Le domande, volte ad ottenere l' agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e presentate tramite l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d' acquisto dei fondi, dovranno essere corredate dai seguenti documenti in triplice copia:
1) Stato di famiglia. 2) Dichiarazione del proprietario del fondo rustico, con firma autenticata a termini degli articoli 20 e 20 bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere disposto a venderlo al richiedente, con l' indicazione del prezzo. In questa dichiarazione il proprietario dovrà specificare chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l' offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto, ed allegare copia sia della proposta che della eventuale risposta. Il richiedente, qualora intenda effettuare l' acquisto nell' esercizio del diritto di prelazione di cui all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, deve produrre, oltre alla predetta dichiarazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia dell' atto con il quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l' acquisto invece è collegato con l' esercizio del diritto di riscatto di cui al terz' ultimo e penultimo comma dell' articolo 8 della citata legge n. 590, il richiedente dovrà unire alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta. 3) Certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell' acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente. 4) Copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni registrata o dichiarazione rilasciata dal concedente ed autenticata nei modi di cui al precedente punto 2), concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l' indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.
Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula di contratto notarile, purché non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto e sempreché dall' atto risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell' ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.
L' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio si pronuncia sulla congruità del prezzo d' acquisto dei fondi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti.