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Legge regionale 18 agosto 1972, n. 44

Protezione della flora spontanea.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1972
Materia:
210.05 - Flora

Art. 1
 
Sono considerate protette le seguenti specie di piante:
- Armenia elongata( Hoffm.) Kock
- Artemisia nitida Bertol. (Genepì, altanisie, cjanaipaz)
- Asphodelus albus Mill. (Asfodelo, poraz)
- Campanula zoysii Wulf. (Campanella azzurra, campanelis, urticela)
- Clematis alpina Mill. (Vitalbella, pavon)
- Cypripedium calceolus L. (Scarpetta della Madonna, dalmine dal Signor, scarpa de la Madona)
- Daphne striata Tratt. (Dafne, ulif mat)
- Dictamnus albus L. (Limonella, frassinele)
- Erucastrum palustre( Pir.) Visiani
- Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi, gjate, burale turchine, salate di mus)
- Erythronium dens canis L. (Dente di cane)
- Fritillaria montana
- Fritillaria tenella MB (Meleagride)
- Gentiana froelichii Jan. (Genzianella cerulea, anziane)
- Gentiana lutea L. (Genziana gialla, anziane zale)
- Gentiana punctata L. (Genziana punteggiata, anziane puntinade)
- Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia)
- Gladiolus paluster Gaud. (Gladiolo di palude)
- Iberis intermedia Guers. (Iberide rossa)
- Iris illyrica Tomm. (Iride celeste)
- Jurinea mollis (Falso cardo)
- Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina, simprivif di mont, stelute alpine)
- Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso, jarbe di ton, zi di Sant' Antoni, grassala)
- Lilium carniolicum Brnh. (Giglio arancione, zi naranzon)
- Lilium martagon L. (Giglio martagone, zi di bosc, rizzoz, grassala de l' ors)
- Narcissus poeticus L. (Narciso)
- Nigritelle, tutte
- Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
- Nymphaea alba L. (Ninfea)
- Orchidacee, tutte
- Paeonia officinalis L. (Peonia, peonie)
- Phyteuma comosum L. (Raponzolo di monte, macarote)
- Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia)
- Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
- Primula auricula L. (Orecchia d' orso, primule)
- Primula tyrolensis HW Schott (Primula del Tirolo, primule)
- Primula wulfeniana HW Schott (Primula di Wulfen)
- Ranunculus glacialis L. (Ranuncolo di monte, vissigant)
- Veronica bonarrota L.
- Veronica lutea Wettst. (Veronica gialla di roccia)
- Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia)

Art. 2
 
È vietata la rottura, lo sradicamento, la distruzione, l' estirpazione e l' asportazione delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi e dei semi delle piante protette.
È vietata la vendita ed il commercio di dette piante o di parte di esse (radici, rizomi, bulbi, tuberi e semi) e dei relativi fiori sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.
Art. 3
 
Fanno eccezione ai divieti di cui all' articolo 2 le piante che si trovino, assieme alle altre erbe, entro il perimetro dei prati quando vengono sfalciati per la fienagione e che siano tagliate assieme al resto.
Art. 4
 
La raccolta dei fiori delle piante protette indicate allo articolo 1 è ammessa, per ogni specie, in non più di cinque esemplari per persona, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.
Art. 5
 
È assolutamente vietata la raccolta, in qualsiasi numero di esemplari, delle seguenti specie:
1) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia);
2) Gentiana Froelichii Jan. (Genzianella cerulea);
3) Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia);
4) Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia);
5) Fritillaria montana;
6) Iris illyrica Tomm. (Iride celeste);
7) Narcissus poeticus L. (Narciso).

Art. 6
 
Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana può autorizzare la raccolta e l' asportazione delle piante protette, dei loro fiori, rizomi, bulbi o radici e tuberi per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali.
L' autorizzazione di cui sopra dovrà essere rinnovata annualmente e va richiesta al Presidente della Giunta regionale, tramite l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, con domanda in carta legale, nella quale dovranno essere specificati, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata.
L' autorizzazione dovrà fissare i termini di durata della raccolta, nonché eventuali limitazioni qualitative e quantitative, determinando le località o le zone in cui la raccolta stessa potrà avere luogo. Essa può essere concessa quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale, né ad alcuna specie di piante spontanee protette.
I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l' autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.
Art. 7
 
La vendita ed il commercio delle piante protette o di parte di esse, quando provengano da coltura industriali, giardini od orti botanici, è ammessa purché la provenienza sia comprovata da certificato di origine rilasciato dalla Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali, i giardini o gli orti botanici.
Art. 8
 
La vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è demandata agli agenti del Corpo forestale, ai funzionari ed agenti giurati dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, agli agenti di polizia, ai guardacaccia, ai guardapesca, ai vigili urbani e comunali o alle guardie giurate volontarie che, per la loro particolare competenza (quali gli appartenenti ad associazioni naturalistiche o similari), siano state prescelte dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 9
 
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000 a lire 200.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi, munito dell' autorizzazione di cui all' articolo 6, viola le prescrizioni ed i divieti cui è tenuto.
Nell' applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all' età di chi le ha commesse.
Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.
La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 10
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana e sentiti gli Enti naturalistici o gli Istituti scientifici, può decretare che in determinate zone, località o periodi venga vietata la raccolta di qualsiasi esemplare di piante o fiori protetti, nonché di altre specie non previste dallo articolo 1, che abbisognino di particolare tutela al fine della loro propagazione.
Art. 11
 
Fra le iniziative previste dall' articolo 1, punto 4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese anche quelle riguardanti la conoscenza ed il rispetto della flora del Friuli - Venezia Giulia ed in particolare della flora spontanea protetta ai sensi della presente legge.
Art. 12
 
L' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana promuoverà speciali corsi d' istruzione per il personale addetto alla vigilanza di cui all' articolo 8 della presente legge.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.