LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1975, n. 62

Provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell' istruzione superiore nella regione per il 1975.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/09/1975
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.04 - Ricerca scientifica

CAPO I
 Provvidenze straordinarie per l' anno scolastico 1975-1976
in materia del diritto allo studio
Art. 1
 (Finalità dell' intervento)
Al fine di assicurare la promozione del diritto allo studio, durante l' anno scolastico 1975-76, sono autorizzati interventi straordinari:
a) per la fornitura alle scuole medie dell' obbligo di pubblicazioni e di libri di testo per le biblioteche di classe e d' istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo;
b) per la distribuzione agli alunni, della scuola media dell' obbligo, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, di libri di testo e di altro materiale didattico di uso individuale;
c) per la concessione di assegni di studio, fissati nella misura di lire 40.000, a studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, che frequentino scuole secondarie superiori o istituti d' istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati.

Art. 2
 (Delega ai Comuni)
Le funzioni amministrative, di cui al precedente articolo 1, sono delegate - ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto speciale - ai Comuni che le attuano, sentito il parere di una commissione composta da consiglieri comunali, con la presenza della minoranza, e da membri di organi collegiali della scuola, in modo da assicurare la gestione sociale degli interventi, secondo i seguenti criteri di massima:
a) gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono attuati a favore delle scuole medie dell' obbligo, o loro sezioni distaccate, aventi sede nel territorio comunale;
b) gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 sono attuati a favore degli alunni e studenti appartenenti a famiglie residenti nel territorio comunale, anche se frequentanti scuole, istituti e sezioni degli ordini considerati situati in altri comuni, con particolare riguardo agli studenti pendolari.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 possono essere attuati anche a favore degli enti e delle scuole presso i quali sono tenuti i corsi delle 150 ore per lavoratori, aventi sede nel territorio comunale, e a favore dei lavoratori frequentanti i corsi medesimi.
Ciascun Comune determinerà il numero ed i requisiti dei componenti la commissione indicata al primo comma del presente articolo.
Art. 3
 (Finanziamento delle funzioni delegate)
Per gli interventi di cui al presente Capo I è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 754,48 milioni, da ripartirsi con le seguenti modalità:
a) per il 35 per cento, tra tutti i Comuni della regione, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, compresa nelle classi di età tra gli 11 e i 18 anni;
b) per il 15 per cento, tra i Comuni della regione dichiarati montani, con oltre il 50 per cento di territorio comunale montano, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, compresa nelle classi di età tra gli 11 e i 18 anni;
c) per il 50 per cento, tra tutti i Comuni della regione, in proporzione diretta al contributo concesso per libri di testo e assegni di studio nel precedente anno scolastico.

La determinazione del contingente della popolazione compresa nelle classi di età considerate viene effettuata sulla base dei dati statistici più recenti disponibili al momento della ripartizione dei finanziamenti.
Art. 4
 (Ripartizione dei finanziamenti)
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione dei fondi da assegnare ai singoli Comuni per le finalità previste e in conformità dei criteri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.
L' erogazione del finanziamento è disposta con decreto dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.
Art. 5
 (Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)
È fatto obbligo agli enti delegati di presentare all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con i finanziamenti ricevuti, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati erogati.
Saranno altresì allegati gli atti dai quali risulti l' acquisizione dei pareri di cui all' articolo 2 della presente legge.
Art. 6
 (Imputazione della spesa)
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il Capitolo 1401, con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di promozione del diritto allo studio >> e con lo stanziamento di lire 754,48 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 754,48 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al sopraccitato Capitolo 1401.
CAPO II
 Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 6
settembre 1965, n. 19, concernente provvidenze per l'
assistenza scolastica in favore degli studenti della scuola
media, degli istituti professionali e delle scuole medie di
II grado.
Art. 7
 
Del Capo I della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1966, n. 15, legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, e legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, tenuto conto del disposto dell' articolo 12 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono soppressi: le parole << per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell' obbligo, e >> dell' articolo 1 e il secondo comma dell' articolo 2.
Art. 8
 
A integrazione degli interventi già effettuati nell' anno scolastico 1974-75, in ordine alle provvidenze di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 35,52 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il Capitolo 752, con la denominazione: << Assegni di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica >> e con lo stanziamento di lire 35,52 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 35,52 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al sopraccitato capitolo 752.
Il sopraccitato capitolo 752 e relativo stanziamento vengono inclusi nell' elenco 1 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.
CAPO III
 Rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13,
concernente provvidenze a favore dell' istruzione
professionale e delle scuole per infermieri ed
assistenti sanitari
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l' esercizio finanziario 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 783, con la denominazione: << Contributi, a titolo di concorso nelle spese di gestione, a favore d' istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici >> e con lo stanziamento di lire 230 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al Capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 230 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al sopraccitato capitolo 783.
CAPO IV
 Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 25
agosto 1971, n. 42, concernente provvidenze per la scuola a
tempo pieno
Art. 10
 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 
È istituito il Comitato scolastico regionale per i centri di scuola integrata a tempo pieno, con funzioni di coordinamento e di documentazione dell' attività svolta dai centri medesimi, di verifica dei risultati della sperimentazione, di iniziativa per l' aggiornamento degli operatori scolastici del settore.
Il Comitato scolastico regionale è nominato con decreto dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentite le competenti autorità scolastiche, ed è composto di 18 membri di cui 3 designati dall' Associazione nazionale comuni d' Italia e gli altri 15 scelti tra gli operatori scolastici, insegnanti e personale della scuola, e docenti universitari, esperti in materia.
Il Comitato scolastico regionale svolgerà la sua attività sino a quando non sarà istituito dal Ministero della pubblica istruzione l' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. >>

Art. 11
 
L' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è così integrato:
<< nonché una rappresentanza delle forze sociali operanti localmente e una rappresentanza degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 >>.

Art. 12
 
Della medesima legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, sono abrogati: il secondo comma dell' articolo 8; gli articoli 9, 10 e 11; il secondo comma dell' articolo 13 e gli articoli 14, 15 e 16.
Nel primo comma dell' articolo 8 e dell' articolo 13 di detta legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, le parole << di cui all' articolo 3 >> sono sostituite con le seguenti: << sedi di centri di scuola integrata a tempo pieno >>.
Art. 13
 
Il punto b) dell' articolo 13 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è sostituito dal seguente punto:
<< b) fornitura alle scuole medie integrate a tempo pieno di libri di testo per le biblioteche di classe e d' istituto e di materiale didattico di uso collettivo; >>.

I punti e) ed f) del medesimo articolo 13 sono sostituiti dal seguente punto:
<< e) dotazione di servizi medico - psico - sociali e promozione, d' intesa con i centri di orientamento scolastico - professionale di attività particolari tendenti ad un effettivo orientamento scolastico e professionale >>.

Il punto g) del precitato articolo 13 diventa il punto f).
Art. 14
 
Il Capo V della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38 e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è sostituito dal seguente:
<< CAPO V
 Disposizioni comuni ai Capi III e IV
Art. 17
 
I Comuni interessati, sentito il comitato consultivo di cui all' articolo 2 della presente legge, dovranno presentare all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dall' Assessorato medesimo, domanda di contributo con allegati la deliberazione dell' organo comunale con cui si approva il preventivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell' organo di controllo, nonché il verbale della relativa riunione del summenzionato comitato consultivo.
Art. 18
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il piano di riparto dei contributi, determinati per ciascun Comune in proporzione diretta al numero degli alunni dei centri di scuola integrata a tempo pieno, secondo i dati disponibili all' atto della ripartizione medesima, e nei limiti del preventivo di spesa.
Il contributo può essere concesso sino a un massimo del 90 per cento del preventivo di spesa.
Art. 18 bis
 
È fatto obbligo ai Comuni destinatari dell' intervento regionale, sentito il comitato consultivo di cui all' articolo 2 della presente legge, di presentare all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità dei fini per i quali è stato erogato.
Sarà altresì allegato il verbale relativo alla riunione del summenzionato comitato consultivo.
Il contributo erogato non può essere superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta. >>

Art. 15
 
Per gli interventi di cui ai Capi III e IV della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 780 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il Capitolo 784, con la denominazione: << Interventi a favore dei centri di scuola integrata a tempo pieno >> e con lo stanziamento di lire 780 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 780 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al sopraccitato Capitolo 784.
Art. 16
 
A carico delle spese autorizzate per l' esercizio finanziario 1975, di cui al precedente articolo 15, sono finanziati gli interventi che saranno effettuati nell' anno scolastico 1975-76, troveranno inoltre copertura, con le procedure vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi per le attività già svolte nei nuovi centri di scuola integrata a tempo pieno istituiti nel corso dell' anno scolastico 1974-75.
CAPO V
 Modifiche della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18,
concernente assegni di studio a favore di studenti
universitari
Art. 17
 
L' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, modificata ed integrata con legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è abrogato.
Art. 18
 
I punti 4) e 5) dell' articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti punti:
<< 4) da un docente universitario, scelto dal Consiglio di Amministrazione dell' Opera universitaria tra i membri del Consiglio medesimo;
5) da uno studente universitario, scelto dal Consiglio di Amministrazione dell' Opera universitaria tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio medesimo >>.

Art. 19
 
Tra il primo e ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma, che ne diviene il secondo:
<< La Commissione potrà ritenersi validamente costituita anche nel caso di non avvenuta designazione dei componenti esterni di cui ai punti 4) e 5) del precedente articolo. >>

Art. 20
 
Dopo le parole << per le attrezzature didattiche e scientifiche dell' università >> dell' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, modificata dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, sono inserite le seguenti parole: << e per la loro manutenzione, nel limite del 25% del finanziamento complessivo, >>.
CAPO VI
 Rifinanziamento dell' articolo 15 della legge regionale 2
luglio 1969, n. 11, concernente provvidenze per lo sviluppo
dell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e
per corsi speciali di interesse regionale
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Art. 22
 
La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1975, fa carico al capitolo 5156 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.000 milioni a lire 1.400 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).