LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 1973, n. 23

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/04/1973
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.
Art. 2
 
È istituita, presso l' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura e l' arte. La Commissione esprime pareri:
a) sugli orientamenti della politica e dell' azione culturale della Regione e sui rapporti tra l' Amministrazione regionale e le istituzioni operanti nel settore della cultura;
b) sui programmi generali e particolari di sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia presentati all' Amministrazione regionale;
c) sui programmi di attività degli enti e delle istituzioni previsti dall' art. 4;
d) sulle attività e sulle iniziative di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 e sulla loro ammissibilità alle provvidenze della presente legge;
e) sui piani d' intervento nel settore dello spettacolo predisposti dall' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' art. 10;
f) sull' istituzione nel territorio regionale dei centri culturali di cui all' art. 16 e sul piano di ripartizione dei contributi di cui all' art. 22;
g) sugli interventi previsti dall' art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, per agevolare la costruzione, l' acquisto, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di sale teatrali;
h) su ogni altro problema che le venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

Art. 3
 
La Commissione regionale per la cultura e l' arte è presieduta dall' Assessore all' istruzione e alle attività culturali ed è composta da:
a) i Presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o i loro delegati;
b) il Rettore dell' Università degli studi di Trieste;
c) il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
d) il Soprintendente alle antichità competente per territorio;
e) dieci esperti della cultura e dell' arte, di cui due della minoranza linguistica slovena, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
f) un rappresentante regionale della Federazione unitaria sindacale dei lavoratori;
g) il Direttore del Servizio delle attività culturali dello Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali.

Alle riunioni della Commissione, in cui siano prese in esame le attività e le iniziative a livello provinciale e locale di cui all' art. 11, possono essere chiamati a partecipare, per ciascuna provincia, tre ulteriori esperti della cultura e dell' arte, di cui due designati dall' Amministrazione provinciale ed uno dall' Amministrazione del Comune capoluogo.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.
CAPO II
 Servizi culturali di interesse regionale
Art. 4
 
La funzione di servizio culturale regionale è riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura e l' arte, agli enti e alle istituzioni che svolgano un' attività culturale qualificata e continuativa d' interesse regionale, che abbiano una struttura e un' organizzazione adeguate e che operino con precisi obiettivi programmatici.
Gli enti e le istituzioni, ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal precedente comma, svilupperanno i loro servizi nel territorio della regione a beneficio della intera comunità regionale.
A favore dei medesimi enti e istituzioni sono concesse sovvenzioni annuali rapportate al rilievo e alla proiezione della loro attività nell' ambito della regione.
Le sovvenzioni, quando siano destinate ad Enti teatrali, possono eccezionalmente essere ripartite anche in più esercizi, purché vengano rispettati i limiti globali di spesa autorizzati dal successivo art. 27, lettera a), e non si vada oltre l' esercizio 1977, previsto dal primo comma dello stesso art. 27.
Art. 5
 
La Regione sostiene, con apposite sovvenzioni, l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli - Venezia Giulia.
Le mostre di preminente interesse regionale costituiscono un servizio sociale e sono, come tali, largamente accessibili alla comunità della regione.
Il programma delle mostre di preminente interesse regionale è predisposto triennalmente da un apposito Comitato composto dai direttori dei Musei provinciali di Gorizia, del Museo Civico di Pordenone, del Civico Museo << P. Revoltella >> di Trieste, dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste e del Museo Civico e Gallerie d' Arte Antica e Moderna di Udine, sulla base delle proposte pervenute all' Amministrazione regionale.
Sul programma di cui al comma precedente si esprime la Commissione regionale per la cultura e l' arte.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per lo sviluppo degli scambi culturali.
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria ed a manifestazioni giovanili internazionali nonché per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all' acquisto di opere d' arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia Giulia.
Le opere d' arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a musei della regione al fine di garantirne la migliore conservazione e il pubblico godimento.
Art. 10
 
È autorizzata la concessione di una sovvenzione annua a favore dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d' intervento nel settore dello spettacolo secondo gli scopi statutari dell' Ente.
I piani di cui al precedente comma saranno particolarmente rivolti a promuovere, attraverso il ripristino e la attrezzatura di idonei locali, la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli musicali e di prosa in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Servizi culturali d' interesse provinciale e locale
Art. 11
 
La Regione incoraggia e soccorre nelle loro varie manifestazioni a livello provinciale e locale:
a) le attività e le iniziative volte a sviluppare e a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio - economica e urbanistica;
b) le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare e a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;
c) le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare e a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;
d) le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica e a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;
e) le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;
f) le attività e le iniziative rivolte a favorire l' elevazione culturale dei lavoratori;
g) le attività e le iniziative delle istituzioni, associazioni ed enti culturali della minoranza slovena.

Art. 12
 
Una speciale funzione di servizio culturale nell' ambito provinciale può essere riconosciuta agli enti, alle istituzioni e alle associazioni che svolgono, nelle province in cui hanno sede, un' attività qualificata e continuativa a vantaggio dell' intera comunità provinciale nei settori indicati nell' art. 11.
Il riconoscimento della speciale funzione di cui al precedente comma è disposto dall' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali su conforme parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte integrata come previsto dall' art. 3, secondo comma.
Art. 13
 
È autorizzata, a favore degli enti, delle istituzioni e delle associazioni, ai quali sia stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale nell' ambito provinciale, la concessione di sovvenzioni annuali rapportate al rilievo ed alla proiezione provinciale della loro attività.
È altresì autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell' art. 11.
Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività, all' importanza delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell' opportunità e della misura dell' intervento regionale.
CAPO IV
 Disposizioni comuni ai Capi II e III
Art. 14
 
Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 devono pervenire all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, per l' esercizio 1973, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.
Entro il termine improrogabile di un ulteriore mese da quello stabilito per la loro presentazione, le domande dovranno essere completate con la necessaria documentazione istruttoria comprendente una sintetica relazione sull' attività svolta nell' anno precedente, il programma delle iniziative e delle manifestazioni progettate, i bilanci consuntivo e preventivo (o, in loro vece, a giudizio dell' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali, una relazione sulla situazione finanziaria dell' ente), nonché un preventivo, anche sommario, delle spese che si intendono affrontare con il richiesto contributo regionale.
Art. 15
 
Le sovvenzioni e i contributi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 sono concessi con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di eventuali piani annuali d' intervento nei vari settori.
I beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
Eventuali modifiche apportate per giustificato motivo ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dall' Assessore alla istruzione ed alle attività culturali.
CAPO V
 Interventi per la costituzione di una rete
di centri culturali
Art. 16
 
Allo scopo di assicurare, attraverso un' adeguata rete infrastrutturale, la diffusione delle attività culturali in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi centri culturali, che costituiscono, con la scuola e con gli istituti bibliotecari e museali, ai quali sono opportunamente collegati, i cardini del sistema regionale integrato di formazione permanente.
I centri culturali sono distribuiti nell' ambito della regione tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni di massima del programma di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia per il quinquennio 1971- 75.
Art. 17
 
I centri culturali sono al servizio di una determinata comunità territoriale od etnica quali luogo d' incontro, di dibattito e di fruizione dei vari veicoli della cultura.
La gestione dei centri è affidata a Consorzi di Comuni, Consorzi fra Comuni e Province o a Comuni ed è disciplinata da un regolamento predisposto dall' ente gestore e approvato dall' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali. Le norme regolamentari sono, in ogni caso, ispirate al principio della gestione e dell' uso democratico dei centri culturali.
Art. 18
 
I centri culturali sono concepiti e realizzati come strutture polivalenti secondo standard stabiliti dall' Amministrazione regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Ogni centro culturale potrà essere dotato di una sala per attività teatrali e cinematografiche, di una sala per riunioni e incontri, di una sala di lettura, di un locale per attività creative e audiovisive e dei necessari servizi.
Art. 19
 
È autorizzata la concessione a Consorzi di Comuni, a Consorzi fra Comuni e Province ed a Comuni di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, l' attrezzatura e l' arredamento di appositi locali da adibire a centri culturali.
La spesa ammissibile comprende anche quella per l' eventuale acquisto dell' area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 20
 
I mutui eventualmente contratti da Consorzi di Comuni, da Consorzi fra Comuni e Province e da Comuni per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, l' attrezzatura e l' arredamento di locali da adibire a centri culturali possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla Regione.
Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.
Art. 21
 
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' art. 19 devono essere prodotte all' Assessorato della istruzione e delle attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate di una relazione illustrativa della opera o dell' iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l' indicazione dei mezzi di finanziamento.
Art. 22
 
La Giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall' art. 19 su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali di concerto, nel caso di lavori o di opere, con lo Assessore ai lavori pubblici.
I contributi sono concessi previa presentazione, ove occorra, del progetto di massima, oppure, nel caso di acquisto, di un' apposita perizia compilata da un tecnico professionalmente abilitato.
Per la concessione dei contributi e, in genere, per la adozione di tutti i provvedimenti preordinati all' impegno, alla liquidazione e all' ordinazione delle relative spese, lo Assessore all' istruzione ed alle attività culturali ha facoltà di delegare il competente Direttore provinciale dei lavori pubblici ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con la legge regionale 16 agosto 1971, n. 36.
CAPO VI
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
 
Sono abrogati il Titolo I e gli artt. 13 e 14 del Titolo II della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11.
Art. 24
 
La Commissione regionale per la cultura e l' arte, nominata ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, rimane in carica fino all' insediamento della Commissione prevista dall' art. 3 della presente legge.
Art. 25
 
Le domande eventualmente già presentate per l' anno 1973 all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali ai sensi degli artt. 9 e 16, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, sono considerate valide agli effetti della presente legge.
CAPO VII
 Disposizioni finanziarie
Art. 26
 
Le spese per il funzionamento della Commissione prevista dall' art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 27
 
Per gli interventi previsti dal Capo II e dal Capo III della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, la spesa di lire 800 milioni e precisamente:
a) lire 350 milioni per gli interventi di cui all' art. 4;
b) lire 35 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
c) lire 35 milioni per gli interventi previsti dall' art. 6, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
d) lire 10 milioni per gli interventi previsti dall' art. 7, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
e) lire 25 milioni per gli interventi previsti dall' art. 8, di cui lire 5 milioni per spese dirette;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 9;
g) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' art. 10;
h) lire 305 milioni per gli interventi di cui all' art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1973 sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - i seguenti capitoli:
Categoria III
Cap. 704 con la denominazione: << Spese per lo sviluppo degli scambi culturali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni;
Cap. 705 con la denominazione: << Spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali altre iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni;
Cap. 706 con la denominazione: << Spese per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni;
Cap. 707 con la denominazione: << Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni;
Categoria IV
Cap. 769 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un' attività culturale qualificata e continuativa d' interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 350 milioni;
Cap. 770 con la denominazione: << Sovvenzioni per l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni;
Cap. 771 con la denominazione: << Contributi per lo sviluppo degli scambi culturali >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni;
Cap. 772 con la denominazione: << Contributi per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali, nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni;
Cap. 773 con la denominazione: << Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni;
Cap. 774 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni;
Cap. 775 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni e associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell' ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell' art. 11 >> e con lo stanziamento di lire 305 milioni.


Art. 28
 
La complessiva spesa di lire 800 milioni autorizzata dal precedente art. 27 per l' esercizio finanziario 1973 fa carico ai sopraccitati capitoli 769 - 770 - (704 e 771) - (705 e 772) - (706 e 773) - 707 - 774 e 775, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) dello stesso articolo.
All' onere complessivo di lire 800 milioni si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 700 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto a lire 50 milioni.
La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni con la cessazione della spesa di pari importo autorizzata con legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, fino allo esercizio 1973.
Art. 29
 
Per gli scopi previsti dall' art. 19 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1993 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5155 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Consorzi di Comuni, a Consorzi fra Comuni e Province ed a Comuni sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, l' attrezzatura e l' arredamento di locali da adibire a centri culturali >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1973 fa carico al sopraccitato capitolo 5155 e quello conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi, facendo fronte al maggior onere di lire 50 milioni derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per l' esercizio 1974 con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata dalla legge regionale 14 agosto 1972, n. 41, fino all' esercizio 1973.
Art. 30
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' art. 20 della presente legge viene istituito << per memoria >> - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1973 - il capitolo 5054 con la seguente denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti da Consorzi di Comuni, da Consorzi fra Comuni e Province e da Comuni per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, l' attrezzatura e l' arredamento di locali da adibire a centri culturali (Spesa obbligatoria) >>.
Il predetto capitolo 5054 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973.
Art. 31
 
La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.