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Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1972, n. 10

Istituzione dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna Provincia della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1972
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
Fatto salvo l' adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive che saranno emanate dalla Comunità Economica Europea, è istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato delle province della regione un Albo professionale degli imprenditori agricoli.
Hanno diritto di iscriversi all' Albo:
a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all' esercizio dell' agricoltura;
b) i proprietari conduttori che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all' esercizio dell' agricoltura.

Art. 2
 
L' Albo professionale di cui all' art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna Provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono a carico delle singole Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
Art. 3
 
La Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale è composta:
a) da 9 rappresentanti eletti dagli iscritti all' Albo, dei quali 7 siano rappresentanti dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri e uno dei conduttori;
b) da due rappresentanti delle categorie agricole presso la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
c) da 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentantive degli imprenditori agricoli della provincia, scelti su designazione delle organizzazioni stesse;
d) da un rappresentante dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
e) da un rappresentante di ciascuno degli Ordini provinciali dei dottori agronomi e dei veterinari e del Collegio dei periti agrari scelti su designazione degli Ordini o Collegi stessi.

Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione dura in carica 4 anni.
Art. 4
 
In via transitoria ed entro un anno dalla costituzione delle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo, possono iscriversi all' Albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale e possiedano uno dei seguenti requisiti:
a) risultino compresi, in qualità di << unità attive >>, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati secondo le leggi in materia, e dichiarino di dedicarsi personalmente, in modo prevalente e continuativo, all' attività agricola;
b) risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi personalmente e in modo prevalente e continuativo all' attività di imprenditore agricolo.

Art. 5
 
L' iscrizione all' Albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del << brevetto di agricoltore professionale >>.
Detto brevetto viene conseguito per titoli o esami. Hanno diritto all' iscrizione per titolo coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l' agricoltura, sempreché esercitino l' attività di cui all' art. 1.
Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove che saranno stabilite dal Regolamento di attuazione, sempreché esercitino l' attività di cui all' art. 1.
La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all' art. 3 e sarà presieduta dal Capo dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.
Art. 6
 
La Commissione provinciale, durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza, provvede semestralmente alla revisione d' ufficio dell' elenco degli iscritti all' Albo e, nel caso di cancellazione, ne dà comunicazione, con la motivazione, all' interessato.
Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Commissione regionale prevista dall' art. 7.
Il ricorso contro la cancellazione dall' Albo ha effetto sospensivo.
La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
L' iscritto, che trasferisca la propria attività di cui all' art. 1 in altra provincia, può chiedere l' iscrizione nel corrispondente Albo della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, nella cui circoscrizione si è trasferito.
Art. 7
 
Presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia, sede dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, è istituita una Commissione regionale per l' esame dei ricorsi di cui all' art. 6, la quale è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l' Albo professionale degli imprenditori agricoli;
b) dal Direttore regionale dell' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato o da un suo delegato;
c) dal Direttore regionale dell' agricoltura dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana o da un suo delegato;
d) da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente della Commissione.
Art. 8
 
Le provvidenze, amministrate dagli uffici regionali e dirette al miglioramento e al potenziamento delle imprese agricole, possono essere concesse solo agli imprenditori agricoli che siano iscritti all' Albo professionale di cui alla presente legge.
Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande il certificato comprovante l' iscrizione.
La Commissione provinciale può negare tale certificazione se sia stato accertato, anche d' ufficio, che i requisiti di cui all' art. 1 sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione deve essere motivato e comunicato al richiedente, il quale può esperire il ricorso previsto dall' art. 6.
Sono fatte salve le disposizioni di favore per gli Enti a struttura associativa, nei quali sia prevalente la partecipazione di iscritti all' Albo.
Sono altresì fatte salve, per le zone montane, le disposizioni per lo sviluppo e il miglioramento dell' edilizia rurale e per lo sviluppo delle produzioni animali e del patrimonio forestale, nonché per favorire la commassazione della proprietà polverizzata.
Art. 9
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il regolamento per:
a) l' elezione delle Commissioni provinciali che dovrà aver luogo entro un anno dall' entrata in vigore della legge da parte degli iscritti all' Albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei Commissari da eleggere;
b) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli elettori aventi i requisiti di cui all' art. 4 a cura di un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, assistito da una Commissione consultiva composta da cinque membri, designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative della provincia;
c) la presentazione e la decisione di ricorsi contro la esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lettera b);
d) disciplinare le modalità e termini per il conseguimento del << brevetto di agricoltore professionale >>.