LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1974, n. 43

Concessione di un assegno straordinario al personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/09/1974
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Al personale regionale è concesso - in attesa di definire con la legge prevista dall' articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, il nuovo stato giuridico ed il trattamento economico - a decorrere dal 1 luglio 1974 fino al 31 dicembre 1974, un assegno straordinario di lire 25.000 mensili assorbibili con i futuri miglioramenti.
Art. 2
 
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1974, la spesa di lire 350 milioni.
Il relativo onere fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento viene elevato di lire 350 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 - Personale - dell' allegato 4 al bilancio medesimo).