LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 1973, n. 54

Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/1973
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 47, comma 2, L. R. 10/2013 . Si veda anche quanto disposto ai commi 3 e 4 del citato art. 47.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 50/1975
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 52/1980
3Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 52/1980
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, L. R. 52/1980
5Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1992
6Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 6, L. R. 12/2003 , a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2004, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
7Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 13/2003.
8Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 28/2007 , a decorrere dall'inizio della X legislatura.
9Comma 3 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 28/2007 , a decorrere dall'inizio della X legislatura.
10Parole sostituite alla lettera a) da art. 13, comma 1, L. R. 24/2009
11Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 75, lettera a), L. R. 22/2010
12Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 14, comma 75, lettera b), L. R. 22/2010
13Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 75, lettera c), L. R. 22/2010
14Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 16, lettera a), L. R. 18/2011
15Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 16, lettera b), L. R. 18/2011
16Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
17Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 5/2013
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1 bis, L. R. 21/2012
19Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
20Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
Art. 4
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.