LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 aprile 1972, n. 13

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, concernente provvidenze a favore di istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1972
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
A favore d' Istituti e Scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di Scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici è autorizzata la concessione di contributi, non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature ed arredi.
A favore di detti Istituti e Scuole è, altresì, autorizzata la concessione, a titolo di concorso nelle spese di gestione, di contributi straordinari non superiori al 50% di dette spese, risultanti dai conti consuntivi dell' anno precedente.
Quando trattasi di Scuole non statali, gestite o controllate da Enti pubblici o loro Consorzi, il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70%. >>

Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente sono delegate, nell' ambito del territorio di rispettiva competenza, le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, e limitatamente alle scuole per infermieri d' intesa con l' Assessore all' igiene ed alla sanità, i fondi disponibili vengono annualmente ripartiti fra le Amministrazioni indicate nel precedente comma, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuna assegnata viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. >>

Art. 3
 
Per le finalità previste dall' art. 1, primo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall' art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, e ulteriormente modificato dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 182 con la denominazione: << Contributi per acquisto di attrezzature ed arredi a favore d' istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 70 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 182 e quella di pari importo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall' art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, e ulteriormente modificato dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 183 con la denominazione: << Contributi, a titolo di concorso nelle spese di gestione, a favore d' istituti e scuole d' istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici >> e con lo stanziamento di lire 140 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 140 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 183 e quella di pari importo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.