LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1974, n. 35

Interventi integrativi per l' agevolazione di mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/08/1974
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

TITOLO I
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 20
luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27
marzo 1970, n. 8.
Art. 1
 
La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.
Art. 2
 
Le provvidenze di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l' entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:
1) acquedotti, fognature e cimiteri;
2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;
3) edilizia economica e popolare;
4) ospedali e centri ambulatoriali;
5) edilizia scolastica;
6) impianti sportivi;
7) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale.

Le provvidenze previste dal precedente comma saranno concesse con carattere di priorità in favore delle opere di cui ai punti dal n. 1) al n. 5).
La concessione e la somministrazione del contributo di cui al primo comma potrà essere disposta a favore degli enti mutuatari solo al momento in cui gli stessi presenteranno la documentazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17.
TITOLO II
 Garanzie fidejussorie sui mutui non assistiti da contributo
regionale contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.
Art. 3
 
I mutui, contratti da Province e Comuni e loro Consorzi, destinati alla realizzazione di opere pubbliche di loro competenza, e non assistiti da contributo regionale, possono essere garantiti dalla Regione qualora l' Ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo stesso.
Art. 4
 
La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo, e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo medesimo, e dell' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
TITOLO III
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 5
 
In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l' Assessore alle finanze potrà richiedere documenti al fine di comprovare che i contributi integrativi concessi o da concedere corrispondono alle finalità di cui alla normativa precitata.
Art. 6
 
In relazione alle garanzie fidejussorie concesse o da concedere in base all' articolo 3 della presente legge, l' Assessore alle finanze, ferma restando la facoltà della richiesta di documenti, secondo il disposto del precedente articolo 5, potrà determinare le condizioni e stabilire le modalità degli eventuali recuperi, per inadempienza dell' Ente mutuatario, stipulando, anche e ove lo ritenga necessario, apposite convenzioni con gli Enti predetti.
L' Assessore alle finanze è comunque autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di ammortamento dei mutui garantiti.
Art. 7
 
Per le finalità di cui al Titolo I della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell' importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
L' onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La denominazione del sopracitato capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è così modificata: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche (legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni) - 8a delle 20 annualità del limite di 100 milioni, 7a e 6a delle 20 annualità dei due limiti di 5 milioni, 5a delle 20 annualità del limite di 200 milioni, 3a delle 20 annualità del limite di 150 milioni, 2a delle 20 annualità del limite di 200 milioni e 1a delle 20 annualità del limite di 400 milioni. >>
Art. 8
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal Titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5606 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie sui mutui, non assistiti da contributo regionale, contratti da Province, Comuni e loro Consorzi per l' esecuzione di opere pubbliche (spesa obbligatoria) >>.
Il predetto capitolo 5606 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, approvato con l' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.