LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1972, n. 27

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente << Provvedimenti per agevolare la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1972
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.