LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 3

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1975
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche qui di seguito indicate:
I) All' articolo 5 il n. 6 ed il n. 8 sono così sostituiti:
<< 6) Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> << 8) Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >> II) All' articolo 11 dopo il numero 3) è inserito il seguente numero << 3 bis) formazione professionale >> III) All' articolo 13 è soppresso il numero 2).

Art. 2
 
Alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche qui di seguito indicate:
I) all' articolo 2 il n. 6 ed il n. 8 sono così sostituiti:
<< 6) Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> << 8) Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >> II) il Titolo VII è sostituito dal seguente: << TITOLO VIIAssessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.Art. 24Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che comprende: 1) Il Servizio dell' istruzione e dell' assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' istruzione ed in particolare all' istruzione professionale e all' assistenza scolastica, nonché alle infrastrutture scolastiche;2) Il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonché quelle concernenti l' orientamento e la qualificazione professionale dei minorati;3) Il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, alla toponomastica, nonché alla ricerca scientifica e agli scambi culturali. >>
III) Il Titolo IX è sostituito dal seguente: << TITOLO IXAssessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.Art. 26Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione che comprende il Servizio della previdenza e dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati.La Direzione del lavoro e dell' assistenza sociale e dell' emigrazione cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonché quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall' articolo 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni. >>

Art. 3
 
Le attribuzioni che leggi o regolamenti regionali demandano all' Assessore od all' Assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione s' intendono devolute rispettivamente all' Assessore od all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, se trattasi della materia della formazione professionale.
Art. 4
 
La menzione di Capo del Servizio del lavoro di cui alla lettera b) dell' articolo 6 della LR 31 dicembre 1965, n. 35, s' intende riferita al dirigente del Servizio della formazione professionale e le funzioni di Segretario previste dall' ultimo comma dello stesso articolo s' intendono affidate ad un funzionario direttivo dell' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.