LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1974, n. 38

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1974
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
330.01 - Istruzione
410.01 - Urbanistica
430.02 - Viabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989
2Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
3Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
4Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
5Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
CAPO I
 Finanziamento dei lavori di completamento del raccordo
autostradale Villesse - Gorizia
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO II
 Interventi particolari per lo sviluppo dell' istruzione
nella regione
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Interventi per opere ed infrastrutture al servizio
dei trasporti
Art. 3
 
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera d) dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
CAPO IV
 Interventi per strade di interesse turistico
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO V
 Sovvenzioni straordinarie agli Enti provinciali del turismo
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO VI
 Interventi per la formazione dei piani urbanistici
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 5, comma 1, L. R. 28/1989
CAPO VII
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
 
Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 10
 
All' onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.