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Indice:
L.R. n. 3/1973
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
16 gennaio 1973
, n.
3
Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/01/1973, N. 002
Data di entrata in vigore:
02/02/1973
Materia:
220.01
-
Industria
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
Consorzi fra piccole imprese industriali
Art. 1
Al fine di promuovere iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le piccole imprese industriali della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei contributi per il loro funzionamento.
La misura del contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa sostenuta per:
1) partecipazione a fiere nazionali ed estere;
2) organizzazione commerciale comune;
3) ricerche di mercato;
4) pubblicazione e divulgazione collettiva dei prodotti.
Art. 2
Le imprese che fanno parte dei consorzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) osservare, nei confronti dei lavoratori, le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi;
2) impegnarsi, con apposito atto, ad attuare idonei interventi per garantire l' integrità fisica e la salute delle maestranze dipendenti e ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti atmosferici e del suolo.
Nella concessione dei contributi di cui all' articolo 1 saranno preferiti i consorzi formati tra imprese che abbiano il domicilio fiscale nel territorio della Regione.
Art. 3
Ai fini della concessione dei contributi e della costituzione dei consorzi, si considerano piccole imprese industriali quelle che occupano non più di 100 dipendenti.
Al consorzio, in via eccezionale, possono partecipare anche imprese industriali che occupino non più di 300 unità lavorative ciascuna. Dette imprese non devono peraltro avere globalmente un numero di dipendenti superiore al 40% dei dipendenti di tutte le imprese consorziate.
Art. 4
Le domande di contributo dovranno essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio, entro il mese di marzo di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;
- elenco delle imprese aderenti al consorzio, autenticato dal Presidente;
- composizione delle cariche sociali;
- programma di attività;
- preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.
Art. 5
I contributi sono erogati con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale che determina l' ammontare del contributo stesso.
I consorzi dovranno presentare all' Assessorato dell' industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.
CAPO II
CATAS
Art. 6
Al fine di dare impulso alle attività di ricerca, studio e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del << Centro per l' assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno >> - CATAS - costituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio.
È fatto obbligo al Centro di presentare all' Assessorato dell' industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.
Art. 7
Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 384 con la denominazione: << Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei e del Centro per l' assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno ( CATAS ) >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 384 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Viene modificata conformemente la denominazione del corrispondente capitolo 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative