LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 1973, n. 45

Interventi regionali per lo sviluppo dell' azienda diretto - coltivatrice.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1973
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Allo scopo di disporre di uno strumento finanziario adeguato alle particolari necessità conseguenti alla situazione fondiaria nella regione Friuli - Venezia Giulia, ad integrazione degli interventi statali in materia di formazione di aziende diretto - coltivatrici, nonché per favorire l' ampliamento delle aziende, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo negli interessi sui mutui per la costituzione e l' ampliamento di aziende familiari diretto - coltivatrici contratti da coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonché da cooperative agricole per una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci.
Art. 2
 
Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1972, un limite di impegno di lire 200 milioni da destinare alla concessione del contributo nel pagamento degli interessi sui mutui - erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento - per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porre a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura dell' uno per cento annuo. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2001.
Art. 3
 
Il contributo regionale negli interessi per dette operazioni è disposto, previa deliberazione di autorizzazione alla spesa della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana e sarà calcolato in conformità a quanto previsto dall' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l' effettiva durata dell' operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni. Detto contributo sarà corrisposto direttamente agli Istituti, dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell' articolo 7 del DPR 22 maggio 1967, n. 446, in semestralità od annualità costanti posticipate.
Art. 4
 
Le domande, volte ad ottenere l' agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e presentate tramite l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d' acquisto dei fondi, dovranno essere corredate dai seguenti documenti in triplice copia:
1) Stato di famiglia. 2) Dichiarazione del proprietario del fondo rustico, con firma autenticata a termini degli articoli 20 e 20 bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere disposto a venderlo al richiedente, con l' indicazione del prezzo. In questa dichiarazione il proprietario dovrà specificare chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l' offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto, ed allegare copia sia della proposta che della eventuale risposta. Il richiedente, qualora intenda effettuare l' acquisto nell' esercizio del diritto di prelazione di cui all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, deve produrre, oltre alla predetta dichiarazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia dell' atto con il quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l' acquisto invece è collegato con l' esercizio del diritto di riscatto di cui al terz' ultimo e penultimo comma dell' articolo 8 della citata legge n. 590, il richiedente dovrà unire alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta. 3) Certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell' acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente. 4) Copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni registrata o dichiarazione rilasciata dal concedente ed autenticata nei modi di cui al precedente punto 2), concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l' indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula di contratto notarile, purché non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto e sempreché dall' atto risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell' ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.
L' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio si pronuncia sulla congruità del prezzo d' acquisto dei fondi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti.
Art. 5
 
Ai mutui di cui al precedente articolo 2 si applicano, in quanto non contrastanti con le norme di cui alla presente legge, oltre alle disposizioni ed alle agevolazioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni di cui all' articolo 3, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Art. 6
 
Agli acquisti agevolati a termini della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, settimo comma, all' articolo 9, all' articolo 25, primo comma, all' articolo 29 ed all' articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il beneficio della concessione del contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni statali in materia.
Il contributo non può essere ceduto senza il preventivo assenso dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 7
 
Nella concessione dei nulla - osta per l' ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere data preferenza:
1) alle operazioni proposte nell' esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) alle operazioni concernenti acquisti proposti da coltivatori già insediati sui fondi;
3) alle operazioni che, realizzando un accorpamento, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria;
4) alle operazioni per le quali, pur non ottenendosi un accorpamento, si realizza un arrotondamento della proprietà aziendale.

Art. 8
 
Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; nei riguardi della stessa si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui agli articoli 36, primo e secondo comma, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Tale garanzia, secondo quanto disposto dall' articolo 6, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, si estende sino all' ammontare della complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali o semestrali consecutive.
Art. 9
 
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è autorizzato a concedere anticipazioni, sino al 70 per cento della spesa ritenuta congrua dall' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, ai soggetti contemplati dall' articolo 1 della presente legge, dall' articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché dall' articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che hanno presentato domanda volta ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi sopraindicate e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e urgenza.
Sugli importi ottenuti i beneficiari verseranno all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un interesse pari all' uno per cento.
Eventuali spese relative alle suddette anticipazioni saranno a carico dell' Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura.
La somma ricevuta quale anticipo sarà restituita all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura subito dopo l' erogazione del mutuo.
Alternativamente i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno ottenere dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura garanzia fidejussoria su eventuali operazioni di anticipo contratte con Istituti di credito o con terzi.
Art. 10
 
Per gli interventi di cui al precedente articolo l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà utilizzare i fondi stanziati con l' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49, e con l' articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4, nonché altri fondi che saranno erogati a tale scopo dall' Amministrazione regionale a favore dell' Ente medesimo.
Art. 11
 
In relazione al disposto dell' articolo 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 780 con la denominazione: << Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, a favore dei coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonché delle cooperative agricole, per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1972 fa carico al precitato capitolo 780 e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.