LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1972, n. 31

Modifiche della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1972
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 - modificato con l' articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22 - è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Le sovvenzioni potranno essere concesse:
a) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di Centri ed Istituti specializzati (ivi compresi i Centri Occupazionali per << gravi >>) che provvedano alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla rieducazione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
b) per periodi di osservazione, trattamento domiciliare, ambulatoriale, a degenza diurna e, nei casi di assoluta e comprovata necessità, a degenza residenziale;
c) per facilitare la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado normali e speciali e l' accesso ai servizi comuni e speciali, per favorire i contatti con la famiglia e l' ambiente sociale ai minori che necessitano di trattamento nella forma residenziale;
d) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di corsi per la preparazione al lavoro e per attività di lavoro protetto per i minorati impediti allo svolgimento di un lavoro comune e per facilitare l' accesso ai servizi suddetti anche favorendo l' assegnazione di alloggi;
e) per l' assistenza economica ai nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri, favorendo anche l' assegnazione di alloggi e l' assegnazione di un assegno integrativo o sostitutivo di un reddito minimo vitale ai minorati non collocati o inabili al lavoro, a cominciare dal quindicesimo anno di età;
f) per l' istituzione, il potenziamento e l' esercizio di corsi di preparazione didattica, di perfezionamento e di specializzazione per insegnanti, educatori, terapisti, medici, maestri di lavoro, con l' assegnazione di borse di studio per la frequenza ai corsi suddetti e per il finanziamento di indagini statistiche, di ricerche e di studi relativi alla prevenzione e alla cura delle minorazioni;
g) per l' acquisto di automezzi speciali di trasporto dei minorati. >>


Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 277 con la denominazione: << Sovvenzioni per il recupero sociale dei minorati psichici e fisici >> e con lo stanziamento di lire 550 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 550 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 277 e quello di lire 600 milioni autorizzato per gli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Alla maggiore spesa annua di lire 50 milioni prevista per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 si farà fronte con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata dalla legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66, fino all' esercizio 1972.