Artigianato, il  Cap.  5972  con  la  denominazione:  <<    Contributo  straordinario   all' Ente  per   lo   sviluppo   dell' Artigianato per gli interventi  previsti  dal  terzo   comma dell' articolo 2 della legge  regionale  18  ottobre   1965, n. 21,  aggiunto  con   l' articolo  3  della  legge   regionale  1  giugno  1970,  n.  17,  e  modificato   con   l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre  1971,  n.   52  >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.
 
          
          
          A  favore  di  detti  capitoli   si   provvede   mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 2.050 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale  per l' esercizio 1975 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5  allegato  al bilancio medesimo).
          
          
          Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni  e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e  12  della presente legge fanno  carico  rispettivamente  ai  precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.
         
        
        
        
          Art.  20
          
       
          
          
          Le  annualità   conseguenti   al   limite     d' impegno autorizzato con l' articolo 13 della presente legge  saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del  bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per  ciascuno  degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.
          
          
          L' onere di lire 250  milioni  relativo   all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo  5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
          
          
          La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal  1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli  del  bilancio regionale per gli stessi esercizi.
         
        
        
        
          Art.  21
          
       
          
          
          Le  annualità   conseguenti   al   limite   di   impegno autorizzato con l' articolo 15 della presente legge  saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del  bilancio regionale in  misura  di  200  milioni  per  ciascuno  degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.
          
          
          L' onere di lire 200  milioni  relativo   all' annualità dell' esercizio finanziario 1975 fa carico al capitolo  6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
          
          
          La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal  1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli  del  bilancio regionale per gli stessi esercizi.
          
          
          In relazione al disposto dell' articolo 14 della presente legge la denominazione del  precitato  capitolo  6604  viene così modificata:
<<  Contributi a favore delle imprese  operanti  nel  settore    distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative    di produzione e lavoro e loro consorzi,  sugli  interessi    dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o  al    rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla    costruzione,   all'   acquisto,   al   completamento    o    all' ammodernamento dei locali necessari  all'  attività    delle imprese ed aziende medesime, nonché all' acquisto,    all' ampliamento ed al  rinnovo  di  mezzi  di  trasporto    interni  e  stradali,  necessari  all'  attività   delle    imprese di spedizione  >>.