Alla
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche qui di seguito indicate:
I) all' articolo 2 il n. 6 ed il n. 8 sono così sostituiti:
<< 6) Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> << 8) Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >> II) il Titolo VII è sostituito dal seguente:
<< TITOLO VIIAssessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.Art. 24Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che comprende:
1) Il Servizio dell' istruzione e dell' assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' istruzione ed in particolare all' istruzione professionale e all' assistenza scolastica, nonché alle infrastrutture scolastiche;2) Il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonché quelle concernenti l' orientamento e la qualificazione professionale dei minorati;3) Il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, alla toponomastica, nonché alla ricerca scientifica e agli scambi culturali. >>
III) Il Titolo IX è sostituito dal seguente:
<< TITOLO IXAssessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.Art. 26Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione che comprende il Servizio della previdenza e dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati.La Direzione del lavoro e dell' assistenza sociale e dell' emigrazione cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonché quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall' articolo 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni. >>