Le sovvenzioni potranno essere concesse:
a) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di Centri ed Istituti specializzati (ivi compresi i Centri Occupazionali per << gravi >>) che provvedano alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla rieducazione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
b) per periodi di osservazione, trattamento domiciliare, ambulatoriale, a degenza diurna e, nei casi di assoluta e comprovata necessità, a degenza residenziale;
c) per facilitare la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado normali e speciali e l' accesso ai servizi comuni e speciali, per favorire i contatti con la famiglia e l' ambiente sociale ai minori che necessitano di trattamento nella forma residenziale;
d) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di corsi per la preparazione al lavoro e per attività di lavoro protetto per i minorati impediti allo svolgimento di un lavoro comune e per facilitare l' accesso ai servizi suddetti anche favorendo l' assegnazione di alloggi;
e) per l' assistenza economica ai nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri, favorendo anche l' assegnazione di alloggi e l' assegnazione di un assegno integrativo o sostitutivo di un reddito minimo vitale ai minorati non collocati o inabili al lavoro, a cominciare dal quindicesimo anno di età;
f) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di corsi di preparazione didattica, di perfezionamento e di specializzazione per insegnanti, educatori, terapisti, medici, maestri di lavoro, con l' assegnazione di borse di studio per la frequenza ai corsi suddetti e per il finanziamento di indagini statistiche, di ricerche e di studi relativi alla prevenzione e alla cura delle minorazioni;
g) per l' acquisto di automezzi speciali di trasporto dei minorati. >>