Art. 1
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978
Art. 2
Le provvidenze di cui alla LR 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla LR 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:
1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;
4) edilizia economica e popolare;
5) ospedali e centri ambulatoriali;
6) edilizia scolastica;
7) impianti sportivi;
8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale.
Le provvidenze previste dal precedente comma saranno concesse con carattere di priorità in favore delle opere di cui ai punti dal n. 1) al n. 5).
Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall' 1 al 7 del precedente I comma.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 37/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 37/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978