LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1974, n. 47

Disciplina dei trasporti nel Friuli - Venezia Giulia e provvidenze regionali per l' incremento dei servizi relativi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/10/1974
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Disposizioni varie
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia riconosce al trasporto pubblico il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economico - sociale e dalla pianificazione urbanistica.
Su tale presupposto:
- afferma la necessità di una pianificazione dei trasporti pubblici di persone su strada, in coordinazione con i trasporti ferroviari e con gli altri trasporti pubblici, che assicuri i collegamenti su tutto il territorio regionale al fine di garantire la mobilità delle persone per le esigenze di relazione, di studio e di lavoro e per tutte le altre esigenze di carattere sociale della popolazione;
- promuove e favorisce la gestione pubblica dei trasporti collettivi di persone su strada.

Art. 2
 
Ai fini indicati nell' articolo precedente la Regione:
a) determina gli indirizzi generali della politica regionale dei trasporti e la attua in collegamento con le esigenze ed i programmi nazionali e tenendo conto della necessità di integrare i servizi di trasporto con quelli delle regioni contermini;
b) redige il piano regionale dei trasporti;
c) provvede al coordinamento ed all' approvazione dei piani comprensoriali di trasporto e delle relative previsioni economico - finanziarie.

Art. 3
 
Per la disciplina del trasporto pubblico, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Si intende per bacino di traffico un' unità comprensoriale, costituita da più circoscrizioni comunali, entro la quale possa attuarsi un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione ambientale, sociale ed economica e degli obiettivi menzionati nell' articolo 1.
I bacini di traffico sono determinati, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, di concerto con l' Assessore alla pianificazione ed al bilancio, sentito il parere dei Comuni della Regione. La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentiti i Consorzi di bacino.
Art. 4
 
Sono regionali le linee che collegano due o più bacini di traffico, nell' ambito della regione, e quelle di gran turismo.
Sono linee di gran turismo quelle che rivestono esclusivamente finalità di collegamento turistico.
Art. 5
 
Sono comprensoriali le linee che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico.
La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.
Le linee comprensoriali possono essere urbane o extraurbane.
Sono urbane le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito di centri abitati anche se appartenenti a Comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi.
Sono extraurbane tutte le altre.
Art. 6
 
Sono servizi di linea quelli che si svolgono su itinerari ed orari fissi, anche a carattere stagionale, con o senza offerta indifferenziata al pubblico, per assicurare i collegamenti essenziali sulle linee di comunicazione di cui agli articoli 4 e 5.
I servizi di linea sono pubblici.
All' ordinato svolgimento dei medesimi provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, per le linee regionali, salvo delega ai Consorzi di bacino;
b) i Consorzi di bacino, per le linee comprensoriali extraurbane e per quelle urbane con percorso esteso a più circoscrizioni comunali;
c) i Comuni, per le linee comprensoriali urbane, con percorso limitato ad una sola circoscrizione comunale.

Le linee regionali sono gestite mediante concessione; le altre linee possono essere gestite a mezzo di aziende speciali, consortili o comunali, o mediante concessione.
I Consorzi di gestione fra Comuni che risultino costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno equiparati, a tutti gli effetti, alle aziende speciali.
CAPO II
 Consorzi di bacino
Art. 7
 
Per ciascun bacino di traffico, i Comuni che vi appartengono sono costituiti in Consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Al Consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici secondo le leggi alle quali gli enti medesimi sono soggetti.
Art. 8
 
I Consorzi sono costituiti nei modi previsti dal Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383.
Per la prima composizione dell' assemblea, il numero dei rappresentanti per ciascun Comune consorziato è così determinato:
1) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario:
a) se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, il Sindaco o suo delegato;
b) se aventi una popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, 2 consiglieri comunali di cui uno appartenente alle liste di minoranza;
2) per i Comuni il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:
a) se aventi una popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 3 Consiglieri comunali;
b) se aventi una popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti, 4 Consiglieri comunali;
c) se aventi una popolazione da 20.001 a 100.000 abitanti, 8 Consiglieri comunali;
d) se aventi una popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, 12 Consiglieri comunali;
e) se aventi una popolazione superiore ai 250.000 abitanti, 15 Consiglieri comunali.

Per l' elezione dei rappresentanti dei Comuni di cui al punto 2) del precedente comma ciascun Consigliere comunale vota per un solo nome: qualora nella elezione più Consiglieri riportino il medesimo numero di voti, la scelta ha luogo secondo l' ordine delle rispettive cifre individuali conseguite in occasione della elezione a Consigliere comunale.
Ai rappresentanti di ciascun Comune è attribuito nella assemblea consorziale un numero di voti pari a quello della popolazione di detto Comune diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale.
Per gli altri enti pubblici eventualmente partecipanti al consorzio, la rappresentanza spetta al Presidente o ad un suo delegato.
Art. 9
 
Sono organi del Consorzio di bacino:
1) l' Assemblea generale;
2) il Presidente;
3) il Consiglio direttivo.

Art. 10
 
Spetta all' Assemblea generale:
a) deliberare lo Statuto del Consorzio ed ogni modifica dello stesso;
b) eleggere il Presidente del Consorzio e, con separate votazioni, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio direttivo;
c) determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento e gli interventi del Consorzio;
d) adottare il piano comprensoriale dei trasporti e ogni modifica, integrazione o revisione dello stesso;
e) deliberare il bilancio preventivo, lo storno dei fondi ed il conto consuntivo;
f) determinare il contributo finanziario fisso che gli enti partecipanti devono versare al Consorzio;
g) deliberare il regolamento degli uffici e del personale;
h) nominare il Segretario ed il Tesoriere del Consorzio;
i) deliberare la stipulazione di mutui;
l) deliberare, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di linea comprensoriali, per la concessione dei medesimi e per la revoca o modifica delle concessioni;
m) esercitare le altre attribuzioni, previste da leggi e regolamenti, statali e regionali, dallo statuto consortile e dai regolamenti del Consorzio.

Art. 11
 
Il Presidente è eletto dall' Assemblea generale, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Rappresenta legalmente il Consorzio, convoca e presiede l' Assemblea generale ed il Consiglio direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all' amministrazione del Consorzio che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.
Art. 12
 
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, che ne ha la presidenza, e da quattro a otto membri eletti dall' Assemblea generale. L' elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell' Assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) predisporre il piano comprensoriale dei trasporti ed ogni modifica, integrazione e revisione del medesimo;
b) curare l' esecuzione del piano;
c) adottare i provvedimenti riguardanti il personale;
d) deliberare su ogni atto di straordinaria amministrazione, che non sia attribuito all' Assemblea generale;
e) esercitare ogni altra attribuzione, prevista da leggi e regolamenti, statali e regionali, dallo statuto consortile e dai regolamenti del Consorzio.

Art. 13
 
Ciascun Consorzio deve darsi uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Lo statuto deve prevedere, fra l' altro, la istituzione di un organo permanente di consulenza dell' Amministrazione consorziale, in cui siano adeguatamente rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Lo statuto è deliberato dall' Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto.
Art. 14
 
Nei confronti dei Consorzi di bacino si applica la disciplina dei controlli, vigente per le Province, secondo la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 15
 
Gli statuti dei Consorzi di bacino e le deliberazioni, con le quali essi adottano, integrano e rivedono i piani comprensoriali di trasporto, sono esclusivamente soggetti alle forme di controllo previste dall' articolo 13 e dall' articolo 17, secondo, terzo e quarto comma, della presente legge.
CAPO III
 Piano regionale e piani comprensoriali dei trasporti
Art. 16
 
Il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi della pianificazione regionale ed in attuazione della stessa:
a) traccia la rete delle linee regionali di comunicazione;
b) indica, per i fini di cui alla lettera e) del presente articolo e alla lettera c) dell' articolo 17, il costo medio dei servizi di linea, regionali e comprensoriali, distintamente per le zone montane, per le zone di pianura e per le linee urbane;
c) stabilisce le tariffe a forcella per i trasporti di linea, regionali e comprensoriali, distintamente, nelle zone montane e nelle zone di pianura;
d) preordina le unità di gestione per i servizi di linea regionali;
e) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico - finanziaria;
f) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano regionale dei trasporti è predisposto dal Servizio regionale dei trasporti, di concerto con l' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio per quanto attiene alla conformità con gli indirizzi e le scelte della pianificazione regionale.
Nella fase di predisposizione del piano è sentito il parere del Comitato regionale di cui all' articolo 26.
Il piano regionale dei trasporti è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato ai trasporti, di concerto con l' Assessore alla pianificazione ed al bilancio.
Art. 17
 
Il piano comprensoriale dei trasporti:
a) traccia la rete delle linee comprensoriali di comunicazione;
b) preordina le unità di gestione per i servizi di linea comprensoriali;
c) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico - finanziaria, avuto riguardo ai costi medi di riferimento e alle forcelle tariffarie, stabiliti nel piano regionale;
d) enuncia le direttive ed i criteri cui debbono conformarsi i Comuni nella gestione delle linee urbane.

Il piano comprensoriale è deliberato dall' Assemblea del Consorzio di bacino ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale di cui all' articolo 26.
Qualora in sede di approvazione venga riconosciuta l' opportunità di modifiche per assicurare il coordinamento con gli altri piani comprensoriali ed il rispetto delle previsioni del piano regionale dei trasporti, il piano viene rinviato, con le osservazioni del caso, al Consorzio di bacino che entro trenta giorni dovrà deliberare in merito alle osservazioni della Giunta regionale.
Dopo la restituzione del piano, la Giunta regionale, sentito nuovamente il Comitato regionale di cui all' articolo 26, adotta le sue decisioni.
Art. 18
 
Il piano regionale ed il piano comprensoriale dei trasporti possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di apportarvi variazioni, miglioramenti od integrazioni.
Le determinazioni e le indicazioni, di cui alle lettere b), c), e) dell' articolo 16 ed alla lettera c) dell' articolo 17, sono soggette a revisione annuale, per la verifica della loro congruità.
Le modifiche e le revisioni sono introdotte con il procedimento di cui all' ultimo comma dell' articolo 16 ed al secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 17.
Art. 19
 
Agli effetti della presente legge, s' intendono per unità di gestione le unità organizzative più convenienti, per economicità, efficienza e produttività, in cui sia dato di suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete comprensoriale.
L' unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.
CAPO IV
 Gestione dei servizi di linea e trasporti collettivi
non di linea
Art. 20
 
Quale che sia il sistema prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.
Art. 21
 
Le concessioni, da disporsi per unità di gestione, sono accordate ad aziende od imprese che posseggano adeguati requisiti di idoneità morale e tecnica e di capacità finanziaria e che accettino di svolgere il servizio secondo le previsioni e le prescrizioni del piano regionale e dei piani comprensoriali e con l' osservanza delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche, stabilite nell' apposito disciplinare.
Nell' assegnazione delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di preferenza, nell' ordine:
- le imprese pubbliche;
- le imprese a capitale misto;
- le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all' attività aziendale;
- le imprese private.

Art. 22
 
Salvo quanto stabilito nel seguente comma, le concessioni definite sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.
In aggiunta ai casi di cessazione o di modifica del rapporto concessionale, regolati da norme statali o da principi generali, la revoca delle concessioni o la modifica delle clausole concessionali può aver luogo anche in dipendenza delle modifiche e delle revisioni, di cui all' articolo 18.
Art. 23
 
In caso di revoca nessun indennizzo spetta al concessionario revocato. Potranno invece essere rilevati dal subentrante gli impianti fissi e il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall' Amministrazione regionale, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia.
Nella stima dei beni mobili ed immobili oggetto di rilevamento dovrà essere detratto l' importo degli eventuali contributi corrisposti dall' Amministrazione regionale al concessionario revocato per l' acquisizione dei medesimi.
Art. 24
 
Restano fermi gli obblighi a carico dei concessionari, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Art. 25
 
I trasporti collettivi, esercitati con autobus immatricolati in servizio privato, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L' autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti.
L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.
CAPO V
 Comitato regionale per il coordinamento dei trasporti
Art. 26
 
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per il coordinamento dei trasporti.
Il Comitato:
a) è consultato in sede di predisposizione della proposta di piano regionale dei trasporti, di cui al secondo comma dell' art. 16, ed in sede di predisposizione delle proposte di modifica e di revisione di detto piano;
b) è consultato in sede di approvazione dei piani comprensoriali dei trasporti e delle relative modifiche e revisioni;
c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato ai trasporti ritenga di interpellarlo per questioni attinenti a tale materia.

Art. 27
 
Il Comitato è composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato ai trasporti, in veste di Presidente;
2) il Direttore del servizio regionale dei trasporti;
3) il Direttore regionale della pianificazione e del bilancio od un suo delegato;
4) il Direttore regionale dei lavori pubblici od un suo delegato;
5) i Presidenti dei Consorzi di bacino, dopo che questi saranno costituiti;
6) un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale, il più anziano dei quali svolge le funzioni di Vicepresidente;
7) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;
8) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende di trasporto pubblico e privato;
9) tre esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Sono chiamati, altresì, a far parte del Comitato, su designazione delle Amministrazioni di appartenenza:
10) un rappresentante della Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
11) un rappresentante dell' Azienda delle Ferrovie dello Stato;
12) un rappresentante dell' Azienda nazionale autonoma delle strade.

Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori in qualità di esperti, senza diritto di voto, rappresentanti di altri rami dell' Amministrazione regionale e di altri enti pubblici.
Il Comitato è costituito, all' inizio di ogni triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando debba procedersi all' integrazione del Comitato od alla sostituzione di taluno dei suoi componenti.
Per il funzionamento del Comitato si osservano le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio regionale dei trasporti.
CAPO VI
 Disposizioni finali
Art. 28
 
Le attribuzioni già di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il DPR 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate in via esclusiva dalla Giunta regionale.
Art. 29
 
Le concessioni di costruzione e di esercizio delle autostazioni sono rilasciate dall' Assessore delegato ai trasporti, sentito il Comitato regionale per il coordinamento dei trasporti.
Art. 30
 
Al Servizio regionale dei trasporti è demandata la vigilanza su tutti i servizi pubblici di linea, regionali e comprensoriali.
Nell' ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è esercitata anche dai Consorzi di bacino e dai Comuni.
I funzionari, cui sono attribuiti compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa è rilasciata dall' Assessore delegato ai trasporti, per i funzionari del Servizio regionale dei trasporti, dal Presidente del Consorzio di bacino, per i funzionari appartenenti al Consorzio, dal Sindaco del Comune, per i funzionari comunali.
Art. 31
 
Nei capitolati delle concessioni possono essere previste penali pecuniarie, a garanzia dell' esatta osservanza delle prescrizioni in essi contenute.
Art. 32
 
Per i maggiori compiti attribuiti dalla presente legge al Servizio regionale dei trasporti i posti previsti in organico dalla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, per la carriera direttiva (ruolo giuridico - amministrativo) sono aumentati di due unità, quelli previsti per la carriera di concetto (ruolo dei segretari) di due unità, quelli previsti per la carriera esecutiva (ruolo applicati e dattilografi) di quattro unità e quelli previsti per la carriera ausiliaria (ruolo degli agenti tecnici) di due unità.
Alla copertura dei predetti posti si potrà procedere, in tutto od in parte, in eccedenza ai limiti previsti dall' articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, con personale comandato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell' aviazione civile e da Enti pubblici.
Art. 33
 
Alle categorie dei lavoratori e studenti dovrà essere rilasciato, a richiesta, l' abbonamento per una corsa giornaliera di andata e una di ritorno, con validità quindicinale o mensile, e con riduzione fino ad un massimo del 70% del prezzo di corsa semplice sulle linee comprensoriali e regionali.
Facilitazioni sui prezzi dei biglietti ordinari e sugli abbonamenti possono essere accordate a particolari categorie di pensionati.
CAPO VII
 Disposizioni finanziarie
Art. 34
 
Possono essere concessi ai Consorzi di bacino, di cui all' articolo 7:
a) per agevolarne la costituzione ed il funzionamento, speciali contributi regionali in misura non superiore al 70% sulle spese relative effettivamente sostenute e ritenute ammissibili;
b) per favorire la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, speciali contributi regionali in misura non superiore al 70% sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l' acquisto di impianti, di attrezzature e materiale rotabile, nonché per il potenziamento dei servizi;
c) per favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative di gestione, i cui soci partecipino direttamente all' attività aziendale, speciali contributi regionali in misura non superiore al 40% sulla spesa necessaria per l' acquisto di materiale rotabile e degli impianti fissi.

Per gli scopi previsti dal presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, per gli interventi di cui alla lettera a);
b) lire 450 milioni per l' esercizio finanziario 1974, per gli interventi di cui alla lettera b);
c) lire 50 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, per gli interventi di cui alla lettera c).

Fino a quando non saranno costituiti i Consorzi di bacino gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo saranno determinati ed eseguiti con appositi provvedimenti dell' Assessore delegato ai trasporti.
Art. 35
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria IV, il capitolo 1154 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi di bacino sulle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, per la loro costituzione e funzionamento >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni, autorizzato per l' esercizio 1974 dal precedente art. 34 per gli interventi di cui alla lettera a), fa carico al sopracitato capitolo 1154 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 36
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI, il capitolo 5507 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l' acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonché per il potenziamento dei servizi >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 450 milioni, autorizzato per l' esercizio 1974 col precedente articolo 34 per gli interventi di cui alla lettera b), fa carico al sopracitato capitolo 5507.
Art. 37
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 sarà iscritto - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI, il capitolo 5508 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi di bacino, per favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative di gestione, sulla spesa necessaria per l' acquisto di materiale rotabile e degli impianti fissi >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede a fronte della cessazione della spesa, di pari importo, autorizzata con gli articoli 1 e 9 della legge regionale 24 aprile 1972, n. 24, fino all' esercizio finanziario 1974.
L' onere di lire 50 milioni, autorizzato per l' esercizio 1975 col precedente articolo 34 per gli interventi di cui alla lettera c), farà carico al sopracitato capitolo 5508 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 38
 
Per i fini previsti dall' art. 34, lett. b), della presente legge, è autorizzata, altresì, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 300 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo previsto dall' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In relazione alla effettiva assegnazione di fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.
Art. 39
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire fra i Consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali, extraurbani e urbani e fra le imprese concessionarie dei servizi di linea regionali, sovvenzioni annue:
- fino a lire 250 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di montagna, nonché per autobus/km di percorrenza effettiva di corse notturne riservate ai lavoratori turnisti, che si effettuino tra le ore 21.30 e 6.30;
- fino a lire 100 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di pianura, entro il limite delle somme annualmente stanziate nell' apposito capitolo di bilancio.

A tal fine l' Assessore delegato ai trasporti predispone il piano annuale di ripartizione delle somme disponibili tenendo conto delle previsioni economico - finanziarie, di cui all' art. 17, primo comma, lettera c), ed all' art. 16, primo comma, lettera e), e della diversa incidenza degli oneri per i trasporti agevolati. Nel progetto di piano sono indicati anche i criteri da seguire per la determinazione degli interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali di ciascun bacino.
Il piano di ripartizione è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti.
Dalle sovvenzioni di cui al primo comma sono escluse le percorrenze delle autolinee classificate di gran turismo.
Alla erogazione delle sovvenzioni provvede l' Assessore delegato ai trasporti.
Le disposizioni dei primi quattro commi del presente articolo hanno effetto dal 1 ottobre 1974.
Le disposizioni delle leggi regionali 13 luglio 1972, n. 28, e 29 marzo 1973, n. 22, circa il rimborso degli sconti del 70% di cui all' art. 1 della stessa legge n. 28, hanno effetto solo per gli sconti applicati fino a tutto il 30 settembre 1974.
Fino a quando non saranno predisposte le previsioni economico - finanziarie, di cui al secondo comma del presente articolo, si terrà conto degli elementi di valutazione, direttamente acquisiti dal Servizio regionale dei trasporti.
Fino a quando non saranno stati costituiti i Consorzi di bacino, gli interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali, in attuazione al piano regionale di ripartizione, saranno disposti direttamente dall' Assessore delegato ai trasporti.
Per i fini previsti dal presente articolo, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 1 miliardo, e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 4 miliardi.
Le provvidenze di cui al presente articolo saranno concesse soltanto alle imprese che si impegneranno ad applicare le nuove condizioni normative e retributive del contratto degli autoferrotranvieri ovvero quelle che saranno stabilite a livello nazionale dopo il 25 luglio 1974.
Le provvidenze di cui al presente articolo potranno essere erogate anche a titolo di acconto.
Art. 40
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria IV, il capitolo 1155 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dei Consorzi di bacino per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali extraurbani o urbani e alle imprese concessionarie dei servizi di linea regionali >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 1 miliardo, autorizzato per l' esercizio 1974 dal precedente articolo 39, farà carico al sopracitato capitolo 1155 e quello di lire 4 miliardi previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 3 miliardi con lo storno dello stanziamento di lire 1.800 milioni autorizzato per l' esercizio 1975 con le leggi regionali 13 luglio 1972, n. 28, e 29 marzo 1973, n. 22, che cesseranno la efficacia a partire dal 1 ottobre 1974 giusta il disposto del precedente articolo 39 e con la cessazione della spesa per l' importo complessivo di lire 1.200 milioni, autorizzata fino all' esercizio 1974 con le leggi regionali 17 agosto 1971, n. 37, 13 novembre 1971, n. 50, e 4 aprile 1972, n. 8.
Art. 41
 
Per favorire l' ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali possono essere concessi sulla spesa di acquisto - effettivamente sostenuta - di autobus nuovi di fabbrica, speciali contributi regionali nelle seguenti misure:
- del 20% all' atto dell' acquisto, più 8% per cinque anni, a favore delle imprese pubbliche;
- del 15% all' atto dell' acquisto, più 6% per cinque anni, a favore delle società cooperative o a prevalente capitale pubblico;
- del 10% all' atto dell' acquisto, più 5% per cinque anni, a favore delle imprese private o a prevalente capitale privato.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al comma precedente, non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione.
Per gli scopi previsti dal presente articolo è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 380 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, la spesa di lire 190 milioni.
Art. 42
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI - il capitolo 5510 con la denominazione: << Contributi sulla spesa effettivamente sostenuta per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica per l' ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali >> e con lo stanziamento di lire 380 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 380 milioni autorizzato per l' esercizio 1974 dal precedente art. 41 fa carico al sopracitato capitolo 5510 e quello di lire 190 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 43
 
Per i fini previsti dallo stesso art. 41 è autorizzata, altresì, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 250 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In relazione alle effettive assegnazioni dei fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito - con decreto del Presidente della Giunta regionale - da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.
Art. 44
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bacino, ai Comuni e ad Aziende pubbliche di trasporto, speciali contributi in misura non superiore al 6% annuo per venti anni, sulla spesa occorrente per la costruzione e l' ammodernamento di officine e rimesse nonché per l' acquisto di apparecchiature di controllo.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli Enti di cui al comma precedente contributi una tantum per la progettazione e la costruzione di autostazioni e di pensiline, in misura non superiore al 50% del costo dei fabbricati e delle opere stradali direttamente connesse.
Per le fintalità previste dal primo comma del presente articolo, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 50 milioni e, nell' esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1974 lire 50 milioni
- esercizio 1975 lire 100 milioni
- esercizi dal 1976 al 1993 lire 200 milioni
- esercizio 1994 lire 150 milioni - esercizio 1995 lire 100 milioni.

Art. 45
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI, il cap. 5511 con la denominazione: << Contributi annui a favore dei Consorzi di bacino, dei Comuni e di Aziende pubbliche di trasporto sulla spesa occorrente per la costruzione e l' ammodernamento di officine e rimesse nonché per l' acquisto di apparecchiature di controllo >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5511 e quello conseguente alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1995 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione del limite di impegno di lire 50 milioni per l' esercizio finanziario 1975 e di lire 100 milioni per l' esercizio 1976 con la cessazione della spesa, per i predetti importi, autorizzata rispettivamente dalla legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 (artt. 2 e 9) fino all' esercizio 1974 e dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, (art. 6) fino all' esercizio 1975.
Art. 46
 
Per i fini previsti dal secondo comma del precedente articolo 44, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 300 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo previsto dall' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In relazione alla effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.
Art. 47
 
Al punto a) dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, sono aggiunte le parole: << nonché per corsi di educazione stradale e per manifestazioni di educazione e propaganda all' uso del trasporto pubblico >>.
Per gli scopi previsti dal predetto articolo 1), lettere a) e b), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, e dal presente articolo, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, l' ulteriore spesa di lire 20 milioni.
L' onere di lire 20 milioni autorizzato per l' esercizio 1974 fa carico al capitolo 1151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 15 milioni a lire 35 milioni mediante prelevamento di lire 20 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni relativo agli esercizi dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 48
 
La spesa per il funzionamento del Comitato regionale di cui all' art. 26 della presente legge, fa carico al capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La maggiore spesa per assegni fissi al personale, derivante dall' applicazione dell' art. 32 della presente legge, farà carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge sui capitoli delle spese correnti per l' esercizio 1974, eventualmente non impegnati nell' esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio 1975.