LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 1974, n. 32

Rifinanziamento con ulteriore modificazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 - Capo III - ed ulteriori modifiche delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e 29 dicembre 1965, n. 32.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/1974
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
Per i fini previsti dall' articolo 3 del Capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato ed integrato con le leggi regionali 23 luglio 1970, n. 27 e 17 novembre 1972, n. 48, è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l' ulteriore spesa di lire 1.540.000.000.
Art. 2
 
La misura massima dell' anticipazione prevista dai seguenti articoli:
- articolo 12, III comma, della legge regionale 25 agosto 1965 n. 16, modificato con l' articolo 9 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49;
- articolo 8, I comma, della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, integrato con l' articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;
- articolo 8, II comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, integrato con l' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27; viene elevata al 75% del contributo concesso.

Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 11, Categoria XI, il Capitolo 6813 con la denominazione << finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico >> e con lo stanziamento di lire 1.540.000.000.
A favore di detto capitolo si provvede mediante utilizzo dell' importo di lire 830.000.000 dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 e per la differenza di lire 710.000.000 mediante storno dai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974: 6802, 6803, 6804, 6805, 6806 e 6810 rispettivamente per milioni 5 - 405 - 250 - 12 - 30 e 8.
La spesa di lire 1.540.000.000, autorizzata con l' articolo 1 della presente legge fa carico al precitato capitolo 6813.
Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, lo stanziamento del capitolo 6801 viene elevato di lire 70.000.000 mediante storno di pari importo dal capitolo 6803.
Art. 5
 
Le variazioni degli stanziamenti relativi ai capitoli 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806 e 6810 sono conseguentemente apportate nell' elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, approvato con l' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.