LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 1973, n. 41

Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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PARTE I
 Norme di adattamento al personale regionale della carriera
direttiva delle disposizioni contenute nel DPR 30 giugno
1972, n. 748, ed estensione al restante personale
dell' assegno perequativo in via di concessione
al personale statale.
Art. 1
 
In attesa di effettuare, con la legge prevista dall' articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, la ristrutturazione generale della burocrazia regionale ed il riordinamento delle carriere, il DPR 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, si applica al personale regionale delle corrispondenti qualifiche, limitatamente alle disposizioni richiamate negli articoli della presente legge.
Art. 2
 
In conformità a quanto previsto dal DPR 30 giugno 1972, n. 748, tra le qualifiche della carriera direttiva del personale regionale indicato all' articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la qualifica di direttore aggiunto di servizio.
Nell' allegata tabella << A >> sono indicate le equiparazioni funzionali tra le qualifiche regionali e quelle statali.
Nell' allegata tabella << B >>, che sostituisce le relative tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, viene riportato, suddiviso per ruoli, l' organico del personale della carriera direttiva del Consiglio e dell' Amministrazione regionali.
Art. 3
 
Dopo l' articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 13 bis
 
Il direttore aggiunto di servizio è preposto alla direzione di un ufficio di livello inferiore a quello di servizio, dipendente da una direzione regionale o da un servizio, ovvero coordina più sezioni e può essere preposto alle più importanti; ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresenta l' Amministrazione regionale e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza della Regione. >>

Ai funzionari regionali con la qualifica di direttore aggiunto di servizio spetta il trattamento economico previsto dall' articolo 55 del DPR 30 giugno 1972.
Art. 4
 
Al personale regionale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali secondo le modalità stabilite dall' articolo 59 del DPR 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del medesimo decreto, a decorrere dalle date ivi stabilite.
Con effetto dalla medesima data prevista dal primo comma dell' art. 50 del DPR 30 giungo 1972, n. 748, viene a cessare per il personale di cui al comma precedente l' indennità perequativa prevista dall' articolo 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45.
Il disposto del terzo comma dell' articolo 50 va riferito ai proventi riscossi sino alla data di entrata in vigore della presente legge e conseguentemente va riferito al giorno successivo al divieto di cui al primo comma del medesimo articolo. Si intende comunque riferito al solo periodo anteriore al 1 luglio 1972 il diritto di opzione, previsto al citato terzo comma dell' articolo 50, che va esercitato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Le promozioni relative alle qualifiche di direttore di servizio di I e di II classe, nonché alla qualifica di direttore aggiunto di servizio sono effettuate secondo le modalità ed i termini previsti dal medesimo decreto, salvo quanto disposto dai commi seguenti, due volte all' anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi; limitatamente al 1973 gli scrutini possono svolgersi, in quanto necessario, secondo i criteri e le modalità degli scrutini effettuati ora per allora.
Le promozioni alla qualifica di direttore di servizio di I classe si conseguono, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di servizio di II classe che compiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Agli impiegati della carriera direttiva che al 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata si applicano, ai fini delle promozioni alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, le disposizioni di cui all' articolo 65 del DPR 30 giugno 1972, n. 748, indipendentemente dall' anzianità di servizio richiesta dal primo comma del medesimo articolo.
Le promozioni alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, relativamente al 1973, sono conferite nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica prevista per tale qualifica.
Art. 6
 
Le qualifiche di direttore di servizio di I e di II classe sono conservate ad esaurimento nel limite complessivo risultante dalla differenza fra il numero degli impiegati di ruolo con qualifica di direttore di servizio di I e di II classe, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il numero dei servizi previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58.
Per la determinazione del numero dei posti di ciascuna delle due qualifiche dei ruoli ad esaurimento e per le modalità di promozione alla qualifica di direttore di servizio di I classe dei ruoli suddetti, valgono le norme previste rispettivamente dall' articolo 60, lettera b), e dall' articolo 61, primo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 7
 
Il conferimento al personale delle qualifiche ad esaurimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali avviene secondo le disposizioni dell' articolo 62, primo, secondo e terzo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
I posti ad esaurimento sono diminuiti in conseguenza di ogni vacanza fino alla loro completa soppressione.
Art. 8
 
Al personale regionale delle qualifiche ad esaurimento è attribuito il trattamento economico previsto dall' articolo 61, primo e secondo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 9
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del DPR 30 giugno 1972, n. 748, rivestivano la qualifica di direttore di servizio di I o di II classe o che a tali qualifiche siano pervenuti dopo l' entrata in vigore del citato decreto, sono assimilati rispettivamente ai funzionari con qualifica di direttore di servizio di I e di II classe, di cui all' allegata tabella << A >>; per i direttori aggiunti di servizio e per i direttori di sezione si considerano quali qualifiche superiori le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.
Art. 10
 
Le disposizioni dell' articolo 50 del DPR 30 giugno 1972 n. 748, e dell' articolo 4, secondo comma, della presente legge non si applicano nella speciale ipotesi disciplinata dall' articolo 19, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.
Art. 11
 
Al personale regionale, escluso quello inquadrato nelle nuove qualifiche dirigenziali, è attribuito un assegno perequativo d' importo pari a quello che sarà accordato al personale statale, ridotto dell' indennità perequativa regionale prevista dall' art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, come modificato dall' art. 1 della legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45, calcolata sullo stipendio iniziale di ciascun parametro.
La corresponsione di tale assegno perequativo decorrerà dal 1 gennaio 1973 e comporterà l' assorbimento dei trattamenti accessori soppressi nei confronti dei dipendenti statali.
PARTE II
 Riordinamento delle carriere di concetto, esecutiva,
ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del
Corpo forestale regionale.
Art. 12
 
In attesa di effettuare la ristrutturazione generale della burocrazia regionale ed il riordinamento di tutte le carriere, le promozioni alle qualifiche intermedie della carriera di concetto, le promozioni alle qualifiche intermedie e terminali delle carriere esecutiva ed ausiliaria, nonché le promozioni alle qualifiche di guardia scelta, vice brigadiere, maresciallo e aiutante della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, si conseguono secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 13
 
Le promozioni alla qualifica di segretario principale o equiparata, alla qualifica di applicato capo o equiparata, di applicato principale o equiparata e alla qualifica di commesso capo, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i dipendenti regionali che abbiano maturato l' anzianità di effettivo servizio prevista per ciascuna carriera e qualifica nell' allegata tabella << C >>, che sostituisce, per la parte ivi stabilita, la tabella << A >> allegata alla legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.
Le promozioni alle qualifiche di addetto tecnico di I classe ed addetto agrario e forestale di I classe, nonché le promozioni alle qualifiche di addetto tecnico capo ed addetto agrario e forestale capo, si conseguono, a ruolo aperto, secondo i sistemi di promozione previsti dall' articolo 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
All' esperimento pratico e allo scrutinio, di cui al comma precedente, sono ammessi i dipendenti regionali che abbiano maturato nella rispettiva qualifica l' anzianità di effettivo servizio prevista nell' allegata tabella << C >>.
Le promozioni alle qualifiche di guardia scelta e vicebrigadiere si conseguono a ruolo aperto secondo le modalità e con le anzianità previste rispettivamente dall' articolo 8 e dall' articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti disponibili nelle qualifiche di maresciallo e di aiutante sono coperti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dall' articolo 11 e dall' articolo 14 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
 
In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 13 e dalla Parte III della presente legge, le tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, relative alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nonché la tabella << B >> allegata alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite, rispettivamente, dalla tabella << D >> e dalla tabella << E >> allegate alla presente legge.
Art. 15
 
Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al personale in servizio alla medesima data continuano ad applicarsi, se più favorevoli, per le promozioni e i passaggi di classe, le anzianità richieste dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
PARTE III
 Inquadramento del personale comandato
Art. 16
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, dell' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, e dell' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, nonché il personale rimasto in posizione di comando ai sensi del quinto comma dell' articolo 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e del secondo comma dell' articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell' Amministrazione regionale, sempreché abbia svolto lodevole servizio presso la Regione, secondo le modalità ed i criteri previsti dai successivi articoli.
Art. 17
 
L' inquadramento nelle carriere regionali si effettua in base alla carriera di appartenenza dell' impiegato nell' Amministrazione di provenienza.
Il personale di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per l' accesso alla carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di tale carriera superiore.
Il personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, viene inquadrato nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto dall' impiegato.
Per l' inquadramento nei ruoli della carriera esecutiva, al personale di cui al precedente comma, si applica il disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.
Art. 18
 
L' inquadramento nelle qualifiche regionali si effettua, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal successivo articolo 19, in base alla qualifica rivestita e al parametro goduto nell' Amministrazione di provenienza. Il personale che nell' Amministrazione di provenienza riveste una qualifica non corrispondente a quelle di cui alla tabella << A >> allegata alla legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, viene inquadrato sulla base della qualifica individuata per assimilazione o equiparazione con deliberazione della Giunta regionale.
Il personale cui sia stato attribuito il trattamento economico previsto dai primi cinque commi dell' articolo 2 e dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, ovvero sia stata attribuita l' indennità << ad personam >> di cui all' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, è considerato, ai fini dell' inquadramento, come appartenente al parametro o qualifica immediatamente superiore al parametro goduto nell' Amministrazione di provenienza, ovvero a quello individuato per assimilazione ai sensi del primo comma del presente articolo: il personale che rivesta nell' Amministrazione di provenienza la qualifica di direttore di sezione è inquadrato nella qualifica di direttore aggiunto di servizio.
Il personale non di ruolo viene inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.
Gli operai comuni sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di II classe.
Art. 19
 
Per il personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, l' inquadramento si effettua nelle qualifiche regionali individuate ai sensi del presente articolo.
1) Sono inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di servizio con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso del diploma di laurea e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370. 2) Sono inquadrati nella qualifica di segretario capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370. 3) Sono inquadrati nella qualifica di segretario principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300. 4) Sono inquadrati nella qualifica di segretario o equiparata con la terza classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215. 5) Sono inquadrati nella qualifica di applicato capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300. 6) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215. 7) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto della indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185. 8) Sono inquadrati nella qualifica di commesso capo con la terza classe di stipendio coloro che siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185.

Art. 20
 
Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 18 della presente legge che rivesta la qualifica ed abbia il parametro terminale della carriera di appartenenza, vengono attribuiti, dalla data dell' inquadramento, otto aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti a qualsiasi titolo presso l' Amministrazione di provenienza.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti inquadrati ai sensi del punto 5 dell' articolo 19 della presente legge nonché ai dipendenti regionali inquadrati con legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, provenienti dalla posizione di comando, che alla data dell' inquadramento rivestivano la qualifica terminale della rispettiva carriera nell' Amministrazione di provenienza.
Art. 21
 
Al personale provvisto di uno stipendio, comprensivo degli aumenti periodici, maggiore di quello che gli spetterebbe nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d' importo immediatamente superiore a quello di cui era in godimento il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale che nella posizione di comando fosse in godimento di un trattamento economico, al lordo degli assegni e dell' indennità di cui all' articolo 2, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, ovvero dell' indennità di cui al terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre indennità e competenze comunque percepite in modo continuativo in forza di disposizioni vigenti per l' Amministrazione di appartenenza, con l' esclusione dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, superiore a quello che gli compete nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo. Detto assegno personale è riassorbito con le modalità previste dal quarto comma dell' articolo 12 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1079.
Art. 22
 
La posizione nel ruolo è determinata secondo le modalità di cui all' articolo 63 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. A parità di qualifica, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è collocato dopo il personale regionale in servizio alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Art. 23
 
Il personale della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando può essere inquadrato, ove occorra, in soprannumero.
Art. 24
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità di qualifica è valutato per intero il servizio prestato in posizione di comando presso la Regione, nonché, per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 18, è valutato per intero il servizio prestato in qualifica corrispondente o assimilata a quella d' inquadramento presso l' Amministrazione di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.
Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 19, fuori dell' ipotesi prevista al successivo comma, è attribuita nella qualifica d' inquadramento, ai soli effetti giuridici, e per non più di 20 mesi, l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando alla Regione.
Il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 19 nella qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria conserva per metà e per non più di cinque anni, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Art. 25
 
Ai fini dell' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all' eventuale classe di stipendio superiore si valuta il servizio prestato in posizione di comando alla Regione nonché l' anzianità maturata presso l' Amministrazione di provenienza alla data di passaggio in posizione di comando, in parametro corrispondente o assimilato a quello di inquadramento.
Art. 26
 
Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 19 è riconosciuta, ad ogni effetto, nella carriera di inquadramento, l' anzianità maturata nella posizione di comando presso la Regione.
Art. 28
 
Le disposizioni della presente legge si applicano al personale comandato ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, che assuma servizio presso la Regione dopo l' entrata in vigore della presente legge, ma entro il 31 dicembre 1973.
Art. 29
 
Nei confronti dei posti recati in aumento agli organici regionali in forza della presente legge non trova applicazione il disposto dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 30
 
Per quanto non previsto dalla Parte III della presente legge e in quanto con essa compatibili, si applicano le disposizioni degli articoli 60, 61, 62 e 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 60 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si fa riferimento al titolo di studio prescritto dal Regolamento dei concorsi per l' ammissione ai ruoli dell' Amministrazione regionale, approvato con DPGR 12 luglio 1972, n. 02130/ Pres.
Il provvedimento d' inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora l' interessato abbia presentato la domanda entro il 31 luglio 1973, ovvero dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora questa sia presentata dopo il 31 luglio ma comunque non oltre il 31 dicembre 1973: nella seconda ipotesi, per la valutazione dei requisiti e della posizione giuridica dell' impiegato ai fini dell' inquadramento, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda.
NORME FINALI
 
Art. 31
 
In attesa che diventino operanti i miglioramenti di cui all' art. 11 della presente legge, con effetto dal 1 gennaio 1973 sarà corrisposto ai dipendenti regionali, fino alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, un assegno di lire 20.000 mensili quale acconto sui miglioramenti che saranno concessi ai dipendenti dello Stato.
Art. 32
 
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di personale.
Art. 33
 Norma finanziaria
Le maggiori spese per stipendi ed altri assegni fissi mensili, derivanti dall' applicazione della presente legge, fanno carico ai capitoli 151, 551, 901, 1601 e 1621 iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 e ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 151, 551, 901, 1601 e 1621 vengono elevati rispettivamente di lire 304 milioni, 25 milioni, 54 milioni, 194 milioni e 163 milioni.
Al predetto maggior onere, previsto in lire 740 milioni per l' esercizio finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 per 540 milioni e Rubrica n. 9 per 200 milioni dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
I maggiori oneri per ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti all' applicazione della presente legge, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, i cui stanziamenti presentano sufficienti disponibilità ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 34
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.