LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, concernente << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l' ampliamento e lo ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/1971
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
Fra le somma mutuate, ammissibili al contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, possono essere incluse anche quelle destinate alla realizzazione di impianti di depurazione da installare negli stabilimenti industriali nonché quelle necessarie per la realizzazione di impianti industriali per la fornitura di metano.
Art. 2
 
L' art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Nella concessione del contributo saranno preferite le imprese:
a) che hanno il loro domicilio fiscale nel territorio della regione;
b) che non superino le dimensioni della piccola e media industria o che, pur superandole, garantiscano elevati livelli di occupazione e remunerativi o, comunque, posti di lavoro altamente qualificati o particolarmente adatti al richiamo dei lavoratori emigrati od all' occupazione femminile;
c) che si stabiliscano nelle zone di insediamento industriale, predeterminate con legge o previste dal piano urbanistico regionale;
d) che risultino legalmente costituite in cooperative di produzione e lavoro, con particolare riguardo verso quelle formate da lavoratori rientrati dall' emigrazione;
e) che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee ad aumentare l' occupazione della manodopera indotta locale, a valorizzare le materie prime o i prodotti primari locali, a completare cicli produttivi locali, compresi quelli collegati alle aziende a partecipazione statale, nonché ad avviare produzioni specializzate collegate ai settori in espansione o tendenti a diminuire i costi di consumi di natura sociale, con particolare riguardo per l' edilizia popolare prefabbricata;
f) che rendano partecipi i lavoratori dipendenti agli utili o alla gestione dell' azienda o concorrano alla realizzazione di servizi sociali per le maestranze dipendenti o, comunque, nella zona dove opera l' impresa richiedente.

Per essere ammesse al contributo, le imprese devono impegnarsi, con apposito atto, ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti dei lavoratori, ad attuare interventi idonei per garantire l' integrità fisica e la salute delle maestranze dipendenti, ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle Autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti atmosferici, a consentire, infine, che, per il periodo di durata del contributo, siano effettuati, a cura dell' Assessorato dell' industria e del commercio, opportuni controlli, rivolti ad assicurare l' esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.
È fatto divieto di concedere il contributo alle imprese i cui titolari o legali rappresentanti abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, una o più condanne per delitti contro l' economia pubblica, l' industria ed il commercio. >>

Art. 3
 
Nell' art. 5 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
<< In caso di inosservanza del vincolo, di cui al primo comma del presente articolo, o di violazione degli obblighi, di cui al secondo comma dell' art. 3, l' Amministrazione regionale procede alla sospensione del contributo. >>

Art. 4
 
L' art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
Presso l' Assessorato regionale dell' industria e del commercio è istituito un Comitato tecnico - consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed al commercio che lo presiede;
b) dall' Assessore alle finanze o da un suo rappresentante;
c) dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato o da un suo rappresentante;
d) dall' Assessore alla programmazione o da un suo rappresentante;
e) dall' Assessore all' urbanistica o da un suo rappresentante;
f) dal Direttore regionale dell' Assessorato dell' industria e del commercio o dal suo sostituto;
g) da cinque esperti in materia economica e industriale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato dell' industria e del commercio. >>

Art. 5
 
Per i finanziamenti previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.
L' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 859 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 1 miliardo e 100 milioni viene elevato a lire 1 miliardo e 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere delle annualità per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1980 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 6
 
Nell' elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Partite che si sopprimono:
- alla Sezione III - Rubrica 5 << Ulteriore finanziamento art. 3 legge regionale 1/1968 - 400 milioni >> - alla Sezione IV - Rubrica 5 << Interventi d' urgenza per lavori ed opere in agricoltura (ulteriore finanziamento legge regionale 2/1967 e legge regionale 12/1968) - 200 milioni >> b) Partite che si aggiungono:
- alla Sezione V - Rubrica 7 << Interventi per gli stabilimenti industriali (rifinanziamento legge regionale 25/1965) - 500 milioni >> - alla Sezione IV - Rubrica 2 << Interventi per le attività ricreative e sportive (rifinanziamento legge regionale 26/1969) - 100 milioni >>.

Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.