Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore
dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole
imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi
e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti
della regione e di un fondo rischi a favore del Consorzio
regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi e
rifinanziamento della
legge regionale 6 luglio 1970, n. 25,
per il fondo rischi dei Consorzi provinciali e garanzia fidi
tra le piccole industrie della regione.
Art. 1
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine (credito d' esercizio), l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite, successivamente, all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.
Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonché dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007