LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58

Unificazione dei presidi sanitari di base.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1973
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Legge abrogata da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
3Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
4Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Primo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 8/1975
2Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
3Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
4Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
2Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
3Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.