LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1974, n. 45

Norme integrative e finanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni e 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, concernenti contributi a enti per favorire lo sviluppo industriale nella regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/09/1974
Materia:
220.01 - Industria

TITOLO I
 Modifica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e
successive modificazioni: << Apprestamento di aree e di
infrastrutture per insediamenti industriali >>
Art. 1
 
Il punto 1) del secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: << dalla deliberazione dell' ente, in cui sia prevista, secondo criteri di priorità, la realizzazione, per intero o per singoli lotti funzionali, delle opere e degli impianti >>.
Art. 2
 
Al punto 2) del secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, dopo la parola << relazione >> è inserito l' inciso: << sulla previsione di nuovi insediamenti industriali >>.
Art. 3
 
I termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dall' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, sono prorogati, per l' anno 1974, al 31 ottobre dello stesso anno.
Dalla data suddetta decorrono i termini di cui al terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni.
Art. 4
 
Art. 5
 
L' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1969, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio.
All' erogazione del contributo si provvede per l' 80% ad avvenuta stipulazione del contratto di appalto e per il 10% ad avvenuta ultimazione dei lavori; il saldo del contributo verrà erogato sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo approvati ai sensi del secondo comma dell' articolo 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
All' erogazione delle spese ammesse a contributo, gli enti beneficiari provvedono senza l' osservanza del primo comma dell' articolo 63 della legge regionale predetta. >>

Art. 6
 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
<< Art. 6 bis
 
Gli enti gestori delle aree di insediamento industriale provvederanno con apposito disciplinare a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di manutenzione delle opere di infrastruttura apprestate dagli enti medesimi. >>

TITOLO II
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 19 agosto
1969, n. 31 e successive modificazioni, concernente:
<< Contributi a favore di Comuni e Consorzi tra enti locali
territoriali per infrastrutture a servizio di insediamenti
industriali >>
Art. 7
 
L' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, come sostituito dall' articolo 19 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a Comuni e Consorzi fra enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sulla spesa riconosciuta ammissibile per opere ed impianti pubblici infrastrutturali, ivi compresi il costo delle aree su cui le opere stesse insistono e una quota non superiore al 7% della spesa stessa per spese tecniche, generali e di collaudo, a servizio di insediamenti industriali ed artigianali nelle aree predeterminate dai piani di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi sino alla percentuale massima dell' 8% della spesa ammissibile per le opere e impianti da eseguire nelle zone montane del territorio regionale di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni, e sino alla percentuale massima del 7% nelle altre zone. >>

Art. 8
 
L' articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è così sostituito:
<< Art. 2
 
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio.
Alla domanda vanno unite le deliberazioni assunte, nonché una particolareggiata relazione illustrativa, dalla quale devono risultare:
a) il piano delle opere e degli impianti pubblici infrastrutturali da eseguire ed i preventivi sommari di spesa;
b) l' aderenza delle opere e degli impianti al piano di insediamento produttivo approvato o almeno adottato. >>


Art. 9
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite secondo le disposizioni vigenti prima della data stessa.
Art. 10
 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni: è aggiunto il seguente:
<< Art. 5 bis
 
I Comuni e i Consorzi fra enti locali territoriali provvederanno con apposito disciplinare a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di cui all' articolo 1 alle spese di manutenzione delle opere di infrastruttura apprestate dagli enti locali medesimi. >>

Art. 11
 
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6623 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni e Consorzi fra enti locali territoriali sulla spesa ritenuta ammissibile per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali ed artigiani nelle aree predeterminate dai piani di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 (rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato capitolo 6623, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.