LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1974, n. 18

Piano per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1974
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare il piano previsto dagli articoli seguenti per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella regione, con particolare riferimento al settore bovino.
Art. 2
 
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, in collaborazione con le Associazioni provinciali degli allevatori, con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative e con le Associazioni cooperativistiche di settore più rappresentative, promuoverà la costituzione di un Organismo a carattere cooperativistico per la valorizzazione e la commercializzazione del bestiame da carne vivo nonché per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle carni.
I seggi del Consiglio Direttivo dell' Organismo di cui al comma precedente, qualora siano state votate più liste, saranno ripartiti fra i candidati delle diverse liste, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e un terzo in misura proporzionale a quelli delle altre liste, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi.
Alla nomina del Presidente del Collegio sindacale dell' Organismo medesimo provvederà la Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed alla economia montana.
L' Organismo cooperativo potrà svolgere anche i seguenti compiti:
a) ritiro degli animali da carne a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;
b) acquisto di bestiame di provenienza regionale, nazionale o estera;
c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate.

Il predetto Organismo è facoltizzato a sostenere le spese per la provvista dei fondi necessari alla concessione di anticipazioni sui conferimenti effettuati dagli aderenti.
Con il fondo costituito dall' articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie anche sui prestiti contratti dall' Organismo stesso per gli scopi di cui al comma precedente.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di costituzione, di avviamento e di gestione dell' Organismo di cui al primo comma del presente articolo, nonché nelle spese per le finalità sopra indicate.
Ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato a costruire gli impianti di macellazione, di lavorazione, di conservazione e di commercializzazione delle carni da trasferirsi in gestione all' Organismo cooperativo di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale potrà concedere:
a) premi alla nascita per i vitelli destinati o all' ingrasso, fino ad un peso non inferiore a q. li 5 se maschi e 4.50 se femmine, se trattasi di bovini di razza Pezzata Rossa Friulana, e non inferiore rispettivamente a q. li 4 e 3.50 per le altre razze ed incroci, o alla rimonta;
b) premi di allevamento per i vitelli maschi nati nelle stalle dei richiedenti che avranno raggiunto i pesi di cui alla lettera a);
c) premi di allevamento per i vitelli maschi acquistati che siano portati sino ai pesi di cui alla lettera a);
d) premi di allevamento per manze gravide.

Art. 4
 
Beneficiari delle provvidenze di cui all' articolo 3 della presente legge si intendono:
- per gli interventi di cui alle lettere a), c) e d), gli allevatori singoli od associati, le stalle sociali cooperative nonché i Centri di allevamento gestiti da cooperative, Comunità montane ed Enti pubblici;
- per gli interventi di cui alla lettera b), i conduttori di aziende nelle quali si producano foraggi ed alimenti zootecnici per una quota non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo di stalla, nonché le stalle sociali cooperative.

Art. 5
 
I premi alla nascita di cui alla lettera a) dell' articolo 3 saranno riservati ai richiedenti che, entro 90 giorni dalla nascita dei vitelli presso le proprie stalle, si impegneranno o a conferire all' Organismo i bovini a pesi non inferiori a quelli indicati all' articolo 3 o a destinare le vitelle alla rimonta, oppure ai richiedenti che abbiano ceduto i vitelli ai Centri di allevamento di cui all' articolo 4.
I premi di allevamento di cui alla lettera b) dell' articolo 3 saranno riservati ai richiedenti che, previa adesione all' Organismo cooperativo, avranno conferito i bovini all' Organismo medesimo.
I premi di allevamento di cui alla lettera c) dell' articolo 3 saranno riservati ai richiedenti che, entro 30 giorni dall' acquisto, si saranno impegnati a conferire i bovini all' Organismo cooperativo e che all' atto del conferimento dimostrino la permanenza degli stessi nel proprio allevamento per almeno sei mesi.
Per i Centri di allevamento sussiste l' obbligo dell' adesione all' Organismo cooperativo.
Nella fase di prima attuazione della presente legge, in via transitoria, i premi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 3 potranno essere concessi anche per i vitelli nati entro i 120 giorni precedenti all' entrata in vigore della legge stessa.
In deroga a quanto previsto al primo comma, i premi di cui alla lettera a) dell' articolo 3 concessi a norma del comma precedente saranno riservati ai richiedenti che entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge assumeranno l' impegno previsto al primo comma.
Art. 6
 
I premi alla nascita di cui alla lettera a) dell' articolo 3 ammonteranno a lire 20.000 per capo.
I premi di allevamento di cui alla lettera b) dell' articolo 3 ammonteranno a lire 20.000 per capo, elevabili a lire 30.000 per i coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri e coloni, nonché per le stalle sociali cooperative.
I premi di allevamento di cui alla lettera c) dell' articolo 3 ammonteranno a lire 10.000 per capo e saranno corrisposti per non più di 300 vitelli all' anno per azienda, elevabili a lire 15.000, senza limitazione dei capi, se acquistati dai Centri di allevamento previsti dall' articolo 4.
Nei territori di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, i premi precitati saranno aumentati in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%.
Art. 7
 
Per la concessione dei premi alla nascita per i vitelli destinati all' ingrasso di cui alla lettera a), nonché di quelli previsti alle lettere b) e c) dell' articolo 3, l' Organismo cooperativo inoltrerà istanza cumulativa agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura o al Servizio dell' economia montana, secondo le rispettive competenze.
I relativi provvedimenti d' impegno e liquidazione dei premi saranno emessi a nome dell' Organismo e a favore degli aventi diritto.
L' Organismo cooperativo è autorizzato ad anticipare all' atto dell' impegno previsto dal primo comma dell' articolo 5 i premi alla nascita per i vitelli destinati all' ingrasso e ad anticipare all' atto del conferimento i premi di cui all' articolo 3, lettere b) e c).
Art. 8
 
I premi per le manze gravide ammonteranno a lire 20.000 per capo e verranno corrisposti ai richiedenti che avranno prodotto istanza all' Associazione provinciale degli allevatori per le manze accertate gravide da almeno sei mesi in base ai certificati o bollette di fecondazione e per non più di 20 capi all' anno per azienda.
Si prescinde da detto limite nei riguardi delle stalle sociali cooperative e dei Centri di allevamento di cui all' articolo 4.
Nei territori di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, detti premi saranno aumentati in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per capo.
Art. 9
 
A favore degli allevatori che avranno presentato istanza per la concessione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta di cui alla lettera a) dell' articolo 3 e dei premi per le manze gravide, le Associazioni provinciali degli allevatori faranno richiesta in forma cumulativa agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura o al Servizio dell' economia montana, secondo le rispettive competenze.
I relativi decreti di impegno e liquidazione dei premi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto. Identica procedura potrà essere adottata per la concessione e liquidazione dei contributi e dei premi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della tempestività degli interventi riguardanti l' erogazione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle Associazioni provinciali degli allevatori, le quali dovranno produrre trimestralmente la documentazione delle spese sostenute.
In relazione alle finalità di cui al presente articolo, le Associazioni provinciali degli allevatori adegueranno i loro statuti, in particolare per quanto riguarda il sistema elettorale con l' adozione del voto singolo e per la composizione del Consiglio direttivo, con l' applicazione del criterio di rappresentanze proporzionali.
In deroga al comma precedente, per consentire l' immediata attuazione degli interventi, le Associazioni provinciali degli allevatori potranno espletare le incombenze ad esse affidate per un periodo massimo di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 
Gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura e il Servizio dell' Economia montana provvederanno, secondo le rispettive competenze, agli accertamenti ed ai controlli per l' applicazione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, avvalendosi, se necessario, anche del personale del Corpo forestale regionale e di guardie giurate, ai quali compete anche la vigilanza per l' applicazione della presente legge.
Ogni trimestre l' Organismo cooperativo e le Associazioni provinciali degli allevatori, per quanto di loro competenza, formeranno rispettivamente gli elenchi nominativi dei beneficiari distinti per categoria, ai sensi dell' articolo 3, e per Comune di residenza, indicando l' entità dei premi comunque concessi. Detti elenchi saranno obbligatoriamente esposti, per la durata di 15 giorni, all' albo pretorio del Comune di pertinenza in cui ha sede la stalla o il Centro di allevamento.
Ferme restando le disposizioni penali previste dalle leggi speciali, ai trasgressori al divieto di macellazione di vitelli, per i quali sia stato assunto l' impegno di allevamento e di ingrasso, è fatto obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni e Cooperative al fine di promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura e diffondere sistemi razionali di coltivazione, allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, e per la gestione degli Organismi associativi ad indirizzo zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola e di favorire la diffusione degli impianti collettivi.
Gli Enti ed Organismi di cui al comma precedente, per ottenere le sovvenzioni, sono tenuti a presentare all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, insieme alla domanda, il programma ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative ammissibili a sovvenzione.
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, riconosciuta l' opportunità dell' intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell' apposito capitolo di bilancio.
I beneficiari di cui al presente articolo dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario, una dettagliata relazione sulla attività svolta in riferimento al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l' irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell' Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.
Nell' articolo 1, punto 2), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è abrogato l' inciso: << a concedere sovvenzioni e sussidi a Province, Comuni, Enti, Istituti, Associazioni e Cooperative ed >>.
Art. 12
 
Le percentuali di contributo previste dal terzo comma dell' articolo 4 della legge 20 luglio 1967, n. 16, vanno applicate anche a favore di Aziende associate qualora trattisi di allevamenti interaziendali costituiti fra coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 13
 
L' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana depositerà annualmente presso il Consiglio regionale i dati relativi ai destinatari degli interventi sovvenzionati con la presente legge, esclusi i premi di cui all' articolo 3.
Art. 14
 
Per lo stanziamento previsto dal primo comma del successivo articolo 20 non si applica il disposto del penultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, limitatamente a domande presentate da singoli coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Art. 15
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1974, la spesa di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6279 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per le spese di costituzione di un Organismo avente come fine la valorizzazione e commercializzazione del bestiame da carne vivo ed interventi connessi, la macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni, per l' avviamento e la gestione del medesimo, per le spese sostenute da detto Organismo sia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali che nella concessione di anticipazioni ai conferenti, nonché per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di garanzie fidejussorie >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973- 1974 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al capitolo 416 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.
Tale stanziamento sarà utilizzato per non più di lire 100 milioni per gli scopi previsti dal settimo comma dell' articolo 2 della presente legge e per non più di lire 300 milioni e 100 milioni rispettivamente per interventi di cui al quinto e sesto comma dello stesso articolo 2.
L' onere di lire 500 milioni di cui al presente articolo fa carico al sopraccitato capitolo 6279.
Art. 16
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 3, lettere a), b), c) e d) della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6280 con la denominazione: << Premi alla nascita per vitelli destinati all' ingrasso fino ad un peso non inferiore a quintali 5, se maschi, e a quintali 4.50 se femmine, di razza Pezzata Rossa Friulana, rispettivamente, a quintali 4 e 3.50 per le altre razze ed incroci, o destinati alla rimonta, nonché premi di allevamento per vitelli maschi nati nelle stalle dei richiedenti o acquistati, che rientrino nei predetti limiti di peso e premi di allevamento per manze gravide >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 1 miliardo, relativo all' esercizio finanziario 1974 fa carico al sopraccitato capitolo 6280, mentre quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6281 con la denominazione: << Sovvenzioni a Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni e Cooperative per promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura, per la diffusione dei sistemi razionali di coltivazione, allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la gestione degli Organismi associativi ad indirizzo zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale, nonché per il sostegno della cooperazione agricola e per favorire la diffusione degli impianti collettivi >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede per lire 400 milioni mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974:
- lire 30 milioni dal capitolo 6255;
- lire 270 milioni dal capitolo 6256;
- lire 100 milioni dal capitolo 6264; e per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 600 milioni relativo all' esercizio finanziario 1974 fa carico al sopraccitato capitolo 6281, mentre quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto dell' ultimo comma dell' articolo 11 della presente legge il capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è soppresso.
Tale variazione viene conseguentemente apportata anche all' elenco 1 allegato al bilancio regionale del predetto esercizio, approvato con l' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.
Art. 18
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, l' ulteriore spesa di lire 200 milioni.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 200 milioni dell' assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973- 1974 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al capitolo 416 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.
Art. 19
 
Per i fini previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, l' ulteriore spesa di lire 400 milioni.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene elevato da lire 160 milioni a lire 560 milioni mediante utilizzo di una quota di lire 400 milioni dell' assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973- 1974 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al capitolo 416 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.
Art. 20
 
Per i fini previsti dagli articoli 4-7-8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, l' ulteriore spesa di lire 2 miliardi e 900 milioni.
Il predetto onere di lire 2 miliardi e 900 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 3 miliardi e 500 milioni mediante l' utilizzo dell' importo di lire 2 miliardi e 900 milioni dell' assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973- 1974 sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, iscritta al capitolo 416 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974.
Art. 21
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 416 con la denominazione: << Quota parte dell' assegnazione statale a favore della Regione per gli esercizi 1973- 1974 del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 >> e con lo stanziamento di lire 4 miliardi.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.