LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1974, n. 19

Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 << Sussidi a favore dei nefropatici >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1974
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 
Il primo comma dell' art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici, che versino in condizioni di bisogno, a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione, nonché al trapianto del rene e alla successiva assistenza. >>

Art. 2
 
Il secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, sono soppressi e sostituiti dal seguente:
<< I sussidi per la tipizzazione nonché per il trapianto del rene saranno erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, mentre il rimanente 40% sarà liquidato ad eseguito intervento, dietro presentazione di certificato medico attestante l' intervento stesso. >>

Art. 3
 
Per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, come modificata dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 60 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 1359 con la denominazione: << Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliero e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione nonché al trapianto del rene e alla successiva assistenza >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 60 milioni, autorizzata con il primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 1359.