LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1974, n. 30

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente << Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario >>, così come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1974
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e l' istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza ed il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione, anche mediante pubblicazioni; di facilitare la predisposizione, da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro; di formulare proposte di sistemazione e riutilizzo di prototipi edilizi opportunamente individuati, ai fini del recupero architettonico e funzionale del patrimonio residenziale esistente. >>

Art. 2
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La catalogazione è condotta d' intesa col Ministero competente e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografica già adottati da esso. >>

Art. 3
 
Il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Al Centro è addetto personale direttivo, tecnico, esecutivo e ausiliario in numero complessivo non superiore a 12 unità, come da tabella allegata alla presente legge. >>

Il quarto comma dello stesso articolo 6 è sostituito dal seguente:
<< Al Centro può essere eventualmente assegnato personale dipendente dalla Regione o comandato dallo Stato e dagli Enti pubblici in conformità di quanto previsto dalla legge regionale, nei limiti dell' organico. >>

Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia ed alla redazione del relativo inventario possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti, secondo una opportuna ripartizione territoriale nell' ambito della Regione. >>

Allo stesso articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
<< Il Centro è autorizzato a organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento per collaboratori esterni. L' incarico di docenza ed il relativo compenso saranno disposti dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato, sentito il Comitato di cui all' art. 10 della presente legge. >>

Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:
- Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale della Regione Friuli - Venezia Giulia;
- Ministero competente;
- Soprintendenza territoriale competente per i vari tipi di beni;
- Ente o istituto proprietario del bene;
- Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato. >>


Art. 6
 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
<< Art. 9 bis
 
L' Assessore delegato dal Presidente, su documentato parere del Direttore del Centro, può proporre alla Giunta regionale l' acquisto dei beni minacciati di dispersione o di rovina, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23. >>

Art. 7
 
Il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Del Comitato fanno parte:
- l' Assessore delegato dal Presidente, che lo presiede;
- il Soprintendente alle antichità territorialmente competente;
- il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- il Soprintendente archivistico territorialmente competente;
- sei esperti, di cui tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, e tre scelti dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;
- il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario;
- il Direttore regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
- il Direttore del Servizio dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;
- il Direttore del Servizio della pianificazione territoriale o un suo sostituto. >>


Art. 8
 
Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Esso esprime parere:
a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;
b) sulla eventuale collaborazione di istituti, enti specializzati ed esperti, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;
c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato. >>


Art. 9
 
Il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario istituito con l' articolo 5 della presente legge, comprese le attrezzature, i libri e le pubblicazioni, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975. >>

Art. 10
 
Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 66 milioni.
La predetta maggiore spesa di lire 66 milioni fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, cui si provvede per un importo di lire 50 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del precitato esercizio finanziario (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo), e per un importo di lire 16 milioni mediante storno dal capitolo 152 iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene ridotto da 315 milioni a 299 milioni.
Il predetto onere di lire 66 milioni fa carico al precitato capitolo 601 la cui denominazione viene modificata come segue:
<< Spese per il Centro regionale per la catalogazione e l' inventario, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni >>.

Art. 11
 
L' allegato n. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Contingente massimo di personale per il funzionamento del Centro, di cui all' articolo 5:
- un esperto con le funzioni di Direttore - un esperto in catalogazione (carriera direttiva) - un amministrativo (carriera direttiva o di concetto)
- un architetto (carriera direttiva)
- un bibliotecario (carriera direttiva)
- un geometra (carriera di concetto)
- tre applicati (carriera esecutiva)
- due assistenti tecnici (carriera esecutiva) - un addetto tecnico (carriera ausiliaria) >>.