LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 1974, n. 20

Modifica della legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, recante << Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/06/1974
Materia:
220.03 - Artigianato

Articolo unico
 
L' articolo unico della legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, è così sostituito:
<< Articolo unico
 
Le agevolazioni che l' Amministrazione regionale e l' ESA sono autorizzati a concedere, in forza di leggi regionali, a favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane, possono essere concesse a questi ultimi anche nel caso che non più del 30 per cento delle imprese che ne fanno parte non abbiano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, e che comunque abbiano i requisiti di cui al primo comma dell' art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.
Il numero globale dei dipendenti delle imprese consorziate in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell' art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, deve comunque essere inferiore al numero globale degli addetti delle imprese artigiane consorziate di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17. >>