<< Art. 5
Gli immobili e gli impianti di cui all' articolo 1, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo, per un periodo corrispondente alla durata del mutuo e comunque non inferiore ad anni dieci.
Durante il periodo di durata del vincolo, gli immobili e gli impianti non possono essere alienati senza l' autorizzazione della Giunta regionale.
Il vincolo ed il divieto, di cui ai precedenti commi, sono trascritti, a cura e spese dei beneficiari del contributo, nei libri tavolari o nei registri immobiliari. La trascrizione non è richiesta per gli impianti di trasporto a fune.
L' Assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l' anticipato mutamento della destinazione, allorquando sia dimostrata l' impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. L' anticipato mutamento della destinazione comporta l' obbligo della restituzione delle rate di contributo erogate. Tuttavia è data facoltà alla Giunta regionale di concedere - tenuto conto in particolare del tempo per il quale la destinazione è stata mantenuta - una riduzione dell' importo da restituire.
Con il provvedimento di autorizzazione di cui al secondo comma può anche disporsi il trasferimento del contributo a favore dell' acquirente, purché sia trascorso un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di inizio dell' ammortamento del mutuo. >>