LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1972, n. 57

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, in materia di edilizia popolare ed economica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1972
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
All' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificato dall' art. 9 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15 e dall' art. 5 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è aggiunto il seguente sesto comma:
<< Allorché il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa ed indivisibile, formata da lavoratori dipendenti, il limite d' impegno di cui al precedente quarto comma può essere elevato fino al 90% per la costruzione di nuovi alloggi nelle apposite aree previste dai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni. >>

Art. 2
 
L' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, già sostituito dall' art. 6 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nella operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 3%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 6 punti.
Allorché il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale - eventualmente aumentato in rapporto all' effettivo costo del denaro nell' operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali - ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 2%. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 7 punti. >>

Art. 3
 
La lettera a) dell' art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituita dalla seguente:
<< a) che la superficie utile degli alloggi da costruire o da acquistare non superi i 110 mq; quando la famiglia è composta da più di sei membri, può essere consentito l' aumento di 16 mq di superficie per ogni persona in più delle sei >>.

Art. 4
 
Le nuove disposizioni contenute nel precedente art. 2 si applicano a coloro che abbiano presentato domanda di contributo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a coloro i quali, pur avendo presentato la domanda anteriormente a tale data, intendano costruire od acquistare un alloggio la cui superficie non ecceda il limite massimo di cui al precedente art. 3.
Le nuove disposizioni contenute nel precedente art. 3 si applicano a coloro che abbiano presentato domanda di contributo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1972, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere applicate anche alle assegnazioni disposte dallo Stato alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 1 giugno 1971, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
 
Le annualità conseguenti al limite d' impegno autorizzato con l' art. 5 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1972 fa carico al cap. 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 800 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.