Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 13/1972
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
6 aprile 1972
, n.
13
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, concernente provvidenze a favore di istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/04/1972, N. 012
Data di entrata in vigore:
26/04/1972
Materia:
320.02
-
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.03
-
Formazione professionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L'
articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13
, modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
A favore d' Istituti e Scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di Scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici è autorizzata la concessione di contributi, non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature ed arredi.
A favore di detti Istituti e Scuole è, altresì, autorizzata la concessione, a titolo di concorso nelle spese di gestione, di contributi straordinari non superiori al 50% di dette spese, risultanti dai conti consuntivi dell' anno precedente.
Quando trattasi di Scuole non statali, gestite o controllate da Enti pubblici o loro Consorzi, il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70%. >>
Art. 2
L'
articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente sono delegate, nell' ambito del territorio di rispettiva competenza, le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, e limitatamente alle scuole per infermieri d' intesa con l' Assessore all' igiene ed alla sanità, i fondi disponibili vengono annualmente ripartiti fra le Amministrazioni indicate nel precedente comma, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuna assegnata viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. >>
Art. 3
Per le finalità previste dall'
art. 1, primo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13
, modificato dall'
art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4
, e ulteriormente modificato dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 182 con la denominazione: << Contributi per acquisto di attrezzature ed arredi a favore d' istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 70 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 182 e quella di pari importo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.
Art. 4
Per le finalità previste dall'
art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13
, modificato dall'
art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4
, e ulteriormente modificato dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 183 con la denominazione: << Contributi, a titolo di concorso nelle spese di gestione, a favore d' istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici >> e con lo stanziamento di lire 140 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 140 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 183 e quella di pari importo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative