Per il personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, l' inquadramento si effettua nelle qualifiche regionali individuate ai sensi del presente articolo.
1) Sono inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di servizio con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso del diploma di laurea e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370. 2) Sono inquadrati nella qualifica di segretario capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370. 3) Sono inquadrati nella qualifica di segretario principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300. 4) Sono inquadrati nella qualifica di segretario o equiparata con la terza classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215. 5) Sono inquadrati nella qualifica di applicato capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300. 6) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215. 7) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto della indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185. 8) Sono inquadrati nella qualifica di commesso capo con la terza classe di stipendio coloro che siano in godimento, anche per effetto dell' indennità << ad personam >> corrisposta ai sensi del terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185.