LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1975, n. 2

Proroga della durata in carica degli organi elettivi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1975
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l' artigianato, nonché del Comitato regionale per l' artigianato, costituiti a norma della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è prorogato al 13 aprile 1975.
Le elezioni, già indette ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono di conseguenza rinviate e devono avere luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello della scadenza della proroga di durata in carica degli organi di cui al precedente comma.
Alle operazioni elettorali in corso o già compiute si applica il disposto dell' articolo 18, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.