LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1975, n. 10

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/1975
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
Nel periodo transitorio, sino alla data di cui all' art. 32, ultimo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, possono essere inserite nei programmi di fabbricazione anche specifiche indicazioni d' uso funzionalmente e strutturalmente connesse con gli insediamenti residenziali e con quelli a diversa utilizzazione edilizia, previsti in tali programmi.
I vincoli su beni determinati, apposti dai vigenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, nonché da quelli che saranno formati sino alla data di cui al precedente comma, qualora non siano stati approvati i relativi piani attuativi d' iniziativa pubblica o autorizzati i piani di lottizzazione entro la stessa data, perdono ogni efficacia all' entrata in vigore dei piani comprensoriali di cui all' art. 17 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, alla scadenza del biennio successivo alla predetta data.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.