LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 1975, n. 15

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1975.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/03/1975
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1975, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
 
È approvato in lire 127 miliardi il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1975.
Art. 3
 
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio 1975, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1975.
Art. 5
 
Per l' esercizio finanziario 1975 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l' importo, sono autorizzate nell' ammontare indicato nell' elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 6
 
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 7
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 8
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 2603) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 9
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 2604) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio od ai capitoli nuovi.
Art. 10
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, all' istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 11
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto di corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
Art. 12
 
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1975 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all' articolo precedente.
Art. 13
 
I residui risultanti al 1 gennaio 1975 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1975 soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1975.