LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1973, n. 48

Finanziamento dell' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (II Piano Verde).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/1973
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 780 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Per le stalle sociali potranno trovare applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.
Le richieste di finanziamento per le iniziative di cui al comma precedente e per quelle riguardanti le stalle singole di aziende coltivatrici dirette saranno accolte con priorità sulle altre.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 825 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 >> e con lo stanziamento di lire 780 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 780 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 825 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.