La misura massima dell' anticipazione prevista dai seguenti articoli:
- articolo 12, III comma, della legge regionale 25 agosto 1965 n. 16, modificato con l' articolo 9 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49;
- articolo 8, I comma, della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, integrato con l' articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;
- articolo 8, II comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, integrato con l' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27; viene elevata al 75% del contributo concesso.