CAPO I
Ordinamento delle Comunità montane
Art. 1
Finalità
La presente legge, disciplinando l' istituzione e le competenze delle Comunità montane, quali enti di programmazione sovraccomunale ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si propone la valorizzazione e la rinascita delle zone montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
Determinazione delle zone omogenee
Agli effetti della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani del Friuli - Venezia Giulia, determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della
legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati ed una Commissione di quindici Consiglieri regionali, nominata dal Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso modo si provvede per la riadozione o correzione delle delimitazioni, eventualmente già eseguite dalle Commissioni censuarie in base all'
articolo 12 del DPR 10 giugno 1955, n. 987.
Si prescinde dal parere del Consiglio comunale, quando esso non sia pervenuto alla Presidenza della Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco del Comune interessato.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Costituzione delle Comunità montane
In attuazione e per le finalità della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita, in ciascuna delle zone omogenee, fra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, ente locale di diritto pubblico.
Art. 4
Effetti delle variazioni concernenti le zone omogenee e le
circoscrizioni comunali
Il procedimento previsto dall' articolo 2 per la prima determinazione delle zone omogenee si osserva anche per ogni variazione concernente l' ambito di dette zone.
Con lo stesso decreto, che dispone la variazione, sono pure stabilite le conseguenti mutazioni nelle circoscrizioni delle Comunità montane interessate e sono regolati, altresì, i rapporti giuridici e patrimoniali, dipendenti da tali mutazioni.
Quando, con legge regionale, si sia provveduto alla modificazione di circoscrizioni comunali od alla istituzione di nuovi Comuni in zone montane, le conseguenti mutazioni, riguardanti l' ordinamento delle Comunità montane interessate ed i rapporti fra queste ed i Comuni che vi partecipano, sono dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Organi della Comunità montana
Sono organi della Comunità montana:
1) l' Assemblea generale;
2) il Presidente;
3) il Consiglio direttivo.
Art. 6
Assemblea generale
L' Assemblea generale è composta dai Sindaci e da Consiglieri comunali dei Comuni, che partecipano alla Comunità montana.
Per i Comuni, il cui territorio sia compreso solo parzialmente nella circoscrizione della Comunità montana, il numero dei Consiglieri è riferito, secondo i criteri suddetti, alla consistenza della popolazione nella parte compresa in tale circoscrizione.
Art. 7
Convocazione e funzionamento dell' Assemblea generale
Salvo che sia diversamente disposto dallo statuto della Comunità, per la convocazione e, in genere, per il funzionamento dell' Assemblea si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i Consigli comunali e provinciali.
Art. 8
Attribuzioni dell' Assemblea
Spetta all' Assemblea:
a) deliberare lo statuto della Comunità ed ogni modifica dello stesso;
b) eleggere il Presidente della Comunità e, con separata votazione, i componenti del Consiglio direttivo;
c) determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento e gli interventi della Comunità;
d) adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico - sociale della zona, i programmi - stralcio annuali, i programmi straordinari, di cui all' articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e le eventuali modifiche ai suddetti piani e programmi;
e) deliberare il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo;
f) determinare il contributo finanziario fisso che i Comuni devono versare alla Comunità;
g) deliberare il regolamento degli uffici e del personale della Comunità;
h) nominare il Segretario ed il Tesoriere della Comunità;
i) deliberare la stipulazione di mutui;
l) esercitare le altre attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità.
Art. 9
Presidente
Il Presidente è eletto dall' Assemblea generale, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Rappresenta legalmente la Comunità, convoca e presiede l' Assemblea generale ed il Consiglio direttivo, provvede all' esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all' amministrazione dell' Ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.
Spetta pure al Presidente, al momento della sua elezione, designare fra i componenti del Consiglio direttivo un Vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Art. 10
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente della Comunità, che ne ha la presidenza, e da quattro a otto membri eletti dall' Assemblea generale. L' elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell' Assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Art. 11
Attribuzioni del Consiglio direttivo
Spetta al Consiglio direttivo, in una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti:
a) predisporre i piani, i programmi, i regolamenti ed i bilanci, da sottoporre all' Assemblea generale;
b) curare l' esecuzione di detti piani e programmi;
c) adottare i provvedimenti riguardanti il personale;
d) deliberare su di ogni atto di straordinaria amministrazione, che non sia attribuito alla competenza della Assemblea generale;
e) esercitare le altre attribuzioni, ad esso conferite dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità.
Art. 12
Durata in carica del Presidente e dei componenti
dell' Assemblea del Consiglio direttivo
Il mandato dei componenti dell' Assemblea generale viene meno con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti. Tuttavia, essi rimangono in carica sino all' insediamento dei successori.
È fatto obbligo al nuovo Consiglio comunale di eleggere i successori nella seduta immediatamente successiva a quella in cui vengono eletti il Sindaco e la Giunta municipale.
Il Presidente della Comunità ed il Consiglio direttivo restano in carica fino all' elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.
Art. 13
Statuto della Comunità
Ciascuna Comunità deve darsi uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Lo statuto è deliberato dall' Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto.
Lo statuto deve contenere, fra l' altro:
a) la denominazione della Comunità e l' indicazione degli scopi, del patrimonio e della sede;
b) le linee fondamentali dell' ordinamento della Comunità e della sua organizzazione;
c) la definizione delle competenze degli organi della Comunità;
d) l' enunciazione delle modalità di funzionamento degli organi collegiali;
e) la menzione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri di tali organi collegiali per la parte non regolata dalle leggi vigenti in materia;
f) l' indicazione dei criteri per la formazione dei bilanci e per la determinazione del contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità.
Art. 14
Controlli
Nei confronti delle Comunità montane si applica la disciplina dei controlli, vigente per le Province, secondo la
legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni.
Gli statuti delle Comunità montane e le deliberazioni, con le quali esse adottano i piani pluriennali di sviluppo ed i programmi - stralcio annuali, sono esclusivamente soggetti alle forme di controllo, di cui all' articolo 13, secondo comma, all' articolo 18 ed all' articolo 19, terzo comma, della presente legge.
CAPO II
Disciplina delle attività
Art. 15
Piano pluriennale di sviluppo
Ciascuna Comunità montana, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi amministrativi, è tenuta ad approntare, in conformità alle indicazioni risultanti dal programma regionale di sviluppo economico e sociale e dalla pianificazione urbanistica regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della propria zona.
Detto piano, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello sub - regionale e dell' eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, gli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.
Al piano di sviluppo così formulato debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità.
Art. 16
Formazione del piano
Il progetto di piano è predisposto a cura del Consiglio direttivo.
Nella fase di predisposizione del progetto è sentito un Comitato tecnico consultivo - da costituirsi ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102 -, del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle Province interessate e degli Enti, Sezioni o Consorzi di bonifica montana, operanti nella zona, rappresentanti dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura - ERSA - e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato - ESA -, nonché rappresentanti di altri eventuali enti ed organismi interessati allo sviluppo economico e sociale della Comunità.
Nella stessa fase sono consultate le locali organizzazioni sindacali e sociali, gli organismi rappresentativi delle minoranze etniche eventualmente esistenti in zona, nonché quei Comuni che, esclusi dalla Comunità perché non classificati montani, sono tuttavia interessati a risolvere unitamente ad essa i loro problemi di sviluppo economico.
Art. 17
Adozione e deposito del piano
Il piano è adottato dall' Assemblea generale ed è depositato per 30 giorni consecutivi presso la sede della Comunità e presso gli Uffici dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti in detti Comuni. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni alla Comunità entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.
Qualora l' Assemblea generale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dal precedente comma, ma i termini sono ridotti alla metà. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia dell' Assemblea generale, riguardo alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.
Art. 18
Approvazione e pubblicazione del piano
Concluso l' esame delle osservazioni, il piano definitivamente adottato dall' Assemblea generale, è trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle osservazioni non accolte.
Entro 60 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.
Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del piano con i piani delle altre Comunità montane ed il rispetto del programma regionale di sviluppo economico e sociale e della pianificazione urbanistica regionale.
Le proposte relative alle modifiche, previste dal precedente comma, sono comunicate entro 60 giorni dal ricevimento del piano alla Comunità montana, la quale, entro lo stesso termine, adotta le proprie controdeduzioni, con deliberazione dell' Assemblea generale che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo con le forme di cui al primo comma dell' articolo 17, è trasmessa alla Presidenza della Giunta regionale. Entro 60 giorni da tale comunicazione, il piano è approvato con le modalità indicate nel secondo comma.
Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed il piano diventa esecutivo dalla data di tale pubblicazione.
Art. 19
Programmi - stralcio annuali
Il piano pluriennale di sviluppo è attuato, di norma, a mezzo di programmi - stralcio annuali.
I programmi - stralcio sono adottati dall' Assemblea generale, previo parere del Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 16, e devono essere trasmessi alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui essi si riferiscono.
All' approvazione dei programmi - stralcio annuali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Il controllo dell' esecuzione degli interventi è devoluto agli Assessorati regionali, competenti per materia.
Art. 20
Delega di funzioni comunitarie ad altri pubblici uffici
Per l' attuazione dei programmi annuali e, in genere, per l' esercizio di funzioni amministrative o tecniche nei vari settori di intervento, la Comunità ha facoltà di delegare enti pubblici o di utilizzare pubblici uffici, aventi competenza specifica negli stessi settori, previa intesa con le autorità da cui detti uffici dipendono.
Art. 21
Esercizio di funzioni delegate dai Comuni e dalla Regione
La Comunità può assumere funzioni proprie dei Comuni che ne fanno parte, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.
Può, altresì, assumere funzioni amministrative regionali, quando ne sia delegata dalla Regione o quando la Regione si avvalga degli uffici comunitari, in applicazione dell' articolo 11 dello Statuto regionale.
Art. 22
Utilizzazione di personale in posizione di comando
Ai servizi amministrativi e tecnici della Comunità, può anche provvedersi con personale della Regione e di altri Enti pubblici, in posizione di comando, previa intesa con le Amministrazioni, alle quali detto personale appartiene.
Art. 23
Trasferimento del personale della Comunità Carnica e
dell' Ente Friulano di Economia Montana
Il personale di ruolo della Comunità Carnica è trasferito nei ruoli della Comunità montana (o delle Comunità montane) che sarà costituita sul territorio di operatività della predetta Comunità Carnica, conservando - se migliore - lo stato giuridico ed il trattamento economico già acquisito.
Lo stesso provvedimento di trasferimento nei ruoli della Comunità montana (o delle Comunità montane) che sarà costituita sul territorio di operatività del comprensorio delle Prealpi Giulie potrà essere adottato, qualora ne sia fatta richiesta dall' Ente interessato, nei confronti del personale di ruolo o di parte dello stesso in servizio presso l' Ente Friulano di Economia Montana alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
Partecipazione delle Comunità montane alla programmazione
economica ed alla pianificazione urbanistica regionali
La Comunità montana partecipa alla formazione della programmazione economica regionale, esprimendo il proprio parere sui progetti di piano regionale di sviluppo economico e sociale, per la parte cui è interessata.
La Comunità montana partecipa, altresì, alla formazione del piano urbanistico regionale, esprimendo il proprio parere sui progetti di piano zonale, che incidono sul suo territorio e, in modo particolare, sulla determinazione dei comprensori urbanistici ricadenti, anche parzialmente, in tale territorio.
Nell' ipotesi che l' ambito territoriale di uno dei comprensori urbanistici, di cui alla
legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, coincida con quello su cui opera una Comunità montana, questa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sarà costituita anche in Consorzio urbanistico ed eserciterà tutte le funzioni attribuite dalla citata legge ai Consorzi urbanistici.
CAPO III
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 25
Finanziamento dei programmi - stralcio annuali
La ripartizione di dette somme fra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l' osservanza dei seguenti criteri:
a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità montana;
b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta dai dati ufficiali dell' ISTAT;
c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;
d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna Comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell' ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1961.
Art. 26
Programmi straordinari di opere e di interventi
Finché non sia divenuto esecutivo il piano pluriennale di sviluppo, la Comunità montana ha facoltà di approntare, previa autorizzazione della Giunta regionale, programmi straordinari di opere e di interventi.
Per la formazione, l' adozione e l' approvazione dei programmi straordinari si osserva il procedimento previsto dall' articolo 19 per i programmi - stralcio annuali. La disposizione dell' ultimo comma dell' articolo 14 s' intende riferita anche ai programmi straordinari.
Al finanziamento dei programmi straordinari si provvede con i mezzi e nei modi indicati dall' articolo 25.
Art. 27
Adeguamento degli enti e consorzi di bonifica montana
Allo scopo di dare maggiore efficienza alle strutture operative nelle zone montane, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rivedere la circoscrizione e la posizione giuridica degli enti e consorzi di bonifica montana, già operanti in dette zone, sentita la Comunità (o le Comunità) montana.
Art. 28
Elezione dei Consiglieri comunali per la prima composizione
dell' Assemblea generale della Comunità
Nella prima applicazione della presente legge, l' elezione, da parte di ciascun Comune, dei Consiglieri comunali a componenti dell' Assemblea generale della Comunità deve aver luogo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale, di cui all' ultimo comma dell' articolo 2.
L' Assemblea generale è convocata, per la prima adunanza, dal Presidente della Giunta regionale.
Nella prima adunanza, la presidenza provvisoria della Assemblea è assunta dal componente più anziano di età. I due componenti più giovani assumono le funzioni di segretari.
Art. 29
Disposizione finanziaria
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di impianto e di funzionamento delle Comunità montane.
A tale scopo è stanziata nel bilancio regionale, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978, la somma di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 1956 con la denominazione: << Concorso nelle spese di impianto e di funzionamento delle Comunità montane >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 9 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 100 milioni, relativa all' esercizio 1973, fa carico al precitato capitolo 1956 e quella analoga, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte a tale maggiore onere con la cessazione della spesa di pari importo, autorizzata con la
legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, fino al 1973.