LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60

Provvedimenti per agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/01/1972
Materia:
410.01 - Urbanistica

PARTE I
 
Art. 1
 
Per agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
Per la formazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, il contributo regionale è concesso nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 2
 
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1, corredate da un preventivo sommario di spesa, devono essere presentate all' Assessorato regionale dell' urbanistica entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 3
 
Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
Ai fini della concessione dei contributi, dopo l' approvazione del piano di ripartizione l' Assessore all' urbanistica stabilisce e comunica all' Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all' Assessorato regionale dell' urbanistica, tramite il competente Assessorato degli enti locali, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.
Art. 4
 
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' urbanistica.
L' erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all' Assessorato dell' urbanistica ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell' art. 23 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
PARTE II
 Disposizioni finanziarie
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 962 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi, per la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante il prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 962 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.