Art.   1
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 58/1975
 
        
        
        
          2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 51/1976
 
        
        
        
          3Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 67/1981
 
        
        
        
          4Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
 
       
      
        Art.   2
        
        
        ( ABROGATO )
        
        
        Note:
        
        
        
          1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 56/1973
 
        
        
        
          2Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 51/1976
 
        
        
        
          3Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
 
       
      
        Art.   7
        
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata a  concorrere nella spesa necessaria per acquisti - da effettuarsi tramite gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura - di  foraggi, mangimi ed altri mezzi tecnici da somministrare alle aziende agricole, alle cooperative di conduzione nonché alle stalle sociali cooperative,  rimaste  danneggiate  per  effetto  di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali. Spetterà  alla  Giunta  regionale  fissare  annualmente  la misura massima della percentuale di detto concorso.  Qualora la Giunta regionale ne  ravvisi  la  necessità  può  anche disporsi che l' intera spesa per gli  acquisti  sia  assunta dalla Regione.
        
        
        Per ottenere le provvidenze di cui  al  precedente  comma gli agricoltori interessati devono  presentare  domanda,  su moduli predisposti dall' Amministrazione,   all' Ispettorato competente  per   territorio   che,   dopo   la   necessaria istruttoria, provvede all' ordinazione della merce.
        
        
        La  liquidazione  della   spesa   è   effettuata   dagli Ispettorati   medesimi   direttamente   al   fornitore,   su presentazione di  fattura  cumulativa,  alla  quale  saranno allegate le dichiarazioni di ricevuta degli agricoltori.
        Note:
        
        
        
          1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
 
        
        
        
          2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
 
       
      
        Art.   8
        
        
        
        Con il  fondo  costituito  con   l' 
art.  2  della  legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l' Ente  regionale  per  lo sviluppo   dell' agricoltura   potrà   concedere   garanzie fidejussorie  anche  per  prestiti  fatti  in  occasione  di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali.
 
        Note:
        
        
        
          1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
 
        
        
        
          2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
 
       
      
        Art.   9
        
        
        
        
        
        
        In  casi  eccezionali  le  agevolazioni  potranno  essere concesse anche ad  aziende  site  al  di  fuori  delle  zone delimitate.
        
        
        Detti interventi  saranno  disposti  con  delibera  della Giunta    regionale    su    proposta        dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
        
        
        
        Note:
        
        
        
          1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
 
        
        
        
          2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.