LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1974, n. 37

Interventi finanziari per favorire l' esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull' urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1974
Materia:
410.01 - Urbanistica

TITOLO I
 Aree e opere di urbanizzazione primaria
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi, per l' esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:
a) contributi straordinari in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi annui costanti, per il periodo non superiore ad anni 20, in misura non accedente l' 8% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende la indennità per l' acquisizione anche mediante esproprio delle aree, il costo delle opere di urbanizzazione primaria ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.
Per i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i contributi sono limitati alla spesa per l' acquisizione anche mediante esproprio delle aree.
Art. 2
 
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate all' Assessorato della pianificazione e del bilancio entro 4 mesi dall' entrata in vigore della presente legge e vanno corredate con la seguente documentazione:
a) deliberazione dell' organo competente che dispone l' esecuzione dell' intervento e autorizza la richiesta di contributo sulla base degli elaborati, contestualmente approvati, elencati alle successive lettere b) e c);
b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell' intervento ed il preventivo sommario di spesa;
c) il piano finanziario dell' opera;
d) l' estratto del piano attuativo vigente e la relativa relazione finanziaria;
e) ove necessario, il programma pluriennale di cui all' art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come modificato dall' art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione ed al bilancio, d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici ed inoltre, per quanto attiene ai piani di cui all' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l' Assessore all' industria e al commercio oppure con l' Assessore all' artigianato o con l' Assessore al turismo, a seconda della rispettiva competenza, delibera sull' ammissibilità delle iniziative al contributo regionale e sulla misura dello stesso ed approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.
Ai fini della concessione del contributo e del relativo impegno della spesa, l' Assessore alla pianificazione ed al bilancio comunica all' ente richiedente il termine entro il quale, pena la decadenza della domanda di concessione del contributo, deve essere presentato il provvedimento, divenuto efficace ai termini di legge, di approvazione del progetto esecutivo comprensivo della spesa presunta per l' acquisizione anche mediante esproprio delle aree.
Art. 4
 
I contributi sono concessi e impegnati con decreto dell' Assessore alla pianificazione ed al bilancio ovvero, per sua delega, dai Direttori provinciali dei lavori pubblici i quali provvedono, altresì, alla concessione ed all' impegno dei contributi, alla liquidazione ed all' ordinazione delle spese occorrenti.
Nel caso che l' esecuzione di un piano attuativo venga finanziata parte con il contributo di cui all' art. 1 lettera a) e parte con il contributo di cui all' art. 1, lettera b), in sede di decreto di concessione ed impegno della spesa verranno fissati i parametri da applicare agli stati di avanzamento per la determinazione delle quote afferenti ai due tipi di finanziamento.
Art. 5
 
L' erogazione dei contributi di cui all' art. 1 lettera a) ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato, nonché in base ai titoli concernenti l' acquisizione dell' area.
I contributi di cui all' art. 1 lettera b) sono versati al termine dell' esercizio finanziario cui si riferiscono, qualora l' ente provveda a mezzo di mutuo, direttamente all' istituto mutuante, ovvero all' ente stesso con le modalità e condizioni indicate nel decreto di concessione.
Art. 6
 
Quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge si applica anche ai corrispondenti contributi previsti dalla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, e dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45.
Art. 7
 
I mutui contratti per l' esecuzione delle opere ammesse a contributo a sensi dell' art. 1 lettera b) possono essere garantiti, per capitale e interessi, dalla Regione.
Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore alle finanze che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità per gli eventuali ricuperi.
Art. 8
 
Le somme ricavate da parte dei Comuni e loro Consorzi dall' utilizzo delle aree acquisite con i contributi di cui all' art. 1, nonché quale corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a contributo, dovranno essere destinate al finanziamento per l' esecuzione o il completamento dei piani attuativi di cui all' art. 1 della presente legge.
L' accertamento del reimpiego è eseguito dal competente comitato di controllo, nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 9
 
Nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, nonché nel Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e nell' art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.
TITOLO II
 Disposizioni finanziarie
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' art. 1, lettera a), della presente legge, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 550 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 5402 con la denominazione: << Contributi straordinari ai Comuni e loro Consorzi per l' esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e comprendenti l' acquisizione o l' esproprio delle aree e l' esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria >> e con lo stanziamento di lire 550 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al sopracitato capitolo 5402.
Art. 11
 
Per le finalità previste dall' art. 1, lettera b), della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 5403, con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni e loro Consorzi sulla spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e comprendenti l' acquisizione o l' esproprio delle aree e l' esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato capitolo 5403 e quello conseguente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
Art. 12
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' articolo 7 della presente legge viene istituito << per memoria >> - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 - il capitolo 5253 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dai Comuni e loro Consorzi per l' esecuzione parziale o totale dei piani attuativi di iniziativa pubblica previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni e dagli artt. 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >> (Spesa obbligatoria).
Il predetto capitolo 5253 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974.