Art. 1
La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia esercita le potestà amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso gli uffici indicati all' art. 10 della LR 28 marzo 1968, n. 22, salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.
Art. 2
All' impianto e alla tenuta dei libri fondiari si provvede in conformità alle vigenti leggi finché non venga disposto diversamente con legge regionale.
Nessun diritto è dovuto agli uffici tavolari per le operazioni tavolari e per le consultazioni dei registri e delle mappe. La Giunta regionale fissa le tariffe dei diritti dovuti per il rilascio degli estratti tavolari e delle copie di documenti.
Dai diritti previsti al precedente comma sono esenti gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, nonché dalle Province e dai Comuni della Regione.
Le attribuzioni in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari già spettanti, in base alle vigenti leggi, ai cancellieri degli uffici tavolari, sono esercitate dai conservatori o dai funzionari della carriera direttiva - ruolo giuridico amministrativo - addetti agli uffici tavolari ai sensi del secondo comma del successivo art. 3.
Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli uffici tavolari della Regione.
Art. 3
In ciascuno dei Comuni, sedi di Pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano, Cormons, Gradisca d' Isonzo, Monfalcone e Pontebba l' ufficio tavolare, ivi operante, comprende tutti i Comuni censuari, sui quali ha giurisdizione, in materia tavolare, il pretore del rispettivo mandamento.
Agli uffici tavolari sono addetti funzionari della carriera di concetto - ruolo dei conservatori - e possono esservi altresì addetti funzionari della carriera direttiva, ruolo giuridico - amministrativo.
Art. 4
Ai ruoli tecnici della carriera di concetto, previsti dall' art. 38 della LR 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il ruolo dei conservatori.
Le allegate tabelle A e B indicano la dotazione organica del predetto ruolo e l' equiparazione fra le qualifiche e le classi di stipendio del nuovo ruolo e quelle previste per il ruolo dei geometri.
I funzionari della carriera direttiva - ruolo giuridico - amministrativo -, i quali non siano addetti agli uffici tavolari ai sensi del secondo comma dell' art. 3, svolgono funzioni di vigilanza e d' ispezione su tutti gli uffici tavolari della Regione e collaborano con i dirigenti degli uffici tavolari in modo da garantire uniformità di indirizzo nella tenuta dei libri fondiari.
Art. 5
Nel regolamento dei concorsi per l' accesso ai ruoli regionali, previsto dall' art. 26 della LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, saranno indicati, fra l' altro, eventuali specifici requisiti professionali per l' ammissione al ruolo dei conservatori.
Nei concorsi interni per la nomina alla qualifica di segretario principale o equiparata, previsti dall'
art. 21 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, per il ruolo dei conservatori del libro fondiario, l' ammissione è riservata al personale della carriera esecutiva che sia in possesso dei requisiti e anzianità previsti nel medesimo articolo e che abbia frequentato un corso di preparazione all' esercizio delle funzioni di tavolarista - conservatore del libro fondiario indetto dall' Amministrazione regionale, superandone gli esami finali ovvero sia in possesso di un attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario ovvero sia stato addetto ad un ufficio tavolare per almeno 5 anni.
Art. 6
In conseguenza delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge al Servizio del libro fondiario e ai dipendenti uffici tavolari ed in conseguenza di quanto previsto dall' art. 4 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche alle tabelle allegate alla LR 8 novembre 1971, n. 45, come modificate dall' art. 1, II comma, della LR 9 novembre 1971, n. 46: nella tabella D, carriera di concetto - ruolo dei geometri - il numero dei posti previsti nelle qualifiche di geometra principale e geometra è diminuito di 4 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella tabella C, carriera esecutiva - ruolo degli applicati e dattilografi - il numero dei posti previsti nelle qualifiche di applicato capo e applicato principale è aumentato di 6 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella medesima tabella C, carriera ausiliaria - ruolo dei commessi - il numero dei posti previsti nelle qualifiche di commesso capo e commesso è aumentato di 2 unità in ciascuna delle due qualifiche; nella tabella F, carriera ausiliaria - ruolo degli addetti tecnici - il numero dei posti previsti nelle qualifiche di addetto tecnico capo e di addetto tecnico di I classe è aumentato di 2 unità in ciascuna delle due qualifiche.
Art. 7
Per la preparazione di candidati ai concorsi per la nomina a conservatore e per il periodico aggiornamento del personale addetto al Servizio del libro fondiario, la Regione indice corsi a carattere teorico pratico con esami finali.
Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno determinate da apposito regolamento.
Norme transitorie
Art. 8
La nomina nel ruolo dei conservatori può essere conferita, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, a funzionari regionali della carriera di concetto, i quali siano stati addetti ad un ufficio tavolare o al servizio del libro fondiario per almeno un anno ovvero siano in possesso di un attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore del libro fondiario ovvero abbiano frequentato un corso di preparazione all' esercizio delle funzioni di tavolarista - conservatore del libro fondiario indetto dall' Amministrazione regionale, superandone gli esami finali; ai predetti si applica la norma di cui al terzo comma dell' art. 200 del testo unico approvato con
DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 9
Nel limite massimo dei posti disponibili nel ruolo dei conservatori si potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie appartenente alle carriere direttiva e di concetto o al ruolo speciale ad esaurimento, purché provvisto del diploma di scuola media superiore. Inoltre, nel limite di 5 unità, nel ruolo degli applicati e dattilografi e in quello dei commessi, si potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale appartenente alla carriera esecutiva e a quella ausiliaria o al ruolo speciale ad esaurimento, purché provvisto rispettivamente del diploma di licenza della scuola media, o equipollente, e di quello di licenza elementare.
La scelta di cui al precedente comma dovrà cadere su personale che presti o abbia prestato servizio presso un ufficio tavolare da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale sarà attribuita un' indennità << ad personam >> commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale del parametro in godimento presso la Amministrazione di provenienza e quello iniziale corrispondente al parametro immediatamente superiore nella medesima Amministrazione di provenienza. Per i dipendenti che rivestono la qualifica terminale della rispettiva carriera l' indennità << ad personam >> sarà commisurata ad otto aumenti periodici di stipendio. Allo stesso personale, il cui inquadramento dovrà essere effettuato entro la data del 31 dicembre 1973, sono estesi tutti i benefici previsti per il personale regionale, ivi compresi quelli contenuti nelle leggi regionali 12 febbraio 1971, n. 7, e 15 aprile 1971, n. 12 e 13.
Art. 10
Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno 6 mesi la propria attività per la rilevazione dei dati relativi agli uffici tavolari della Regione in base ad incarico disposto con decreto dell' Assessore delegato agli affari relativi all' impianto e alla tenuta dei libri fondiari su conforme deliberazione della Giunta regionale, purché in possesso dei requisiti previsti per l' accesso alla carriera esecutiva con esclusione del limite di età, può essere conferita, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame - colloquio, la nomina alla qualifica iniziale della carriera esecutiva - ruolo degli applicati e dattilografi.
Le modalità di svolgimento dell' esame - colloquio, di cui al primo comma, saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale; la nomina è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 11
La nomina a conservatore nel ruolo dei conservatori può essere conferita per chiamata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, nel limite massimo di 30 posti, a coloro che abbiano frequentato un corso di preparazione all' esercizio delle funzioni di tavolarista indetto dall' Amministrazione regionale, superandone gli esami finali, e siano in possesso dei requisiti richiesti per l' accesso alla carriera di concetto, con esclusione del limite di età.
Art. 12
Al personale inquadrato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, rispettivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva - ruolo degli applicati e dattilografi - e nella qualifica iniziale della carriera di concetto - ruolo dei conservatori -, spetta il trattamento economico previsto per la I classe di stipendio.
Il periodo di attività prestato ai sensi del primo comma dell' art. 10 è valutato per metà agli effetti dell' attribuzione della II classe di stipendio.
Art. 13
L' Amministrazione regionale, fino a quando non potrà far fronte mediante l' espletamento di pubblici concorsi alla necessità di personale della carriera esecutiva - ruolo degli applicati e dattilografi - e comunque per un periodo non superiore a due anni dall' entrata in vigore della presente legge, può disporre per le esigenze degli uffici tavolari l' assunzione mediante contratto a termine regolato dalle norme sull' impiego privato di personale esperto in dattilografia entro il limite di 10 unità.
L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con lo stesso decreto è determinato il trattamento economico, normativo e previdenziale di detto personale.
Art. 14
Gli oneri delle spese di personale, di cui alla presente legge, faranno carico - per i rispettivi assegni e indennità - agli appropriati capitoli del bilancio regionale.