LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 1972, n. 24

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/05/1972
Materia:
210.01 - Agricoltura
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale alle Associazioni di cooperative di cui all' art. 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, per l' attuazione delle loro finalità istituzionali.
Tale sovvenzione è corrisposta, per il 30% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra tutte le Associazioni di cui al comma precedente e per il restante 70% fra le stesse in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle Associazioni di cui all' articolo precedente ed alle Organizzazioni regionali istituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all' organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l' assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall' Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative aventi sede nella Regione per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio, utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione; per l' organizzazione di celebrazioni e di manifestazioni di propaganda cooperativa, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale, nel quadro di una politica di incentivazione e di diffusione delle forme cooperative nell' ambito della Regione, è autorizzata a sostenere spese dirette per:
- l' organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l' assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 4
 
Per ottenere la sovvenzione prevista dall' art. 2 le Associazioni e le Cooperative sono tenute ad inviare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle Cooperative.
Insieme alla domanda gli Enti sopra menzionati sono tenuti a presentare il programma ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative ammissibili a sovvenzione ai sensi dell' art. 2 della presente legge.
Nel preventivo di cui sopra potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l' acquisto di mezzi ed attrezzature e per il personale dipendente necessarie all' attuazione del programma presentato.
Il Presidente della Giunta regionale, riconosciuta l' opportunità di un intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alle disponibilità dei fondi stanziati nell' apposito capitolo di bilancio.
Art. 5
 
Le Associazioni e le Cooperative beneficiarie delle sovvenzioni di cui all' art. 2 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario nel quale è stata concessa la sovvenzione stessa, una dettagliata relazione sull' attività svolta in relazione al programma ed al preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l' irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell' Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.
Art. 6
 
La presente legge abroga le seguenti parole di cui allo art. 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23: << nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione >>.
Art. 7
 
Nella prima applicazione della legge il termine di presentazione della domanda per ottenere la sovvenzione di cui all' art. 2 è prorogato al 60 giorno dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
 
Gli enti cooperativi che hanno beneficiato delle sovvenzioni previste dall' art. 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono tenuti a presentare la documentazione prescritta dal precedente art. 5 entro il 30 settembre 1972.
Art. 9
 
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Cooperazione - Categoria IV - il capitolo 243 con la denominazione: << Sovvenzioni alle Associazioni di cooperative per l' attuazione delle loro finalità istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni.
Per gli scopi previsti dall' art. 2 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Cooperazione - Categoria IV - il capitolo 244 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore delle Associazioni di cooperative ed alle Organizzazioni regionali costituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all' organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, per l' assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altro intervento riconosciuto utile allo sviluppo della cooperazione, nonché a favore di società cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio rivolti ad approfondire la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione, per celebrazioni e manifestazioni di propaganda cooperativa, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Alla predetta spesa complessiva di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 242 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1972.
La variazione relativa al capitolo 242, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche nell' elenco 1 allegato al bilancio medesimo.
I precitati oneri di lire 50 milioni e di lire 100 milioni fanno carico, per l' esercizio finanziario 1972, rispettivamente ai sopraindicati capitoli 243 e 244 mentre quelli di pari importo relativi a ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' art. 3 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 5 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Cooperazione - Categoria III - il capitolo 238 con la denominazione: << Spese per l' organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio; per la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi; per l' assegnazione di borse di studio e di premi scolastici; per la stampa e la propaganda cooperativa e per ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 237 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972.
La variazione relativa al capitolo 237, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche all' elenco 1 allegato al bilancio medesimo.
L' onere di lire 5 milioni fa carico, per l' esercizio finanziario 1972, al sopracitato capitolo 238 mentre quello relativo agli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei
coltivatori diretti.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, agli organi provinciali delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative.
Art. 12
 
L' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, riconosciuta l' opportunità dell' intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato in allegato alla domanda dagli organi indicati nel precedente art. 11, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell' apposito capitolo di bilancio.
Per la dimostrazione sull' impiego del contributo si osservano le modalità previste dall' art. 5 della presente legge.
Art. 13
 
Per gli scopi previsti dall' art. 11 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 35 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 371 con la denominazione: << Sovvenzioni agli organi provinciali delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative per la realizzazione delle loro finalità istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 35 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 371 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.