LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 1973, n. 18

Provvedimenti in materia di edilizia residenziale e norme di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/04/1973
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, agli Istituti Autonomi Case Popolari del Friuli - Venezia Giulia nella misura del 6,89% della spesa necessaria per la costruzione di alloggi destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la demolizione di baracche e di altri alloggi malsani già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi, nonché per l' esecuzione di opere di manutenzione e risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% sulla spesa riconosciuta ammissibile, agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, nella stessa misura, contributi annui costanti alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazioni destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all' art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni; gli alloggi dovranno essere costruiti su aree concesse ai sensi del III comma dell' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sostituito dall' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed essere gestiti direttamente dalle stesse società in regime di proprietà indivisa per tutta la durata della concessione, secondo le norme del TU 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% degli oneri necessari per le finalità di cui all' art. 68, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6% degli oneri necessari ai lavori di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli Istituti stessi.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione contributi << una tantum >> fino alla misura dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino alla misura dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e per le medesime finalità alle società cooperative edilizie alle condizioni indicate dal precedente art. 2, II comma, in alternativa del contributo ivi previsto.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, entro il limite di spesa di cui all' art. 16 della presente legge, i programmi già deliberati prima dell' 11 marzo 1971 dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e recepiti nel piano approvato dal CIPE ai sensi dell' art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione delle opere di edilizia sociale elencate all' art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a servizio degli insediamenti abitativi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare a totale suo carico le opere indicate al comma precedente che non godono di alcun altro contributo.
Art. 8
 
I programmi degli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale, la quale li comunica successivamente al Consiglio.
I singoli interventi sono disposti, in base ai programmi di cui al precedente comma, dall' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 9
 
Le società cooperative edilizie, ai fini della realizzazione di alloggi per i propri soci con i finanziamenti della presente legge, possono avvalersi, per l' aggiudicazione e la esecuzione dei lavori, degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione.
Art. 10
 
I canoni di locazione, corrisposti dagli assegnatari degli alloggi costruiti ai sensi dell' art. 1 della presente legge, sono versati in fondi appositi costituiti presso Istituti di credito al nome dei rispettivi enti costruttori, che ne danno resoconto all' Assessorato regionale dei lavori pubblici alla fine di ciascun esercizio finanziario.
I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati, previa autorizzazione dell' Assessorato dei lavori pubblici, per la manutenzione di alloggi di pertinenza degli stessi enti, titolari dei fondi, nonché per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare i cui canoni di locazione saranno introitati con le modalità di cui al primo comma.
Art. 11
 
La disposizione contenuta nel n. 3 dell' art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, è sostituita dalla seguente: << chi risulti iscritto nei ruoli dell' imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 2 milioni >>.
Per l' assegnazione degli alloggi costruiti con le provvidenze di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 12
 
I Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari sono composti come previsto dall' art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro che sono sostituiti da due funzionari designati rispettivamente uno dall' Assessore regionale ai lavori pubblici e l' altro dall' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed artigianato.
I collegi dei sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari sono composti da:
a) un sindaco effettivo, con funzione di Presidente del collegio, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) un sindaco effettivo, nominato dal consiglio provinciale;
c) un sindaco effettivo, designato dall' Assessore regionale alle finanze.

Art. 13
 
I mutui contratti per la realizzazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione stessa quando gli Istituti Autonomi Case Popolari non siano in grado di offrire agli enti mutuanti le garanzie da essi richieste.
La garanzia regionale ha efficacia fino a quando il mutuatario acquisisce il diritto reale su cui possa farsi gravare la garanzia ipotecaria a copertura del mutuo, e per non più di tre anni, ed è limitata all' ammontare del mutuo che non superi il valore garantibile con detta ipoteca.
La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alla garanzia prestata, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle annualità o semestralità - scadute e non pagate - di ammortamento dei mutui garantiti.
Art. 14
 
Per le finalità di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7, primo comma, della presente legge, sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per un importo complessivo di lire 1.331 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' art. 67, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865:
a) lire 947,20 milioni per gli interventi di cui all' art. 1;
b) lire 265,06 milioni per gli interventi di cui all' art. 2;
c) lire 22,82 milioni per gli interventi di cui all' art. 3, primo comma;
d) lire 28,53 milioni per gli interventi di cui all' art. 3, secondo comma;
e) lire 67,39 milioni per gli interventi di cui all' art. 7, primo comma.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura sopra indicata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2007.
Art. 15
 
Per le finalità di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1973, la spesa complessiva di lire 7.588,9 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' art. 67, lettera b), c), d) ed e), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precisamente:
a) lire 4.960,93 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, primo comma;
b) lire 1.089,14 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, secondo comma;
c) lire 180,98 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
d) lire 1.029,90 milioni per gli interventi di cui all' art. 6;
e) lire 327,95 milioni per gli interventi di cui all' art. 7, secondo comma.

Art. 16
 
In relazione all' effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell' art. 67, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per i limiti di impegno, e ai sensi dello stesso art. 67, lettere b), c), d), ed e) per le altre spese, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 1 gennaio 1973, n. 1, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo autorizzati, rispettivamente, con gli artt. 14 e 15 della presente legge.
Art. 17
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' art. 13 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 viene istituito << per memoria >> - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5251 con la seguente denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dagli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione nell' attuazione dei programmi edilizi finanziati dalla Regione (spesa obbligatoria) >>.
Il predetto capitolo viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.