LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1971, n. 46

Norme di adattamento al personale regionale delle disposizioni contenute nei DPR 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/11/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
In applicazione dei DPR 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, la tabella di equiparazione fra le qualifiche regionali e quelle statali, allegato A della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituita dalla tabella << A >> allegata alla presente legge.
Conseguentemente vanno apportate le necessarie modifiche all' allegato B della medesima legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
Le disposizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 37 e all' ultimo comma dell' articolo 38 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Art. 3
 
Le promozioni del personale regionale sono effettuate con riferimento alle date del 16 ottobre 1970 e rispettivamente 16 aprile 1971 per coloro che a tali date avevano l' anzianità minima prescritta per parteciparvi.
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni, conferite ai sensi del precedente comma, sono riportati alla data del 1 luglio 1970 o ad una data successiva, fino al 1 gennaio 1971, per coloro che a tali date abbiano maturato l' anzianità prescritta, fermo restando l' ordine di ruolo.
Gli scrutini per le promozioni successive al 16 aprile 1971 sono tenuti due volte all' anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre; le promozioni sono conferite seguendo l' ordine di graduatoria con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi: limitatamente al 1971 i suddetti scrutini possono svolgersi, in quanto necessario, secondo i criteri e le modalità degli scrutini effettuati ora per allora.
Art. 4
 
Il termine previsto dall' articolo 150 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, per l' emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dello stesso decreto è prorogato, per l' Amministrazione regionale, fino al 31 ottobre 1971, mentre il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo 150 per l' indizione dei concorsi per i passaggi di carriera, è prorogato al 31 dicembre 1971.
Salva l' osservanza di quanto disposto dall' ultimo comma dell' articolo 1 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, i concorsi per l' ammissione nei ruoli regionali, banditi entro la data del 31 ottobre 1971, saranno effettuati secondo le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 5
 
Il personale regionale in possesso di titolo di studio valido per l' accesso ad una carriera superiore a quella in cui è stato inquadrato può, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, essere collocato in soprannumero nella qualifica iniziale di detta carriera. Per tale personale l' anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata per metà e per non più di cinque anni.
La domanda di collocamento nella carriera superiore deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: tale termine decorre, per coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi di cui agli articoli 16, 21 e 27 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla data di espletamento di detti concorsi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale assunto nei ruoli regionali dopo il 16 aprile 1968 in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
Il disposto dell' articolo 2, quarto comma, del DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, si applica al personale regionale in servizio alla data del 16 aprile 1968.
Art. 7
 
Nell' applicazione al personale regionale delle norme contenute nei DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, si ha riguardo alle anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in forza delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21, e 10 novembre 1969, n. 36, e loro successive modificazioni.
Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è riconosciuta ai fini dell' attribuzione degli aumenti periodici e ad ogni altro effetto giuridico l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza, nella misura prevista dalla lettera a) dell' art. 8 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10. L' anzianità nella qualifica di inquadramento, nei casi e nella misura previsti dal medesimo articolo 8, lettera b), è valutata anche ai fini del passaggio all' eventuale classe di stipendio successiva.
Art. 8
 
Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21, e 10 novembre 1969, n. 36, e loro successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le riduzioni di termini previste dalle norme transitorie e finali di dette leggi: rimangono fermi i disposti dell' art. 81 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall' art. 18 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41, e dell' articolo 34 bis della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, modificato sub articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3.
Le riduzioni di cui al precedente comma vanno riferite, fermi restando i nuovi sistemi di promozione o di passaggio di classe contemplati dai capi II e VI del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, e dal Titolo I del DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, ai termini previsti dagli articoli 164, quarto comma, 175, 176, quarto comma, 184, 185, n. 1), 192 e 193 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, nonché a quello previsto dall' art. 35, penultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
L' anzianità di qualifica richiesta dagli articoli del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, richiamati nel precedente comma, va riferita alle classi di stipendio derivate dalla soppressione delle qualifiche.
Per il personale che alla data del 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica regionale di segretario di seconda classe o equiparata, l' anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio della nuova qualifica di segretario o equiparata è ridotta a tre anni.
Art. 9
 
Le modalità previste dal terzo, quarto e quinto comma dell' articolo 31 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, per il trasferimento degli autisti ad altro ruolo sono applicabili per il trasferimento di impiegati della carriera ausiliaria dal ruolo amministrativo a quello tecnico e viceversa. All' infuori delle ipotesi previste nel primo e sesto comma di detto articolo, il trasferimento può essere disposto per esigenze di servizio soltanto con il consenso degli interessati.
Il personale trasferito da uno ad altro ruolo della carriera ausiliaria è collocato nella qualifica corrispondente a quella posseduta, individuata ai sensi della seguente equiparazione:
Commesso capoaddetto tecnico o addetto agrario e forestale capo
addetto tecnico o addetto agrario e forestale di prima classe
Commessoaddetto tecnico o addetto agrario e forestale di seconda classe


Al personale trasferito di ruolo spetta il trattamento economico inerente alla nuova qualifica attribuitagli nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza: qualora tale personale fosse in possesso di uno stipendio, comprensivo degli scatti di stipendio, maggiore di quello previsto per la qualifica e classe attribuitagli, spettano in tale qualifica e classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello goduto prima del trasferimento di ruolo.
Art. 10
 
In conseguenza di quanto previsto dall' art. 23 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, il numero dei posti nella qualifica di aiutante previsto dalla tabella Allegato B della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, successivamente modificata dall' art. 12, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3, è aumentato di 3 unità che sono portate in diminuzione nella qualifica di guardia.
Per quanto concerne le modalità di promozione alla suddetta qualifica, continua ad applicarsi l' art. 14 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36.
Art. 11
 
In conseguenza dell' estensione al personale regionale del trattamento economico previsto dal DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, i raggruppamenti di qualifiche previsti dalle tabelle A, B, C e D allegate alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, concernente << Trattamento economico di missione e disposizioni complementari >>, sono sostituiti da quelli indicati all' allegato << B >> della presente legge.
Art. 12
 
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 13
 
In armonia con i principi e criteri direttivi della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni, con successiva legge regionale saranno disciplinati, per quanto necessario, il riordinamento delle carriere e la ristrutturazione della burocrazia regionale.
Art. 14
 
Le eventuali maggiori spese derivanti dall' applicazione della presente legge faranno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.