Alla
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come successivamente modificata ed integrata, sono apportate le ulteriori modifiche, qui appresso elencate:
I) l' art. 2 è sostituito come segue:
<< Art. 2L' Amministrazione regionale è costituita dalla Presidenza della Giunta e dai seguenti Assessorati regionali:1) Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;2) Assessorato regionale degli enti locali;3) Assessorato regionale delle finanze;4) Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;5) Assessorato regionale dell' industria e del commercio;6) Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;7) Assessorato regionale dei lavori pubblici;8) Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione;9) Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio;10) Assessorato regionale del turismo. >>;
II) nell' art. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono posti inoltre il Servizio dei trasporti e dei traffici, il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il Servizio dei libri fondiari, il Servizio delle attività ricreative e sportive, il Servizio dei beni ambientali e culturali ed il Servizio dell' artigianato. >>;
III) nell' art. 5, il numero 3) del secondo comma è modificato come segue:
<< 3) il Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, con il compito di trattare affari non attribuiti alla competenza degli Assessorati o di altri Uffici della Regione, compresi quelli di cui all' art. 6, punto 3, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificato con la legge regionale 4 aprile 1966, n. 4; di curare l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali, anche in relazione alla scelta, all' utilizzazione ed al perfezionamento professionale del personale; di studiare ed attuare la semplificazione e la meccanizzazione dei metodi di lavoro ed il coordinamento degli interventi regionali nei diversi settori; di attendere inoltre alla documentazione relativa all' attività delle altre Regioni >>;
IV) l' art. 8 è soppresso;
V) l' art. 9 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9Il Servizio dei trasporti e dei traffici ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi ai trasporti e ai traffici d' interesse regionale. >>;
VI) dopo l' art. 10 è inserito il seguente:
<< Art. 10 bisIl Servizio dell' artigianato ha il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' artigianato, compresa la vigilanza sull' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni regionali e provinciali dell' artigianato. >>;
VII) dopo l' art. 11 è inserito il seguente:
<< Art. 11 bisIl Servizio dei beni ambientali e culturali tratta gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli - Venezia Giulia. Coordina, inoltre, gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell' ambiente. >>;
VIII) nell' art. 12 sono soppresse le parole << e della protezione della natura >>;
- nell' art. 13, numero 6), è soppresso il riferimento all' annona;
- l' art. 16 è modificato come segue:
<< Art. 16Il Servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca. >>;
IX) nell' art. 23 il numero 2) è modificato come segue:
<< 2) il servizio del commercio e delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere lo sviluppo della attività commerciale e di curare la trattazione degli affari relativi alle attività portuali ed emporiali, ai mercati, all' annona, alle esposizioni ed alle fiere; ad esso spetta inoltre la trattazione degli affari in materia di ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura >>;
X) nell' art. 24, numero 2), le parole << al paesaggio >> e << alla speleologia >> sono soppresse;
XI) nell' art. 25, primo comma, è inserito il seguente numero:
<< 6) - Il Servizio della pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati >>;
XII) il Titolo IX è sostituito dal seguente:
<< TITOLO IXAssessorato del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.Art. 26Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, che comprende:
1) il Servizio della previdenza e dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati;2) il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonché quelle concernenti l' orientamento e la qualificazione professionale dei minorati.La Direzione del lavoro e dell' assistenza sociale cura inoltre la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione, nonché quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall' art. 13, n. 4, della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni. >>;
XIII) il Titolo XI è sostituito dal seguente:
<< TITOLO XI
Assessorato della pianificazione e del bilancio.
Art. 27 bis
Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, che comprende:
1) il Servizio della programmazione socio - economica, con il compito di curare la elaborazione di piani economici pluriennali e di programmi organici di sviluppo socioeconomico per il territorio regionale, attraverso coordinate indagini nel campo dell' economia generale, industriale e agraria, in quello delle infrastrutture dei trasporti e del commercio ed in quello degli investimenti sociali;
2) il Servizio della pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione e l' aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonché di esprimere pareri di congruità al piano urbanistico regionale sui piani comunali e sugli altri strumenti urbanistici attribuiti alla vigilanza del Servizio della pianificazione urbana entro il termine perentorio di 30 giorni, limitatamente ai contenuti di carattere sovracomunale. Decorso tale termine, in assenza di risposta, il parere s' intende favorevole;
3) il Servizio della programmazione della spesa, con il compito di attendere alla elaborazione dei programmi pluriennali di spesa per gli interventi di competenza della Regione;
4) il Servizio della statistica, con il compito di attendere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati socioeconomici d' interesse della Regione.
La Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, inoltre, cura:
a) la formulazione delle proposte da presentare allo Stato, ai sensi dell' art. 50 dello Statuto regionale;
b) gli adempimenti relativi alla espressione del concerto previsto dall' art. 14 bis, punto 4), della
legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli adempimenti tecnici ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale, nonché gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>;
XIV) nell' art. 28 è aggiunto il seguente comma:
<< I Vice Presidenti del Consiglio regionale possono avvalersi dell' opera di un addetto di segreteria, appartenente alla carriera di concetto od a quella esecutiva dei ruoli regionali. >>