LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1973, n. 49

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1973
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO I
 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 31 agosto
1964, n. 1, concernente la composizione della Giunta
regionale e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e
degli Assessorati regionali)
Art. 1
 
Alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche, qui appresso elencate:
I) l' art. 1 è sostituito come segue: << Art. 1La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da quattro Assessori supplenti. >>;
II) l' art. 5 è sostituito come segue: << Art. 5Gli Assessorati regionali sono i seguenti:1) Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;2) Assessorato regionale degli enti locali;3) Assessorato regionale delle finanze;4) Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;5) Assessorato regionale dell' industria e del commercio;6) Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;8) Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione;9) Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio;10) Assessorato regionale del turismo. >>;
III) nell' art. 6:
a) il numero 5) è sostituito come segue: << 5) Studi e documentazione >>;
b) il numero 6) è sostituito come segue: << 6) Tutela dei beni ambientali e culturali >>;
c) dopo il numero 11) è inserito il seguente: << 11 bis) Questioni concernenti l' adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità economica europea >>;
d) dopo il numero 12) è inserito il seguente: << 12 bis) Artigianato >>;
IV) nell' art. 7 sono soppressi i numeri 8) e 10);
V) nell' art. 10, dopo il numero 2), è inserito il seguente: << 2 bis) Annona >>;
VI) nell' art. 11 il numero 5) è sostituito come segue: << 5) Antichità e belle arti >>;
VII) nell' art. 12, dopo il numero 3), è inserito il seguente:
<< 3 bis) Vigilanza, controllo ed interventi in materia di pianificazione urbana >>;
VIII) nell' art. 13 è soppresso il numero 5) e sono eliminate dalla prima parte le parole << e dell' artigianato >>;
IX) l' art. 14 bis è sostituito come segue: << Art. 14 bisL' Assessorato della pianificazione e del bilancio:1) cura la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socio - economico per il territorio regionale;2) attende alla pianificazione territoriale;3) provvede alla formazione di programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;4) dà il proprio concerto in sede di elaborazione e di presentazione del bilancio regionale di previsione ed in sede di determinazione delle variazioni relative, al fine di verificarne la coerenza con i piani ed i programmi, di cui ai numeri precedenti;5) attende alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socioeconomici d' interesse della Regione;6) predispone una relazione generale annuale sulla situazione economica regionale. >>

CAPO II
 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968,
n. 22, concernente l' ordinamento degli Uffici del Consiglio
e dell' Amministrazione regionali)
Art. 2
 
Alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche, qui appresso elencate:
I) l' art. 2 è sostituito come segue: << Art. 2L' Amministrazione regionale è costituita dalla Presidenza della Giunta e dai seguenti Assessorati regionali:1) Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;2) Assessorato regionale degli enti locali;3) Assessorato regionale delle finanze;4) Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;5) Assessorato regionale dell' industria e del commercio;6) Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;8) Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione;9) Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio;10) Assessorato regionale del turismo. >>;
II) nell' art. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: << Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono posti inoltre il Servizio dei trasporti e dei traffici, il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il Servizio dei libri fondiari, il Servizio delle attività ricreative e sportive, il Servizio dei beni ambientali e culturali ed il Servizio dell' artigianato. >>;
III) nell' art. 5, il numero 3) del secondo comma è modificato come segue:
<< 3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri Uffici della Regione, compresi quelli di cui all' art. 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con la legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all' utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare ed attuare la semplificazione e la meccanizzazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla documentazione relativa all' attività delle altre Regioni >>;
IV) l' art. 8 è soppresso;
V) l' art. 9 è sostituito dal seguente: << Art. 9Il Servizio dei trasporti e dei traffici ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi ai trasporti e ai traffici d' interesse regionale. >>;
VI) dopo l' art. 10 è inserito il seguente: << Art. 10 bisIl Servizio dell' artigianato ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' artigianato, compresa la vigilanza sull' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni regionali e provinciali dell' artigianato. >>;
VII) dopo l' art. 11 è inserito il seguente: << Art. 11 bisIl Servizio dei beni ambientali e culturali tratta gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli - Venezia Giulia. Coordina, inoltre, gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell' ambiente. >>;
VIII) nell' art. 12 sono soppresse le parole << e della protezione della natura >>;
- nell' art. 13, numero 6), è soppresso il riferimento all' annona;
- l' art. 16 è modificato come segue: << Art. 16Il Servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca. >>;
IX) nell' art. 23 il numero 2) è modificato come segue:
<< 2) il servizio del commercio e delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere lo sviluppo della attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi alle attività portuali ed emporiali, ai mercati, all' annona, alle esposizioni ed alle fiere; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura >>;
X) nell' art. 24, numero 2), le parole << al paesaggio >> e << alla speleologia >> sono soppresse;
XI) nell' art. 25, primo comma, è inserito il seguente numero:
<< 6) - Il Servizio della pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati >>;
XII) il Titolo IX è sostituito dal seguente: << TITOLO IXAssessorato del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.Art. 26Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, che comprende: 1) il Servizio della previdenza e dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati;2) il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonché quelle concernenti l' orientamento e la qualificazione professionale dei minorati.La Direzione del lavoro e dell' assistenza sociale cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonché quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall' art. 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni. >>;
XIII) il Titolo XI è sostituito dal seguente:
<< TITOLO XI
 Assessorato della pianificazione e del bilancio.
Art. 27 bis
 
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, che comprende:
1) il Servizio della programmazione socio - economica, con il compito di curare la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socioeconomico per il territorio regionale, attraverso coordinate indagini nel campo dell' economia generale, industriale e agraria, in quello delle infrastrutture dei trasporti e del commercio ed in quello degli investimenti sociali;
2) il Servizio della pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione e l' aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonché di esprimere pareri di congruità al piano urbanistico regionale sui piani comunali e sugli altri strumenti urbanistici attribuiti alla vigilanza del Servizio della pianificazione urbana entro il termine perentorio di 30 giorni, limitatamente ai contenuti di carattere sovracomunale. Decorso tale termine, in assenza di risposta, il parere s' intende favorevole;
3) il Servizio della programmazione della spesa, con il compito di attendere alla elaborazione dei programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;
4) il Servizio della statistica, con il compito di attendere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socioeconomici d' interesse della Regione.

La Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, inoltre, cura:
a) la formulazione delle proposte da presentare allo Stato, ai sensi dell' art. 50 dello Statuto regionale;
b) gli adempimenti relativi alla espressione del concerto previsto dall' art. 14 bis, punto 4), della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli adempimenti tecnici ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale, nonché gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>;

XIV) nell' art. 28 è aggiunto il seguente comma:
<< I Vice Presidenti del Consiglio regionale possono avvalersi dell' opera di un addetto di segreteria, appartenente alla carriera di concetto od a quella esecutiva dei ruoli regionali. >>

CAPO III
 (Disposizioni di coordinamento)
Art. 3
 
Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell' Assessore regionale all' urbanistica o dell' Assessorato regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:
- all' Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);
- all' Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all' Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

Tuttavia, le funzioni attribuite all' Assessorato ed all' Assessore all' urbanistica dalle leggi regionali 16 giugno 1970, n. 23, e 13 marzo 1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, in ogni caso, esercitate dall' Assessorato e dall' Assessore alla pianificazione ed al bilancio.
Art. 4
 
Il Comitato urbanistico regionale, di cui all' art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s' intende costituito presso l' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio ed è presieduto dall' Assessore.
Art. 5
 
Per gli affari attinenti alla pianificazione urbana, le attribuzioni, di cui all' art. 43, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale.
Quando deve esprimere parere sugli oggetti elencati nell' art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, il Comitato tecnico regionale si riunisce in composizione ridotta. Tuttavia, è data facoltà all' Assessore regionale ai lavori pubblici di sottoporre al parere del Comitato in composizione integrale determinati affari compresi fra tali oggetti.
Salvo quanto stabilito dall' art. 18 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, il Comitato tecnico regionale in composizione ridotta è formato dai componenti indicati nel secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8), dell' art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
Quando leggi o regolamenti menzionano il Comitato urbanistico regionale, la menzione si intende riferita al Comitato tecnico regionale, se concerne le attribuzioni a quest' ultimo trasferite con il presente articolo.
Art. 6
 
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell' urbanistica o il Direttore regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:
- al Servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;
- al Servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.

Art. 7
 
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s' intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al Direttore regionale della pianificazione e del bilancio.
Art. 8
 
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano l' Assessorato e l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato, se trattasi della materia dell' artigianato.
Art. 9
 
Il secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Essa è alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, ferma restando la vigilanza di competenza dell' Assessorato delle finanze. >>

Art. 10
 
Nel primo comma dell' art. 7 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, come sostituito dall' art. 15 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede >>.

Art. 11
 
L' art. 8 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente dell' Azienda; in tale veste, ha l' alta direzione, la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell' Azienda medesima. >>

Art. 12
 
Il secondo comma dell' art. 15 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Tali proporzioni potranno essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente dell' Azienda d' intesa con l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana e con l' Assessore alle finanze. >>

Art. 13
 
Nell' art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, il secondo comma è modificato come segue:
Il Centro è un organo straordinario dell' Amministrazione regionale alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato. >>

Quando nella stessa legge è fatta menzione dell' Assessorato e dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ovvero all' Assessore da lui delegato.
Del Comitato, di cui all' art. 10 della medesima legge, è chiamato a far parte anche il Direttore regionale dell' istruzione e delle attività culturali.
Art. 14
 
Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all' impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell' organico del personale dell' Amministrazione regionale.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.