LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 1974, n. 39

Provvedimenti straordinari per l' edilizia scolastica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1974
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i contributi già concessi alle province, ai comuni e agli altri enti e istituzioni, di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni; dell' art. 1, lett. b), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, dell' art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; nonché i finanziamenti e contributi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.
Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all' organo di cui al successivo articolo 3, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione dell' elaborato revisionale; quando l' elaborato revisionale risulti adottato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i contributi già concessi alle province, ai comuni e agli altri enti e istituzioni, di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni; dell' art. 1, lett. b), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni; dell' art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; nonché i finanziamenti e contributi di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, quando le opere non risultino ancora appaltate, al fine di sopperire ai maggiori costi derivanti dalla necessità di procedere ad appalti in aumento in qualsiasi forma consentita dalla legge, oppure dalla necessità di un aggiornamento dei prezzi previsti dai progetti.
Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all' organo di cui al successivo art. 3, entro 60 giorni dalla data di esperimento dell' appalto in aumento, quando questo abbia dato esito positivo successivamente all' entrata in vigore della presente legge; quando invece l' esperimento dell' appalto in aumento è stato positivamente effettuato anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, la domanda di ammissione al contributo integrativo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Quando, nonostante l' esperimento di appalto in aumento in tutte le forme consentite dalla legge, non si possa addivenire all' aggiudicazione dell' opera, l' ente interessato dovrà, entro 60 giorni dall' esito negativo dell' esperimento stesso, deliberare la riapprovazione del progetto con prezzi aggiornati; la deliberazione suddetta dovrà contenere anche la domanda di ammissione al contributo integrativo di cui alla presente legge.
In deroga agli artt. 55 e seguenti della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l' atto deliberativo suddetto è soggetto ai soli controlli previsti dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Possono presentare domanda di contributo integrativo di cui al presente articolo, anche gli enti che abbiano appaltato le opere successivamente al 1 gennaio 1974, quando i maggiori costi dovuti ad appalti in aumento siano stati assunti dagli enti appaltanti, purché questi ne facciano richiesta entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
Il contributo integrativo di cui ai precedenti artt. 1 e 2 è concesso in quote annue costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 7% della entità dei maggiori oneri ammessi al beneficio, entro il limite dei fondi disponibili, con provvedimento dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali sulla base della domanda del rappresentante legale dell' ente, corredata della sola deliberazione del competente organo, munita degli estremi del provvedimento dell' organo di controllo.
Qualora l' ente beneficiario del contributo integrativo ricorra ad operazioni di mutuo, il contributo stesso può essere versato direttamente all' ente mutuante.
I mutui contratti per fare fronte ai maggiori oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.
In tale caso l' Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli adempimenti e le obbligazioni del mutuatario dovute in base agli ordinamenti dell' ente mutuante.
La garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Con detta deliberazione saranno anche determinate le relative condizioni e stabilite le modalità degli eventuali recuperi, per inadempienza dell' ente mutuatario.
L' Assessore alle finanze è comunque autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di ammortamento dei mutui garantiti.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, in caso di particolari esigenze, alle province, ai comuni e ad altri enti ed istituzioni, contributi in quote annue costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 7% della spesa ammissibile, limitatamente a opere di ampliamento e di completamento, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni; dell' art. 1, lett. b), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni; dell' art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; nonché per opere di ampliamento e di completamento di edifici scolastici, palestre e impianti sportivi destinati alle scuole dell' obbligo con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5.
Nella spesa ammissibile viene compresa una quota non superiore al 7% del costo dell' opera per spese generali e di collaudo.
Le domande di concessione del contributo di cui sopra devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali entro il termine di giorni 60 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide, ai fini della concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, le domande presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
All' art. 7 della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, è aggiunto, con effetto dal 1 novembre 1972, il seguente secondo comma:
<< Fino a quando il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine non disporrà di idonea sede da adibire ad uso dei corsi ivi operanti, l' edificio denominato " Casa dello Studente", sito in Udine, viale Ungheria, potrà, in deroga al vincolo di cui al precedente comma, essere destinato e concesso, in tutto o in parte, al predetto Consorzio per finalità di istruzione universitaria. >>

Gli oneri derivanti dal disposto di cui al precedente comma fanno carico sugli stanziamenti autorizzati con la legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
 
Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1, 2 e 4 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio 1974, il limite d' impegno di lire 240 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 240 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5159 con la denominazione: << Integrazione di contributi pluriennali già concessi alle province, ai comuni ed agli altri enti e istituzioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni; dell' art. 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive modificazioni; dell' art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modificazioni; nonché integrazione di finanziamenti e contributi di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonché per maggiori costi di progetto; nonché concessione, in caso di particolari esigenze, alle province, ai comuni e ad altri enti e istituzioni, di contributi pluriennali, limitatamente ad opere di ampliamento e completamento, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni; dell' art. 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive modificazioni; dell' art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modificazioni; nonché per opere di ampliamento e di completamento di edifici scolastici, palestre e impianti sportivi destinati alle scuole dell' obbligo >> e con lo stanziamento di lire 240 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 8 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 240 milioni conseguente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5159 e quello di pari importo relativo alle annualità di ciascun esercizio dal 1975 al 1993 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 7
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5607 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie sui mutui contratti da province, comuni ed altri enti e istituzioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, per l' esecuzione di opere di edilizia scolastica (spesa obbligatoria) >>.
Il predetto capitolo 5607 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, approvato con l' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.