LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, e interventi per agevolare la costruzione, l' acquisto, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di sale teatrali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/01/1972
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO I
 Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di
contributi previsti dalla legge regionale
legge regionale 2 luglio 1969, n. 11.
Art. 1
 
Per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1971, l' ulteriore spesa di lire 110 milioni e, per l' esercizio finanziario 1972, l' ulteriore spesa di lire 150 milioni.
La maggiore spesa di lire 110 milioni per l' esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a 510 milioni.
Per gli interventi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, l' ulteriore spesa di lire 20 milioni, che farà carico al capitolo 166 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo.
Sui piani annuali di intervento predisposti, ai sensi del citato articolo 8, dall' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia, viene sentito il parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte.
Per gli interventi previsti dall' articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1971, l' ulteriore spesa di lire 60 milioni.
La predetta maggiore spesa di lire 60 milioni per lo esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 80 milioni a lire 140 milioni.
Per gli interventi previsti dall' articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, l' ulteriore spesa di lire 30 milioni.
La predetta maggiore spesa di lire 30 milioni fa carico, per l' esercizio finanziario 1971, al capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.
Art. 2
 
Alla maggiore spesa complessiva di lire 200 milioni autorizzata dal precedente art. 1, per l' esercizio finanziario 1971, si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento è elevato di lire 200 milioni.
I maggiori oneri relativi all' esercizio finanziario 1972 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento di RM anche per detto esercizio.
Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1971, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1972.
TITOLO II
 Interventi per agevolare la costruzione, l' acquisto, il
ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento
di sale teatrali.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura e l' arte, è autorizzata a concedere a Comuni, consorzi di Comuni e consorzi di Comuni e Provincia, con priorità per i Comuni capoluogo di provincia, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di sale teatrali.
La spesa ammissibile comprende anche quella per lo eventuale acquisto dell' area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 4
 
La spesa ammessa a contributo non potrà superare, per posto a sedere, complessivamente il costo:
- di L. 1.500.000 nel caso di costruzione di nuova sala teatrale;
- di L. 1.000.000 nel caso di acquisto di sala teatrale;
- di L. 400.000 nel caso di ripristino e riatto di sala teatrale;
- di L. 150.000 nel caso di attrezzatura e arredamento di sala teatrale.

Art. 5
 
I mutui eventualmente contratti da Comuni, consorzi di Comuni e consorzi di Comuni e Provincia per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di sale teatrali possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.
Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.
Art. 6
 
Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall' articolo 3 della presente legge devono essere prodotte all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali corredate di una relazione illustrativa dell' opera o dell' iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l' indicazione dei mezzi di finanziamento.
Art. 7
 
La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali di concerto, nel caso di lavori o di opere, con l' Assessore ai lavori pubblici.
Sul piano di riparto viene preventivamente sentito il parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali previa presentazione, ove occorra, del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo dell' opera, oppure, nel caso di acquisto, di una apposita perizia compilata da un tecnico professionalmente abilitato.
La liquidazione dei contributi ha luogo secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.
Per le iniziative comportanti l' esecuzione di lavori o di opere, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata e integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Art. 8
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 3 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 526 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, consorzi di Comuni e consorzi di Comuni e Provincia, sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l' acquisto, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di sale teatrali >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 250 milioni.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 526 e quello conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di RM anche per detti esercizi.