LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7

Indennità integrativa speciale, quote di aggiunta di famiglia e congedo ordinario.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
L' indennità integrativa speciale, nei confronti del personale regionale, è determinata, applicando la percentuale di variazione del costo della vita - rispetto all' indice del giugno 1956 -, quale risulta dai decreti emanati annualmente dal Ministro del Tesoro ai sensi dell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, su di una base fissata in lire 80 mila.
Restano ferme le altre disposizioni della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
Art. 2
 
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale sono stabilite nella misura di lire 15.000 mensili per la prima persona a carico e di lire 10.000 mensili per ogni altra persona a carico.
L' assegno personale di sede di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, non spetta, oltre che nei casi indicati nell' art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, anche quando il personale regionale goda di aggiunta di famiglia per uno o per entrambi i genitori a carico.
Sulla misura delle predette quote non incidono il compimento o meno del quattordicesimo anno di età dei figli minori a carico e gli eventuali redditi dei parenti ed affini di primo grado appartenenti al nucleo familiare.
Restano ferme le altre disposizioni che regolano l' attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.
Art. 3
 
Il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative.
Le assenze dal servizio non ricadenti nel congedo straordinario e nell' aspettativa sono detratte dal congedo ordinario.
Art. 4
 
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, previste in 500 milioni annui, fanno carico ai capitoli 31- 121- 206- 311 e 321 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Capitolo 31L. 198.000.000
Capitolo 121L. 10.000.000
Capitolo 206L. 20.000.000
Capitolo 311L. 142.000.000
Capitolo 321L. 130.000.000
Totale aumentoL. 500.000.000
In diminuzione
Capitolo 1000L. 500.000.000


Nell' elenco 5 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è apportata la seguente variazione:
Partita che si sopprime:
Sezione III - Azione ed interventi nel campo delle abitazioni
Rubrica n. 3 - Assessorato finanze - Interventi per la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti regionali (in diminuzione) L. 500.000.000.

Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1971.