LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1971, n. 47

Spese per il funzionamento della Delegazione di cui al Titolo V dello Statuto regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1971
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 1, L. R. 8/1991
Articolo unico
 
Salvo che con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla Delegazione della Corte dei conti di cui all' articolo 58 dello Statuto regionale.
Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento.
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 29/1974
2Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 32/1977
3Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979
4Secondo comma sostituito da art. 49, primo comma, L. R. 81/1982
5Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
6Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 13/1989
7Parole soppresse al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
8Parole sostituite al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 8/1991
9Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 31/1997
10Parole soppresse al secondo comma da art. 4, comma 2, L. R. 31/1997
11L' abrogazione di parole al secondo comma, disposta dall' art. 4, comma 2, della L.R. 31/97, ha effetto dall' 1.1.1999, come previsto dal comma 5 del medesimo art. 4 della L.R. 31/97.