LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 marzo 1973, n. 17

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, << Interventi straordinari per l' attività assistenziale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/04/1973
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 1
 
Al Capo III della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
<< Art. 7 bis
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per interventi assistenziali di carattere straordinario in casi di particolare gravità.
Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, previa deliberazione della Giunta regionale. >>

Art. 2
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 400 milioni e precisamente:
a) lire 150 milioni per gli interventi di cui all' art. 1;
b) lire 70 milioni per gli interventi di cui all' art. 3;
c) lire 150 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' art. 7 bis.

Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, sono istituiti - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- Cap. 1566, con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie a favore dei Comuni per l' assistenza di persone in particolari condizioni di bisogno >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni;
- Cap. 1567, con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie a favore delle Province per l' erogazione di sussidi ad enti, istituzioni ed associazioni che gestiscono asili infantili, asili nido e scuole materne al fine di favorire l' accoglimento e l' assistenza dei bambini appartenenti a famiglie bisognose >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni;
- Cap. 1568, con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie a Province, da destinare ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, che svolgono attività di assistenza materiale e sociale, per l' erogazione di sussidi alle persone assistite >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni;
- Cap. 1569, con la denominazione << Interventi assistenziali straordinari in casi di particolare gravità >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

Art. 4
 
La spesa complessiva di lire 400 milioni autorizzata dalla presente legge per l' esercizio finanziario 1973, fa carico ai sopracitati capitoli 1566 - 1567 - 1568 - 1569, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2.
A favore degli stessi capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 400 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 10 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 400 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.