LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 34

Rifinanziamento con integrazione e modifiche della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, per l' incremento del patrimonio turistico ricettivo e delle opere complementari all' attività turistica mediante la concessione di contributi in conto interessi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.05 - Trasporti a fune

Art. 1
 
Nell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene inserita la seguente lettera << c >>: << c) di opere e di impianti complementari all' attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, ivi compresi gli impianti di trasporto a fune >>.
Nello stesso articolo il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< In deroga a quanto disposto dall' ultimo comma dello articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, per le iniziative di cui alla lettera << c >> del precedente comma possono essere concessi i contributi previsti dall' articolo 2, lettera << d >> ed << e >> di detta legge limitatamente alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l' ammontare del mutuo. >>

Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
La misura delle quote di contributi previsti dal precedente articolo 1, sarà pari alla differenza fra una rata di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nell' operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una rata di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4% ovvero del 3% qualora trattisi di iniziative da attuarsi in territori considerati montani in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni. In nessun caso il contributo potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 4 e, rispettivamente, a 5 punti.
Allorché trattisi di iniziative da attuarsi da enti pubblici, la riduzione del tasso potrà raggiungere i 6 punti. >>

Art. 3
 
L' art. 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate all' Assessorato del turismo con l' indicazione dell' istituto di credito prescelto per la operazione di mutuo e dell' entità del mutuo che si intende contrarre.
Le domande devono essere corredate del progetto di massima, completo di relazione illustrativa e di preventivo di spesa dell' opera.
Sulle domande è sentito il parere dell' ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Quando le domande concernono iniziative ricadenti in territorio montano è obbligatorio anche il parere del Consiglio direttivo della competente Comunità montana sempreché costituita e funzionante al momento della concessione del contributo. >>

Art. 4
 
L' art. 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
Gli immobili e gli impianti di cui all' articolo 1, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo, per un periodo corrispondente alla durata del mutuo e comunque non inferiore ad anni dieci.
Durante il periodo di durata del vincolo, gli immobili e gli impianti non possono essere alienati senza l' autorizzazione della Giunta regionale.
Il vincolo ed il divieto, di cui ai precedenti commi, sono trascritti, a cura e spese dei beneficiari del contributo, nei libri tavolari o nei registri immobiliari. La trascrizione non è richiesta per gli impianti di trasporto a fune.
L' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l' anticipato mutamento della destinazione, allorquando sia dimostrata l' impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. L' anticipato mutamento della destinazione comporta l' obbligo della restituzione delle rate di contributo erogate. Tuttavia è data facoltà alla Giunta regionale di concedere - tenuto conto in particolare del tempo per il quale la destinazione è stata mantenuta - una riduzione dell' importo da restituire.
Con il provvedimento di autorizzazione di cui al secondo comma può anche disporsi il trasferimento del contributo a favore dell' acquirente, purché sia trascorso un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di inizio dell' ammortamento del mutuo. >>

Art. 5
 
Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 e nel primo, secondo, terzo, ed ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come sostituiti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, non hanno effetto riguardo ai procedimenti di concessione di contributo instaurati in seguito a domande presentate anteriormente al 1 marzo 1973.
Art. 6
 
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come integrato dal precedente articolo 1, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1973 il limite di impegno di lire 150 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6809 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 400 milioni, mediante prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per detti esercizi.
In relazione al disposto dell' articolo 1, primo comma, della presente legge la denominazione del sopraccitato capitolo 6809 viene così modificata: << Contributi ad enti pubblici o privati, ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, nonché di opere ed impianti complementari all' attività turistica, ivi compresi gli impianti di trasporto a fune. >>